IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Vista  la  legge  27 febbraio 2006, n. 105, riguardante «Interventi
dello Stato nel sistema fieristico nazionale»;
  Visti  in  particolare i commi 1 e 2 dell'art. 1 della citata legge
n.  105 del 2006, che - fatti salvi gli interventi previsti dell'art.
45,   comma  3,  della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  per  la
realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della
Fiera  del  Levante  di  Bari,  della Fiera di Verona, della Fiera di
Foggia  e della Fiera di Padova - dispone l'istituzione del Fondo per
la  mobilita' al servizio delle fiere, di seguito denominato Fondo, e
prevede  che a valere sulle relative risorse sono concessi contributi
in  conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio
dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale;
  Visto  il  comma  3  dell'art. 1 della citata legge n. 105 del 2006
che,  pur  destinando  direttamente una quota delle risorse del Fondo
alla  realizzazione  di  infrastrutture  al  servizio  della Fiera di
Bologna, dispone che le modalita' di riparto delle risorse del Fondo,
pari  a  3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
sono  stabilite  con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
da  adottare,  di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006,  n. 181, convertito con
modificazioni  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro
istituito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico subentrato nelle
predette competenze al Ministero delle attivita' produttive, e l'art.
1,  commi  376  e  377,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che e'
ulteriormente  intervenuto  sull'assetto dei Ministeri, reistituendo,
fra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  l'art.  1,  comma 888, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che -  rifinanziando  congiuntamente il Fondo e gli interventi di cui
all'art.  1,  comma  92,  della  legge  23  dicembre  2005, n. 266, e
riconducendo  anche  tali  interventi al medesimo Fondo - autorizzava
un'ulteriore  spesa  quindicennale  di  3 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2007  a  favore  del  Fondo  e  degli  interventi,  per la
realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al servizio della
Fiera  del  Levante  di  Bari,  della Fiera di Verona, della Fiera di
Foggia e della Fiera di Padova;
  Tenuto  conto della competenza regionale in materia fieristica, del
mutato  assetto  delle  competenze statali relative a tale riparto di
fondi  per  effetto  dei predetti interventi normativi, nonche' degli
stanziamenti  conseguentemente  iscritti  negli  stati  di previsione
della  spesa  dei  Ministeri  interessati,  ivi  compresi  i  residui
relativi  agli  anni  2007  e  2008  e  le  proiezioni  per  gli anni
successivi,  delle variazioni apportate nel tempo a tali stanziamenti
e degli impegni assunti;
  Considerato  che  il trasferimento dei predetti fondi, tenuto conto
anche   della   tipologia   degli   interventi   da   effettuare,  e'
necessariamente  destinato  alle Regioni per interventi che prevedano
il loro utilizzo diretto da parte delle Regioni stesse o l'erogazione
dei  relativi contributi agli enti locali territoriali interessati e,
solo  residualmente - e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione
europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  e, in mancanza di diverse
disposizioni o interventi, nel limite del regime de minimis di cui al
Regolamento  (CE)  15  dicembre  2006, n. 1998/2006 - l'erogazione di
contributi a favore di eventuali soggetti privati attuatori;
  Ritenuto  opportuno individuare, sentita la Conferenza unificata di
cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281,
modalita'  di  riparto  tra  le  Regioni  delle risorse del Fondo che
tengano   conto   delle   finalizzazioni  direttamente  indicate  dal
legislatore  statale  e  permettano di individuare la destinazione di
tutte  le  somme  residue  sulla  base di un procedura trasparente di
valutazione delle esigenze rappresentate dalle singole regioni;
  Acquisito  in  data  8  aprile  2009  il  parere  favorevole  della
Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  L'importo  complessivo  degli stanziamenti relativi al Fondo di
cui  in  premessa e' ripartito fra le Regioni nelle misure di seguito
indicate:
   a) 3 milioni di euro a favore della Regione Emilia Romagna, per la
realizzazione  di  infrastrutture  per la mobilita' al servizio della
Fiera di Bologna;
   b)  le  restanti disponibilita' a favore delle regioni individuate
con  le  modalita'  di  cui  al  comma  2,  per  la  realizzazione di
infrastrutture  per la mobilita' al servizio di sistemi fieristici di
rilevanza  nazionale, con priorita' per quelli diversi dalle Fiere al
cui  servizio sono gia' destinati specifici interventi ai sensi della
lettera a) e di specifiche diverse disposizioni legislative.
  2.  L'effettivo  trasferimento alle regioni delle risorse di cui al
comma   1,   lettera   a)  e  l'ulteriore  riparto  e  il  successivo
trasferimento  delle  risorse  di  cui  al  comma 1, lettera b), sono
subordinati alla presentazione di appositi programmi di intervento da
parte  delle  regioni  interessate  ed  alla positiva valutazione dei
programmi  stessi  da  parte  della  Commissione di cui al comma 3. I
programmi  di  intervento di cui al punto a) devono essere presentati
entro  novanta  giorni  dall'emanazione del presente provvedimento; i
restanti  programmi,  indicati al punto b), entro il medesimo termine
temporale  di  novanta  giorni a partire dalla comunicazione da parte
del  Ministero  competente dell'ulteriore effettiva disponibilita' di
risorse finanziarie utilizzabili per i programmi di intervento di cui
al presente decreto.
  3.  La valutazione dei programmi di intervento presentati e la loro
selezione  ai  fini  del riparto dei fondi di cui al comma 1, lettera
b), sono effettuate da una commissione paritetica composta da quattro
componenti,  di cui due rappresentanti dei Ministeri competenti e due
rappresentanti   regionali,   tutti   individuati   fra  dirigenti  o
funzionari  delle  amministrazioni  pubbliche  interessate, dotati di
adeguata  competenza  tecnica  o amministrativa. Per il funzionamento
della  commissione  non  viene  percepito alcun compenso ne' rimborso
spese  e  non  si  determinano  nuovi  o  maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
  La  valutazione  e la conseguente assegnazione delle risorse dovra'
avvenire,  a  cura  del Ministero competente, entro centoventi giorni
dal termine di presentazione dei programmi di intervento.
  4.  Ai  fini  della  selezione  dei programmi di intervento e della
ripartizione dei fondi la Commissione di cui al comma 3 da' priorita'
agli  interventi  al  servizio  di quartieri fieristici presso cui si
svolgono  manifestazioni  di  livello  internazionale o nazionale, ai
programmi  di completamento di interventi gia' in corso, ai programmi
che  documentano  il  coinvolgimento,  eventualmente anche in termini
finanziari, degli enti locali territoriali interessati e dei soggetti
titolari  del  quartiere fieristico interessato o titolari di singole
manifestazioni  fieristiche di livello internazionale o nazionale che
si  svolgono  presso  lo stesso e, in caso di programmi di intervento
con   pari  priorita',  tiene  conto  di  criteri  generali  di  equa
ripartizione fra le regioni interessate.
  5.   I   relativi   provvedimenti  di  impegno  sono  adottati  con
provvedimento  del  titolare  dell'ufficio  dirigenziale generale del
Ministero competente cui sono assegnati i relativi fondi.
  6.  I  provvedimenti  di  erogazione  sono  adottati  dal  titolare
dell'ufficio dirigenziale del Ministero competente cui sono assegnati
i  relativi  fondi,  con  le modalita' e secondo la cadenza temporale
indicate  in  appositi  accordi di programma stipulati con la regione
interessata.
  7.  Il  monitoraggio relativo al completo e corretto utilizzo delle
risorse  trasferite e' effettuato dai competenti uffici dei Ministeri
competenti  avvalendosi  anche della commissione paritetica di cui al
comma 3.
  Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 11 maggio 2009
                                                     Il Ministro
                                             dello sviluppo economico
                                                       Scajola

Il Ministro delle infrastrutture
        e dei trasporti
           Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2009
Ufficio    di    controllo    atti    Ministeri    delle    attivita'
   produttive,registro n. 3 economia e finanze foglio n. 12