IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003, n. 326 , che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali  del  16  agosto  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al Registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  16  luglio  2008, con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato
Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 142 del 21
giugno  2006,  concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e
successive  direttive  di modifica) relativa ad un codice comunitario
concernenti  i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva
2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
  Visto  il decreto con il quale la societa' Ranbaxy Italia S.p.A. e'
stata   autorizzata   all'immissione   in  commercio  del  medicinale
Pantoprazolo Ranbaxy;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione delle confezioni da 28 compresse da 20 mg, 40 mg;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico scientifica
del 7/8 aprile 2009;
                             Determina:


                               Art. 1.


            Classificazione ai fini della rimborsabilita'


  Il  medicinale PANTOPRAZOLO RANBAXY (pantoprazolo) nelle confezioni
sotto indicate e' classificato come segue:
   Confezioni:
    20   mg  compresse  gastro-resistenti  28  compresse  in  blister
ALU/ALU;
    A.I.C. n. 039015045/M (in base 10), 156NN5 (in base 32).
  Classe di rimborsabilita': «C»;
   40 mg compresse gastro-resistenti 28 compresse in blister ALU/ALU;
    A.I.C. n. 039015159/M (in base 10), 156NRR (in base 32).
  Classe di rimborsabilita': «C».