IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  i  decreti  legislativo  14  marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti collegati, di
cui l'ultimo il Reg. (CE) n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti
i  livelli  massimi  di residui di antiparassitari nei o sui prodotti
alimentari  e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il  decreto  ministeriale 8 agosto 2000 di recepimento della
direttiva  2000/10/CE della Commissione del 1° marzo 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 244 del 18
ottobre  2000,  relativo  all'iscrizione fino al 30 novembre 2010, di
alcune  sostanze  attive,  tra cui il fluroxipir, nell'Allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della
direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 237 dell'11
ottobre  2007,  che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in
quanto  proroga il periodo d'iscrizione di alcune sostanze attive tra
cui il fluroxipir fino al 31 dicembre 2011;
  Considerato   che  le  Imprese  titolari  delle  registrazioni  dei
prodotti  fitosanitari a base della sostanza attiva fluroxipir, hanno
ottemperato   a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  citato  decreto
ministeriale  8  agosto 2000, presentando, nei tempi e nelle forme da
esso   stabiliti,   un   fascicolo   conforme  ai  requisiti  di  cui
all'Allegato  III  del  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194,
valutato  alla  luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del
medesimo decreto;
  Visto il decreto dirigenziale del 26 gennaio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio
2006  di  ri-registrazione  provvisoria fino al 30 novembre 2010, dei
prodotti fitosanitari a base di fluroxipir;
  Vista  la  nota  pervenuta  in  data  28  marzo  2009  con la quale
l'Impresa Dow Agrosciences, titolare della registrazione del prodotto
fitosanitario  STARANE  (n.  reg.  7943)  e  dei  suoi prodotti copia
GARTREL (n. reg 11495) e MET (n. reg 13882), ha presentato istanza di
modifica  di  composizione  relativamente ai coformulanti e alle dosi
d'impiego;
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  Prodotti
Fitosanitari   espresso  in  data  7  aprile  2009,  favorevole  alla
ri-registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al
presente  decreto  fino  al  31  dicembre 2011 con l'adeguamento alle
nuove condizioni d'impiego e classificazione;
  Considerato  altresi'  che  la  Commissione Consultiva dei Prodotti
Fitosanitari ha ritenuto di condizionare la ri-registrazione di detti
prodotti fitosanitari alla presentazione, entro un anno, di ulteriori
dati richiesti;
  Viste  le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni
dei   prodotti  fitosanitari,  riportati  nell'allegato  al  presente
decreto,  hanno  trasmesso  gli atti definitivi ottemperando a quanto
richiesto dall'ufficio;
  Ritenuto  di  dover ri-registrare fino al 31 dicembre 2011, data di
scadenza   della   sostanza   attiva   nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo  17  marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati
nell'allegato  al  presente  decreto,  fermo  restando  l'esito della
valutazione degli ulteriori dati richiesti;
  Visti  i  versamenti  effettuati per prodotti fitosanitari ai sensi
del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

                              Decreta:

  Sono  ri-registrati  fino  al 31 dicembre 2011, data di scadenza di
iscrizione  della  sostanza  attiva  fluroxipir  nell'Allegato  I del
decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari
indicati   nell'elenco   allegato   al   presente   decreto,  con  la
composizione  ed  alle  condizioni indicate in etichetta, fatto salvo
l'esito della valutazione degli ulteriori dati richiesti.
  Sono  approvate,  quale  parte  integrante del presente decreto, le
etichette  allegate  con  le  quali  i prodotti fitosanitari indicati
nell'elenco allegato al decreto, devono essere posti in commercio.
  Le   imprese   titolari  delle  registrazioni  dei  detti  prodotti
fitosanitari  sono  tenute a rietichettare o a fornire ai rivenditori
un   fac-simile   di   etichetta   per  le  confezioni  dei  prodotti
eventualmente  giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso
gli  esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti
degli  utilizzatori,  idonea  ad  assicurare  un  corretto impiego in
conformita' alle nuove disposizioni.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 luglio 2009
                                      Il direttore generale: Borrello