IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei Monopoli di Stato
  Visto  l'art.  22  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha tra
l'altro  disposto che: «Per una piu' efficiente ed efficace azione di
prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da
divertimento  e  intrattenimento nonche' per favorire il recupero del
fenomeno  dell'evasione  fiscale,  la produzione, l'importazione e la
gestione    degli   apparecchi   e   congegni   da   divertimento   e
intrattenimento,  come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette
a  regime  di  autorizzazione  da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla
base  delle  regole  tecniche  definite  d'intesa  con  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.»;
  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  (T.U.L.P.S.),  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773   e  successive  modficazioni  ed  integrazioni,  concernente  le
caratteristiche  degli  apparecchi da divertimento ed intrattenimento
che erogano vincite in denaro;
  Visto  l'art.  14-bis,  comma  4,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640  e successive modficazioni ed
integrazioni,   ai   sensi   del   quale  sono  stati  individuati  i
concessionari  della  rete  telematica degli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art.  38,  comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
successive  modificazioni,  che disciplina la richiesta di nulla osta
per  l'installazione  di  apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del
T.U.L.P.S.;
  Visto  il  decreto  interdirettoriale del Ministero dell'economia e
dellefinanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
d'intesa  con il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, del 4 dicembre 2003 recante «Regole tecniche di produzione
e  verifica  tecnica  degli  apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.»;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12
marzo  2004,  concernente  la  definizione  delle funzioni della rete
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato per la gestione
telematica  degli  apparecchi  di gioco di cui all'art. 110, comma 6,
del T. U.L.P.S.;
  Viste  le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  ed  i concessionari di cui all'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e
della  conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco  lecito  mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
  Visto  l'art.  1,  comma 525, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come  modificato  dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire il comma 6 del
T.U.L.P.  ha  previsto,  con l'introduzione delle lettere a) e b) nel
medesimo   comma,   le  nuove  caratteristiche  degli  apparecchi  da
divertimento  ed  intrattenimento  che  erogano vincite in denaro, ai
fini della loro idoneita' per il gioco lecito;
  Visto  l'art. 1, comma 530, della stessa legge 23 dicembre 2005, n.
266, che ha previsto:
   lettera  a)  «...  gli  apparecchi  di  cui all'art. 110, comma 6,
lettera  a),  del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in
esercizi  pubblici,  commerciali  o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati   dotati   di  apparati  per  la  connessione  alla  rete
telematica   di  cui  all'art.  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni,  che  garantiscano  la sicurezza e l'immodificabilita'
della  registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e
di  gioco.  I  requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
   lettera   b)   «...   il  canone  di  concessione  previsto  dalla
convenzione  di  concessione  per  la conduzione operativa della rete
telematica  di  cui all'art. 14-bis del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 640 del 1972, e' fissato nella misura dello 0,8
per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2007»;
   lettera  c) «... l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
a  decorrere  dal  10  gennaio 2007, riconosce ai concessionari della
rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per
cento delle somme giocate, definito in relazione:
    1)  agli  investimenti  effettuati  in ragione di quanto previsto
alla lettera a);
    2)  ai  livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di
funzionamento degli apparecchi di gioco.»;
  Visto  l'art.  1-ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2008,
n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n.
184,  che  ha disposto: «L'art. 1, comma 530, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
l'importo  dello  0,5  per  cento di cui alla lettera c) del predetto
comma  costituisce  importo  aggiuntivo  e  distinto  dal  canone  di
concessione  fissato  contrattualmente  nello  0,3  per cento, il cui
totale  e'  dato  dallo  0,8  per  cento  di  cui alla lettera b) del
medesimo  comma.  Tale  importo  dello  0,5  per  cento  e' dovuto, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  a titolo di deposito cauzionale a
garanzia  dell'effettuazione  degli  investimenti e del conseguimento
dei livelli di servizio di cui ai numeri 1) e 2) della citata lettera
c),  ed  e'  restituito  ai  concessionari,  ai  sensi di tale ultima
lettera,  alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti
e  i  livelli  di  servizio  risultano  effettivamente conseguiti. Le
conseguenti condizioni applicative sono regolate con appositi decreti
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e contenute in
atti  integrativi delle convenzioni accessive alle concessioni, che i
concessionari  sottoscrivono  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
  Considerato  che  dal combinato disposto delle norme innanzi citate
emerge  che la restituzione del deposito cauzionale va ancorata a due
indicatori  di peformance, gli investimenti effettuati per l'adozione
delle  misure  di  sicurezza  di  cui  alla lettera a) del comma 530,
dell'art.  1  della  legge  n.  266 del 2005 ed i livelli di servizio
conseguiti nella raccolta dei dati di gioco;
  Ritenuto,   quindi,   coerente  con  la  volonta'  del  legislatore
stabilire  che  la  restituzione in favore dei concessionari di rete,
fino   all'importo  massimo  dello  0,5%  delle  somme  giocate,  sia
condizionata e proporzionata:
   all'effettiva realizzazione delle misure tecniche atte a garantire
la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione
dei dati di funzionamento e di giorni in misura pari alla meta' dello
0,5%;
   all'effettivo  conseguimento  di  idonei livelli di servizio nella
raccolta  dei  dati  di  funzionamento  degli apparecchi da gioco, in
misura pari alla meta' dello 0,5%;
  Considerata  la necessita' di procedere alla regolamentazione, come
previsto  dall'art.  1-ter,  comma  2  del decreto-legge 25 settembre
2008,  n.  149,  convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre
2008,  n.  184,  delle  condizioni applicative della restituzione del
deposito cauzionale;
  Premesso che, quanto alla prima condizione relativa alla sicureazza
ed immodificabilita' dei dati trasmessi, dalle disposizioni normative
citate  emerge  che  il legislatore ha voluto perseguire una maggiore
efficacia  nel  contrasto  al  gioco  illecito,  sia prevedendo nuove
caratteristiche per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento
con  vincite  in  denaro  (art.  1,  comma  525),  sia  disponendo la
dotazione  di specifici apparati di sicurezza per la loro connessione
alla rete telematica [art. 1, comma 530, lettera a)];
  Considerato   che  a  seguito  delle  novito'  introdotte  da  tali
disposizioni  di  legge  e'  stato predisposto, di intesa con il Capo
della  Polizia,  apposito  schema di decreto interdirettoriale che ha
definito  le  nuove  regole tecniche degli apparecchi di gioco di cui
all'art.  110,  comma 6, lettera a) del T. U.L.P.S., coerenti con gli
interventi normativi recati dai piu' volte citati commi 525 e 530 del
comma  1,  della  legge  n.  266 del 2005, schema inviato agli Organi
comunitari  in  data  20  gennaio  2006,  ai  fini  della  prescritta
procedura di infrazione;
  Considerato che, ultimata la procedura di informazione comunitaria,
e' stato adottato il decreto interdirettoriale 19 settembre 2006 che,
nel  recepire  in  toto il contenuto dello schema inviato agli organi
comunitari ha, tra l'altro, previsto:
   l'adozione  di  specifico  «dispositivo di controllo», c.d. «smart
card»  da applicare ai nuovi apparecchi da gioco c.d. «comma 6 a)» in
sede di rilascio dei nulla osta per la loro messa in esercizio;
   con  disposizioni  transitorie, la progressiva decadenza dei nulla
osta  rilasciati  per  i vecchi apparecchi c.d. «comma 6», secondo la
seguente tempistica:
    «a)  se  rilasciati  nel  2004,  decadenza  il  31  dicembre 2007
(termine poi prorogato al 31 marzo 2008);
    b) se rilasciati nel 2005, decadenza il 30 settembre 2008;
    c)  se  rilasciati  nel  2006  ovvero  entro il 31 dicembre 2007,
decadenza  il  30  giugno  2009 (termine poi prorogato al 15 dicembre
2009)»;
  Considerato  che  per  effetto  delle  disposizioni sopra citate, i
concessionari di rete, per assicurare la continuita' e la consistenza
della   raccolta   di  gioco  lecito,  hanno  dovuto  procedere  alla
progressiva  introduzione  delle  nuove  tipologie  di  apparecchi da
gioco,  c.d.  «comma  6  a)»  e la conseguente dismissione dei vecchi
apparecchi  «comma  6»  introduzione  resa  possibile  solo a partire
dall'esercizio  2008  a seguito del completamento delle procedure, da
parte  del  partner  tecnologico di AAMS, di approvvigionamento delle
«smart cards»;
  Considerato  che, in conseguenza delle modifiche tecniche apportate
agli  apparecchi  da gioco con le prescrizioni di cui alla lettera a)
dell'art.  110,  comma  6,  del  T.U.L.P.S.  e  della  previsione  di
specifico dispositivo di controllo, c.d. «smart card» da applicare ai
predetti   apparecchi,   ai  sensi  del  piu'  volte  citato  decreto
interdirettoriale, si e' reso necessario chiedere ai concessionari di
rete,   con   nota  n.  2006/17525/Giochi/ADI  del  23  maggio  2006,
l'adeguamento  tecnologico dei c.d. «punti di accesso» (P.D.A.), come
definiti  dall'art.  1  del  presente  decreto,  onde  consentire  ed
assicurare  sia  il  corretto  funzionamento degli apparecchi, sia il
corretto collegamento, ai fini della raccolta e trasmissione dei dati
di  gioco,  tra  la rete telematica e gli stessi apparecchi muniti di
«smart card»;
  Ritenuto  quindi  che,  quanto  alle misure tecniche di sicurezza e
immodificabilita'  dei  dati  di  gioco, ai fini della determinazione
dell'an  e del quantum della restituzione del deposito cauzionale non
possa che farsi riferimento a quelle prescritte dalle disposizioni di
cui  all'art.  1,  commi  525 e 530, della legge n. 266 del 2005, dal
decreto  interdirettoriale  19  settembre  2006, come successivamente
modificato  ed  integrato,  nonche'  dalle  richieste  di  AAMS  pari
l'adeguamento  tecnologico  dei c.d. «P.D.A.» di cui alla citata nota
n. 2006/17525/Giochi/ADI del 23 maggio 2006;
  Considerato  che,  come  sopra rilevato, solo a partire dal gennaio
2008 e' stato possibile avviare da parte dei concessionari di rete la
progressiva  sostituzione  dei vecchi apparecchi da gioco c.d. «comma
6» con quelli di nuova generazione c.d. «comma 6 a)» muniti di «smart
card» e che, quindi, per l'esercizio 2007, ai fini della restituzione
del  deposito  cauzionale,  non  puo' che farsi riferimento all'unico
parametro   adottabile,   cioe'   quello   relativo  al  processo  di
adeguamento tecnologico dei c.d. «P.D.A.», richiesto ai concessionari
di rete;
  Ritenuto,  conseguentemente,  necessario  adottare,  quale criterio
congruo  ed idoneo ai fini della restituzione del deposito cauzionale
per   l'esercizio  2007,  quello  per  il  quale  la  percentuale  di
restituzione,  fino ad un massimo dello 0,25% delle somme giocate nel
medesimo  esercizio,  sia  determinata  in misura corrispondente alla
percentuale  di  avanzamento  del  processo di adeguamento dei P.D.A.
realizzato dai concessionari di rete;
  Considerato,  quindi,  che  ai fini della restituzione del deposito
cauzionale  occorre  verificare  se  ed in che misura i concessionari
abbiano  proceduto  all'adeguamento  tecnologico  dei  «P.D.A.», come
richiesto da AAMS;
  Considerato   che   l'adeguamento   tecnologico   dei  «P.D.A.»  ha
determinato   la   necessita'   di   adottare   nuovi  protocolli  di
comunicazione  con  il partner tecnologico di AAMS, diversi da quelli
relativi  ai  «P.D.A.» gia' utilizzati per gli apparecchi c.d. «comma
6»;
  Considerato,   quindi,   che   la  verifica  delle  percentuali  di
avanzamento  dell'adeguamento tecnologico dei «P.D.A.» realizzato dai
concessionari di rete puo' proficuamente effettuarsi sulla base degli
appositi  messaggi  previsti  dai nuovi protocolli di comunicazione e
inviati  dai  concessionari al partner tecnologico, nel senso che dal
tipo  di  protocollo  di  comunicazione  utilizzato  per  i  messaggi
trasmessi  dai singoli «P.D.A.» puo' essere determinato il numero dei
«P.D.A.» adeguati tecnologicamente in rapporto al totale dei «P.D.A.»
riferibili a ciascun concessionario;
  Ritenuto  invece che, quanto all'altra condizione posta dalla legge
per  la restituzione del deposito cauzionale e relativa ai livelli di
servizio  conseguiti  nella  raccolta dei dati di funzionamento degli
apparecchi   da   gioco,   non   possa  che  farsi  riferimento  alle
prescrizioni  contenute  nelle  convenzioni  di concessione che hanno
previsto,  come  misura minima dei livelli di servizio, che almeno il
70%  degli  apparecchi  attivi abbia trasmesso le comunicazioni, come
definite  all'art.  1  del  presente  decreto, richieste dalle stesse
convenzioni di concessione;
  Ritenuto che, a tali fini, criterio congruo ed idoneo da utilizzare
per   determinare   l'an  ed  il  quantum  della  quota  parte  della
restituzione  del  deposito  cauzionale sia quello di ragguagliare la
percentuale  di  restituzione,  fino  ad un massimo dello 0,25% delle
somme  giocate  nell'esercizio  2007,  alle percentuali, superiori al
70%,  degli  apparecchi attivi che abbiano trasmesso le comunicazioni
previste dale convenzioni di concessione;
  Visti  gli  Atti  aggiuntivi  ed  integrativi  alla  Convenzione di
concessione  per  l'affidamento  dell'attivazione  e della conduzione
operativa  della  rete  per  la  gestione telematica del gioco lecito
mediante  apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle
attivita'  e  funzioni  connesse,  sottoscritti nel corso del mese di
gennaio  2009 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed
i  dieci  concessionari  della  rete  telematica  per dare attuazione
all'art. 1-ter, comma 2, citato;
  Considerato  che  le  premesse che precedono fanno parte integrante
del presente decreto;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Oggetto e definizioni
  1.  Il  presente  decreto  individua  i  criteri  e le modalita' di
restituzione   ai   concessionari   della  rete  telematica,  di  cui
all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640 e successive modificazioni ed
integrazioni,  del  deposito  cauzionale di cui all'articolo 1, comma
530,  lettera  c),  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  come
interpretato  dall'articolo  1-ter,  comma  2,  del  decreto-legge 25
settembre  2008,  n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19
novembre 2008, n. 184.
  2.  L'importo del deposito di cui al comma 1, da restituire fino ad
un  massimo  dello  0,5 per cento delle somme giocate, e' definito in
relazione:
   a)  alla  concreta adozione delle misure tecniche atte a garantire
la sicurezza e l'immodificabilita' della registrazione e trasmissione
dei dati di funzionamento e di gioco, in misura pari alla meta' dello
0,5%;
   b) all'effettivo conseguimento di idonei livelli di servizio nella
raccolta  dei  dati  di  funzionamento  degli apparecchi da gioco, in
misura pari alla meta' dello 0,5%;
  3. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
   a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
   b)  Allegato, il documento, parte integrante del presente decreto,
contenente   le   modalita'   di   calcolo  del  deposito  cauzionale
riconosciuto;
   c)  apparecchio/i, un apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6
del T.U.L.P.S;
   d)  apparecchi  attivi,  apparecchi di cui all'allegato 3-bis alla
«Convenzione  di  concessione  per  l'affidamento  dell'attivazione e
della  conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco  lecito  mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche'  delle  attivita'  e funzioni connesse», che abbiano raccolto
gioco almeno per un giorno in ciascun mese di riferimento;
   e) importo massimo restituibile, importo previsto nell'articolo 1,
comma  530,  lettera  c),  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come
interpretato  dall'articolo  1-ter,  comma  2,  del  decreto-legge 25
settembre  2008,  n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19
novembre  2008,  n.  184, pari allo 0,5 per cento delle somme giocate
nell'anno di riferimento;
   f)   importo   da   restituire,   importo   riconosciuto  ad  ogni
concessionario   sulla  base  dei  criteri  definiti  per  l'anno  di
riferimento;
   g) comunicazione/i, messaggi inviati dal concessionario contenenti
i  dati dei contatori di cui all'allegato A, paragrafo 1, lettere a),
b), c), d), e), f) e g) del decreto Interdirettoriale 4 dicembre 2003
come  modificato  dal  decreto  Interdirettoriale  19  settembre 2006
concernente  integrazioni  e  modifiche  alle  regole  tecniche degli
apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
   h)  concessionario, il concessionario della rete telematica di cui
all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  Decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
   i)  concessione,  l'istituto  attraverso  il  quale AAMS affida le
attivita'  e  le funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione
operativa  della  rete  per  la  gestione telematica del gioco lecito
mediante   apparecchi  di  gioco  nonche'  le  attivita'  e  funzioni
connesse;
   l)  protocollo  di comunicazione, il software di comunicazione con
il dispositivo di controllo di AAMS e con la rete telematica di AAMS;
   m)  punto/i  di  accesso, indica il dispositivo del concessionario
che  collega  ciascun  apparecchio  di  gioco  alla  porzione di rete
telematica del medesimo concessionario;
   n)  rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di
trasmissione   dati,  attivata  dal  concessionario  ed  affidata  in
conduzione  al  concessionario  stesso, che collega gli apparecchi di
gioco al relativo sistema di elaborazione e, quest'ultimo, al sistema
centrale di AAMS;
   o)  somme  giocate, valore sul quale si applica la percentuale per
il calcolo del deposito cauzionale, determinate in via definitiva con
le  modalita'  previste  all'articolo  3,  comma  4  del  decreto del
direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli di
Stato del 12 aprile 2007 (modalita' di assolvimento del PREU).