IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Viste   le  motivate  richieste  della  regione  Toscana  circa  la
necessita'  di  un  ulteriore  periodo  di  deroga,  al  fine di dare
completa  attuazione  ai  provvedimenti necessari per ripristinare la
qualita' dell'acqua;
  Acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanita' della seduta
del 29 aprile 2009;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata   circa  le  deroghe  applicate  e  le  condizioni  che  le
disciplinano,  qualsiasi  sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso
quello  per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.
Ove  occorra,  la  Regione  o  Provincia  autonoma  deve provvedere a
formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali
la deroga possa costituire un rischio particolare;
  Considerato  che,  il  Consiglio  Superiore  di  Sanita'  ha  fatto
presente che il 25 dicembre 2009 scadra' il secondo triennio previsto
dall'art.  13,  comma  4,  del  decreto  legislativo n. 31/2001 e che
pertanto,  al  fine  dell'acquisizione  del  parere  favorevole della
Commissione europea, sara' necessario predisporre un dossier completo
ed  esaustivo  che  contenga  tutte le informazioni dettagliate sugli
interventi  effettuati  e  le  motivazioni  che rendano eventualmente
necessaria l'ulteriore periodo di deroga;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  La  regione  Toscana puo' stabilire il rinnovo delle deroghe ai
valori  di  parametro  fissati  nell'allegato  I, parte B del decreto
legislativo  2  febbraio 2001, n. 31, per i parametri boro, arsenico,
clorito  e  trialometani,  entro  i  Valori Massimi Ammissibili (VMA)
rispettivamente di 3 mg/l, di 50 Î1/4g/l, di 1,3 mg/l e di 80 Î1/4g/l
ai comuni di cui alla nota del 9 maggio 2009 n. 00021368.
  Per  il comune di Piombino, frazione di Riotorto, il Valore Massimo
Ammissibile per il parametro boro puo' essere innalzato a 3,5 mg/l.
  2.  I  suddetti  valori massimi ammissibili possono essere concessi
fino al 31 dicembre 2009.
  3.  L'eventuale  rinnovo  e' subordinato alla trasmissione da parte
della  regione  Toscana  al  Ministero del lavoro, salute e politiche
sociali  ed  al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del
mare,  entro il 31 luglio 2009, di una circostanziata relazione sulla
situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti,
comprensiva  dei  controlli analitici effettuati, che dovranno essere
intensificati  per  i  comuni ai quali la Regione ha concesso deroghe
per  due  o piu' parametri, dei risultati degli interventi effettuati
nel  periodo  di deroga, corredato dei costi e del piano economico di
sostegno.
  3. E'  rimessa  all'Autorita'  regionale  la  verifica,  per quanto
concerne  le industrie alimentari presenti nel territorio interessato
dal  provvedimento  di  deroga,  degli  effetti  sui prodotti finali,
soprattutto  se  destinati  alla  distribuzione  oltre  i confini del
suddetto  territorio  e  la tempestiva comunicazione al Ministero del
lavoro,  della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli
effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.
  4.  L'eventuale  rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte
della  regione  Toscana,  al Ministero del lavoro, salute e politiche
sociali  ed  al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del
mare,  entro  e  non  oltre  il 31 luglio 2009, di una circostanziata
relazione  sui  risultati  degli  interventi  effettuati  nell'ultimo
semestre  e  un  programma  dettagliato  di quanto e' previsto per il
prossimo  anno  corredato dei costi, della copertura finanziaria e di
un  quadro esaustivo della presenza degli elementi in deroga in tutto
il territorio regionale.
  5.   La   Regione  deve  provvedere  ad  informare  la  popolazione
interessata  in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata
concentrazione  dei  predetti  parametri  e  deve  fornire consigli a
gruppi  specifici  di  popolazione per i quali potrebbe sussistere un
rischio particolare.
  Delle  iniziative  adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
  6.  Relativamente  al  parametro  boro,  la popolazione deve essere
informata, in via precauzionale che il consumo dell'acqua da bere non
e' consigliato ai soggetti di eta' inferiore a 14 anni.
  Delle  iniziative  adottate  dovra'  essere  data  informazione  al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.