IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Vista  la  legge 20 maggio 1975, n. 164 concernente i provvedimenti
per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza
alla   costituzione   delle   Commissioni   provinciali  della  Cassa
integrazione  guadagni ai direttori degli uffici regionali del lavoro
e della Massima occupazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale del 7 novembre 1996, n. 687 «recante norme per l'unificazione
degli  uffici  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  e  l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del
lavoro»  e  in  particolare  l'art.  4 relativo alle competenze della
Direzione   regionale   del   lavoro   e   l'art.   9  relativo  alla
partecipazione ad organi collegiali;
  Visto  il proprio decreto n. 7 del 27 maggio 2005 di ricostituzione
della  Commissione  provinciale Cassa integrazione guadagni ordinaria
di Rieti;
  Vista  la  legge  15  luglio 1994, n. 444, recante disciplina della
proroga degli organi amministrativi;
  Viste  le  direttive  impartite  dal  Ministero  del lavoro e della
previdenza  sociale  con  la  circolare  n.  39 del 19 marzo 1997 che
estende  l'applicazione  dell'art.  l,  secondo comma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 639/1970, che fissa in quattro anni la
durata in carica dei componenti degli organi, alle commissioni di cui
alle leggi n. 164/1975 e n. 427/1775;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994,
n.  608  recante  «norme  sul  riordino degli organi collegiali dello
Stato» e in particolare l'art. 4 che prevede una riduzione del numero
dei membri elencati nella allegata tabella C;
  Vista  la  nota  della Divisione III della Direzione generale della
previdenza  e  assistenza  sociale  prot.  1/3PS/20133 del 13 gennaio
1995,  secondo la quale, la Commissione di cui alla legge n. 164/1975
debba essere cosi' composta:
   n. 1  Direttore  o  suo  delegato  della Direzione provinciale del
lavoro di Rieti - Presidente;
   n. 1 rappresentante dei lavoratori;
   n. 1 rappresentante dei datori di lavoro;
   n. 1 funzionario I.N.P.S. con voto consultivo;
  Considerato che per la ricostituzione della Commissione di cui alla
legge  n.  164/1975,  verranno  utilizzati  i  criteri  usati  per la
ricostituzione  delle  Commissioni  provinciali  di cui alla legge n.
56/1987,  secondo  le  direttive  del  Ministero  del  lavoro e della
previdenza  sociale  Dir.  Gen.  per  l'impiego Div. I con la nota n.
1/538/AG8/47  del 1° settembre 1987 e l'allegata nota della Direzione
generale RR.LL. Div. III prot. n. 13/99/87 RS.LA 75 del 2 giugno 1987
e  nota n. 141 28/88/rs/EV 41del 5 agosto 1988 della Dir. Gen. RR.LL.
Div. III relative alla rappresentativita';
  Tenuto  conto  dei  compiti  specifici  attribuiti dalla legge alle
Commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni;
  Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 art. 3, comma 4;
  Considerato  che,  per  la  corretta  formulazione del giudizio sul
grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali sono stati
stabiliti  di  conseguenza ed in via preventiva i seguenti criteri di
valutazione:
   a)  partecipazione effettiva alla formulazione ed alla stipula dei
contratti o accordi nazionali di lavoro ed integrativi provinciali ed
aziendali;
   b)   partecipazione   alla   trattazione   e   composizione  delle
controversie individuali plurime e collettive di lavoro;
   c)  ampiezza  e diffusione delle strutture organizzative, per ogni
struttura  deve  essere  indicato:  il  responsabile  della sede e il
numero   degli   eventuali   collaboratori,   l'orario   di  apertura
settimanale e giornaliero, eventuale canone di affitto corrisposto;
   d)  consistenza  numerica dei soggetti rappresentati dalle singole
organizzazioni sindacali;
  Ritenuto  altresi'  di  verificare il «peso» a livello locale delle
organizzazioni  sindacali  al  fine  di  armonizzare le risultanze di
quelle  rappresentative  sul  piano  nazionale  con le organizzazioni
sindacali operanti sul piano locale;
  Considerato  che sono state interpellate le seguenti organizzazioni
sindacali:
   CONFINDUSTRIA RIETI;
   FEDERLAZIO;
   C.G.I.L.;
   C.I.S.L.;
   U.I.L.;
   U.G.L. (ex CISNAL).
  Rilevato  che  dalle  risultanze  degli  atti  istruttori,  e dalle
conseguenti  valutazioni  comparative  compiute  alla  stregua  degli
indicati    criteri,    nonche'   dall'accordo   stipulato   tra   le
organizzazioni   sindacali   datoriali   della   Federlazio  e  della
Confindustria,  in  data  25 giugno 2009, alla presenza del direttore
della DPL di Rieti, in ordine alla rappresentativita' delle medesime,
risultano,  nella  provincia di Rieti maggiormente rappresentative le
seguenti organizzazioni sindacali:
   FEDERLAZIO;
   C.G.I.L.
  Vista  la  necessita'  di procedere alla ricostituzione dell'organo
collegiale;
  Viste  le  designazioni  effettuate  dalle organizzazioni sindacali
interessate e dalla competente sede dell'I.N.P.S.;

                              Decreta:

  E'  ricostituita presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale
della  previdenza sociale, la Commissione cassa integrazione guadagni
ordinaria per la provincia di Rieti cosi' composta:
   Presidente  - Dirigente pro-tempore o suo delegato della Direzione
provinciale del lavoro di Rieti;
   organizzazioni sindacali - Datori di Lavoro:
    dott. Luigi Bellucci (membro effettivo) - FEDERLAZIO;
    dott. Felice Miccadei (membro supplente) - FEDERLAZIO;
   organizzazioni sindacali - Lavoratori:
    sig. Luigi D'Antonio (membro effettivo) - C.G.I.L.;
    sig. Fiorenzo Gianni (membro supplente) - C.G.I.L.;
   I.N.P.S. con potere esclusivamente consultivo:
    dott.ssa Maria Cristina Russomanno (membro effettivo);
    sig. Pietro Rossi (membro supplente).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sul  Bollettino  ufficiale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
   Roma, 30 giugno 2009

                                        Il direttore regionale: Necci