IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                   per i trasporti, la navigazione
                ed i sistemi informativi e statistici

  Visto  il  proprio  decreto  del  24  novembre  2006 concernente le
procedure  di  approvazione  delle  cisterne  ad esclusione di quelle
destinate  al  trasporto  delle  materie della classe 2 in attuazione
delle  disposizioni  dell'articolo  2 del decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti del 19 settembre 2005;
  Considerato   che   la   normativa   tecnica   di  riferimento  per
l'approvazione  delle cisterne e' costituita dagli allegati tecnici A
e   B   della  direttiva  94/55/CE,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Considerato che la cadenza biennale degli emendamenti agli allegati
tecnici  alla direttiva 94/55/CE comporta la ricognizione di tutte le
approvazioni  del  tipo gia' rilasciate anche in assenza di modifiche
relative alle prescrizioni tecniche di riferimento;
  Ritenuto che si debba procedere alla modifica del decreto citato in
premessa  al  fine  di  semplificare  le procedure amministrative per
l'approvazione   delle  cisterne  destinate  al  trasporto  di  merci
pericolose su strada;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1. Il comma l dell'art. 6 del decreto dirigenziale 24 novembre 2006
e'  sostituito  come segue: «1 - L'introduzione di una nuova edizione
dell'ADR   comporta,  nei  riguardi  di  un  tipo  di  cisterna  gia'
approvata,  l'aggiornamento  dell'approvazione originaria qualora non
sia  necessario  apportare  modifiche  nella  definizione del tipo di
cisterna.».
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto dirigenziale 24 novembre
2006  e'  aggiunto  il  seguente comma: «1-bis) L'introduzione di una
nuova edizione dell'ADR comporta, nei riguardi di un tipo di cisterna
gia' approvata, l'estensione dell'approvazione originaria qualora sia
necessario apportare modifiche nell'ambito della definizione del tipo
di cisterna.».
  3. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto dirigenziale 24 novembre 2006
e'  sostituito  come segue: «L'identificazione della cisterna prevede
la  ripetizione  del numero di serie della medesima, con caratteri di
almeno 10 mm di altezza, posizionata sul passo d'uomo ovvero su altri
elementi  della  cisterna che garantiscano una analoga resistenza. La
posizione della cisterna deve essere facilmente individuabile».
   Roma, 7 luglio 2009

                                     Il capo del Dipartimento: Fumero