IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  19,  comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
che rinvia a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  la definizione delle modalita' di applicazione dei commi 1,
1-bis,  2,  4 e 10 del medesimo art. 19, i criteri di priorita' nella
erogazione  delle  prestazioni, nonche' le procedure di comunicazione
all'Istituto  Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) anche ai fini
del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto;
  Visti, in particolare, i commi 1, lettere a), b) e c) e 2 dell'art.
19  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2, che potenziano ed
estendono  gli  strumenti di tutela del reddito nei settori nei quali
non  operano  la  cassa  integrazione guadagni ordinaria, le gestioni
speciali della cassa integrazione per l'edilizia, i materiali lapidei
e l'agricoltura e la cassa integrazione guadagni straordinaria;
  Visto,   in   particolare,   il   comma   1-bis  dell'art.  19  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28 gennaio 2009, n. 2, che prevede, con
riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 1,
la  comunicazione  del datore di lavoro, ai servizi competenti di cui
all'art.  l  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  181, e
successive  modificazioni,  e  alla  sede  dell'INPS territorialmente
competente,  della  sospensione  della  attivita'  lavorativa e delle
relative   motivazioni,   nonche'   dei   nominativi  dei  lavoratori
interessati  e  che  subordina  l'eventuale  ricorso all'utilizzo dei
trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  o  di
mobilita' in deroga all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle
lettere da a) a c) del citato comma 1;
  Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 19 del decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio  2009,  n.  2,  per  il  quale  l'INPS  stipula  con gli enti
bilaterali  apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo
scambio  di  informazioni,  anche  tramite  la  costituzione  di  una
apposita  banca  dati  alla  quale  possono  accedere anche i servizi
competenti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera g), del decreto
legislativo  21  aprile  2000,  n. 181, e successive modificazioni, e
provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici
di  cui all'art. 19, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti
dei   complessivi   oneri  indicati  al  comma  1,  comunicandone  le
risultanze  al  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 19 del decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio  2009,  n.  2,  secondo cui i fondi interprofessionali per la
formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  e  successive  modifiche,  e i fondi di cui all'art. 12 del
decreto   legislativo   10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modifiche,   possono  destinare  interventi,  anche  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti,  per misure temporanee ed eccezionali anche di
sostegno   al   reddito  per  l'anno  2009,  volte  alla  tutela  dei
lavoratori,  anche  con  contratti  di  apprendistato o a progetto, a
rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del regolamento CE n.
800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
  Visto,  in  particolare, il comma 10 dell'art. 19 del decreto-legge
29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  gennaio  2009,  n.  2, che prevede una dichiarazione di immediata
disponibilita'   al  lavoro  o  a  un  percorso  di  riqualificazione
professionale,  ai  fini della erogazione dei trattamenti di sostegno
al reddito;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  19,  primo  comma, del regio decreto-legge 14 aprile
1939,  n.  636,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, che prevede in caso di disoccupazione involontaria per
mancanza di lavoro, che l'assicurato, qualora possa far valere almeno
due  anni  di  assicurazione  e  almeno  un anno di contribuzione nel
biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto
a una indennita' giornaliera;
  Visto  l'art.  7,  comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
che   prevede,   fermo   restando   il   requisito  della  anzianita'
assicurativa  di  almeno  due anni, che hanno diritto alla indennita'
ordinaria  di  disoccupazione  anche  i  lavoratori  che,  in assenza
dell'anno  di  contribuzione nel biennio precedente, abbiano prestato
almeno settantotto giorni di attivita' lavorativa, per la quale siano
stati  versati  o  siano  dovuti  i  contributi  per la assicurazione
obbligatoria;
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come
modificato  e  integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, che definisce la nozione di «servizi competenti»;
  Visti  gli  articoli  4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n. 276, che definiscono i regimi di autorizzazione nazionali e
regionali per gli operatori del mercato del lavoro;
  Visto  l'art,  7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
che  definisce i regimi di accreditamento regionale per gli operatori
del mercato del lavoro;
  Visto  l'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
che   definisce   le   modalita'   di  azioni  di  workfare  mediante
l'intervento delle agenzie di somministrazione di lavoro;
  Visto l'art. 1-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
che precisa il concetto di «lavoro congruo»;
  Visto  il  decreto-legge  10  febbraio  2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  Vista  la  direttiva del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  del  10  febbraio  2009,  relativa  alla  messa a
disposizione  da  parte  dell'INPS  di una banca dati informatizzata,
aggiornata  in  tempo  reale,  contenente  tutti  i  dati disponibili
relativi  ai  lavoratori  percettori  di  trattamento  di sostegno al
reddito,   liberamente  accessibile,  via  internet,  alla  Direzione
generale ammortizzatori sociali e incentivi alla occupazione, nonche'
a   tutti  i  servizi  competenti  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo  21  aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal
decreto  legislativo  19  dicembre  2002,  n. 297, nel rispetto delle
norme  previste  dalla  legge  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali;
  Visto  l'accordo del 12 febbraio 2009 siglato tra Governo e Regioni
in materia di ammortizzatori sociali;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                     Ripartizione delle risorse


  1.  Le  risorse  di  cui  all'art. 19, comma 1 del decreto-legge 29
novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio  2009,  n.  2,  di  seguito denominato: «decreto-legge», sono
cosi'  suddivise tra gli strumenti di sostegno al reddito individuati
dai commi 1 e 2 del medesimo articolo:
   a)  189  milioni  di  euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli
interventi di cui alle lettere da a) a c) del comma 1;
   b)  100  milioni  di  euro per l'anno 2009, per l'attuazione degli
interventi di cui al comma 2.
  2.  Con  successivo  decreto  e'  effettuata  la suddivisione delle
risorse di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2009.