IL DIRETTORE
             per le accise dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
n. 1074, regolamento di esecuzione della legge n. 1293/1957;
  Vista  la  legge  13  luglio  1965,  n.  825, regime di imposizione
fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;
  Vista  la legge 7 marzo 1985, n. 76, sistema di imposizione fiscale
sui tabacchi lavorati e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  30 agosto l993, n. 331, convertito con la
legge   29   ottobre   1993,   n.   427,  concernente,  tra  l'altro,
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi lavorati;
  Visto  l'art.  9  della  direttiva  95/59/CE  del 27 novembre 1995,
relativa  alle  imposte  diverse dall'imposta sul volume d'affari che
gravano sul consumo dei tabacchi lavorati;
  Vista  la direttiva 2002/10/CE del 12 febbraio 2002 che modifica la
direttiva 92/79/CE, la direttiva 92/80/CE e la direttiva 95/59/CE per
quanto  concerne  la struttura e le aliquote delle accise che gravano
sui tabacchi lavorati;
  Vista  la  raccomandazione del Consiglio dell'Unione del 2 dicembre
2002  sulla  prevenzione  del  fumo e su iniziative per rafforzare la
lotta   contro   il  tabagismo  con  la  quale  viene,  tra  l'altro,
raccomandato  agli  Stati  membri  di adottare ed attuare appropriate
misure  in  materia  di  prezzi  dei  prodotti del tabacco al fine di
scoraggiarne il consumo;
  Visto  l'art. 1, comma 487 della legge n. 311/2004, con il quale e'
stata  limitata la commercializzazione delle sigarette esclusivamente
in pacchetti da dieci e venti pezzi;
  Visto  il  decreto  direttoriale  25  luglio 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 1° agosto 2005, con il quale, in applicazione
delle  disposizioni  di cui all'art. 1, della legge 30 dicembre 2004,
n.   311   (legge   finanziaria  2005),  sono  state  determinate  le
disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al
dettaglio delle sigarette;
  Visto  il  decreto  direttoriale  17 ottobre 2008, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  21  ottobre  2008, n. 247, con il quale, in
applicazione  delle  disposizioni  di  cui al decreto direttoriale 25
luglio  2005, il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette
e'   fissato   nella   misura   di   €  180,00  per  chilogrammo
convenzionale;
  Visto   il   decreto   direttoriale   1°  luglio  2009,  che  fissa
nell'allegata  tabella  A,  la  ripartizione dei prezzi di vendita al
pubblico  delle  sigarette  a  decorrere  dal  1°  luglio  2009,  con
riferimento,  in  applicazione  delle  disposizioni di cui all'art. 9
della  legge  n.  76/1985, alle sigarette della classe di prezzo piu'
richiesta registrata alla predetta data del 1° luglio 2009;
  Considerato  che,  ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 25
luglio  2005, occorre procedere alla individuazione della percentuale
del  prezzo  medio  ponderato,  cui  rapportare  il  prezzo minimo di
vendita delle sigarette che viene effettuata ad ogni variazione della
classe  di  prezzo  della  sigaretta  piu'  venduta,  sulla  base dei
parametri  di riferimento, ivi indicati, di volta in volta registrati
nel mercato delle sigarette;
  Considerato  che  l'andamento  dei  consumi registrati nel 2009 nel
mercato  italiano  continua  a  mostrare  un forte addensamento delle
scelte  dei consumatori su prodotti appartenenti alle fasce di prezzo
medio-basse,  che  l'articolazione  dei  prezzi di vendita e del loro
differerenziale  hanno  subito  una  pur  lieve  variazione  e che il
livello  e  la  struttura  della tassazione sulle sigarette non hanno
subito modificazioni;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Per  i  motivi  indicati  in  premessa,  la  percentuale di cui
all'art.  3  del  decreto direttoriale 25 luglio 2005, e' individuata
nella  misura  del  92,58% del prezzo medio ponderato delle sigarette
che,  nel  secondo  trimestre  del  2009, e' pari a € 199,82 per
chilogrammo convenzionale.
  2.  In  applicazione del comma 1, il prezzo minimo di vendita delle
sigarette e' pari a € 185,00 per chilogrammo convenzionale, pari
a  €  3,70 per la confezione di 20 pezzi, e a € 1,85 per la
confezione da 10 pezzi.
  3.   Le  tariffe  di  vendita  al  pubblico  delle  sigarette  sono
modificate come indicato nel prospetto allegato.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  e  le  relative  disposizioni si applicano a decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 8 luglio 2009
                                  Il direttore per le accise: Rispoli

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2009
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 4
   Economia e finanze, foglio n. 63