IL DIRETTORE
             per le accise dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista  la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni,
sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
  Vista  la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni,
concernente  il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di
monopolio di Stato;
  Vista   la   legge   10   dicembre   1975,  n.  724,  e  successive
modificazioni,   che   reca   disposizioni   sulla   importazione   e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;
  Vista  la  legge  13  maggio  1983,  n.  198, sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  la  legge  7  marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni  ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti
l'istituzione  ed  il  regime  dei depositi fiscali e la circolazione
nonche'  le  attivita'  di  accertamento e di controllo delle imposte
riguardante i tabacchi lavorati;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  recante  norme  generali  sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n. 184, recante
attuazione  della  direttiva  2001/37/CE  in  materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  Considerato  che  l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad
accisa  e  le  sue variazioni sono disciplinati dalla citata legge 13
luglio  1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati in
relazione  ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni
di  cui  alla  tabella A), allegata al decreto direttoriale 1° luglio
2009,  alle  tabelle  B  e  D,  allegate  al  decreto direttoriale 19
dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al
decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni;
  Viste  le istanze con le quali la Manifatture Sigaro Toscano S.p.a.
ha  chiesto  di  variare  il  prezzo  di  vendita di alcune marche di
tabacco lavorato;
  Considerato  che  occorre  inserire  nella  tabella  B - sigaretti,
allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni,  un  prezzo  per  Kg  convenzionale  richiesto  per  la
variazione  in  tariffa di prodotti dalla Societa' Manifatture Sigaro
Toscano Spa;
  Considerato  che occorre procedere alla variazione dell'inserimento
di  alcune  marche  di  tabacco  lavorato  in  conformita'  ai prezzi
richiesti  dalla  citata Societa' con le sopraindicate istanze, nella
tariffa  di  vendita  di  cui  alla  tabella  B)  allegata al decreto
direttoriale  19  dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Nella  tabella  B  - sigaretti, allegata al decreto direttoriale 19
dicembre  2001  e  successive  integrazioni,  e' inserito il seguente
prezzo per Kg convenzionale con la seguente ripartizione:

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