IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
«l'attuazione  della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 dicembre 1998 che definisce le
modalita'  per  l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul
mercato  italiano  da  Paesi  comunitari,  cosi'  come  modificato da
decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001 n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista la domanda del 30 giugno 2008, con cui l'impresa Rocca Frutta
S.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna, 1114 ha richiesto
l'importazione  parallela  dal  Regno Unito del prodotto Dynamec; ivi
registrato  al n. M13331 a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection
UK Ltd;
  Vista  la  comunicazione  del  HSE (Health and Safety Executive) di
tale Paese;
  Accertato  che  le  differenze nella natura e nella percentuale dei
coformulanti  non  modificano la classificazione di pericolosita' ne'
l'efficacia  agronomica  del  prodotto  fitosanitario  che si intende
importare   rispetto   a   quello   registrato   in  Italia,  con  la
denominazione  Dinamec  EC e con il numero di registrazione 13928 del
13  settembre  2007,  a  nome  dell'impresa  Syngenta Crop Protection
S.p.A.;
  Considerato  che  il prodotto di riferimento Dinamec EC autorizzato
in  Italia  al  n.  13928,  e'  stato  sottoposto  alla  procedura di
riclassificazione  come  previsto  dal  decreto  legislativo 14 marzo
2003,  n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, e
successive modificazioni;
  Considerato che l'impresa Rocca Frutta Srl ha chiesto di denominare
il prodotto importato col nome Abaroc;
  Vista  la  nuova  etichetta  da apporre sulle confezioni importate,
cosi'   come   adeguata  alle  norme  vigenti  ed  al  pari  prodotto
fitosanitario gia' in commercio in Italia;
  Visto  il  versamento  di  € 516,46 effettuato dal richiedente
quale  tariffa  per  gli  accertamenti  conseguenti al rilascio della
presente autorizzazione;
                              Decreta:

  1.  E'  rilasciata  all'impresa  Rocca  Frutta  S.r.l., con sede in
Gaibana  (Ferrara),  Via  Ravenna,  1114,  fino  al 31 dicembre 2012,
l'autorizzazione  n.  14702/IP  all'importazione  parallela dal Regno
Unito  del  prodotto fitosanitario Xi - N, irritante - pericoloso per
l'ambiente,  denominato  DYNAMEC  ed ivi autorizzato al n. M13331. Il
prodotto importato viene denominato ABAROC.
  2.  Il prodotto e' sottoposto: alle operazioni di confezionamento e
rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Cera Chem Sarl,
Mertert  (Lussemburgo),  Menora  GmbH,  Graz  (Austria), Stefes GmbH,
Hamburg (Germania); alle operazioni di sola rietichettatura presso lo
stabilimento  dell'impresa  IRCA  Service S.p.A., Fornivo S. Giovanni
(Bergamo).
  3.  Il  prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per
l'impiego  nelle  taglie  da ml 10 - 20 - 25 - 50 - 100 - 200 - 250 -
500, litri 1 - 5 - 10 - 20.
  4.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
  Il   presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 luglio 2009

                                      Il direttore generale: Borrello