IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 479/2008del Consiglio del 29 aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, Capo IV, recante norme sulle denominazioni
di origine e indicazioni geografiche;
  Vista  la  proposta  di regolamento (CE) della Commissione, recante
modalita'  di  applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008
per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di  origine  protette  e le
indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni   tradizionali,
l'etichettatura   e   la   presentazione   di   determinati  prodotti
vitivinicoli, sulla quale e' stato acquisito all'unanimita' il parere
favorevole  da  parte  del  Comitato  di Gestione OCM unica - settore
vitivinicolo in data 19 giugno 2009;
  Visti  i decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni
geografiche   tipiche  «Alto  Livenza»,  «Colli  Trevigiani»,  «delle
Venezie»,  «Marca  Trevigiana»,  «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti
delle Dolomiti», ed approvati o modificati i relativi disciplinari di
produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla Regione Veneto, in nome e per
conto  della filiera vitivinicola trevigiana, del Consorzio di Tutela
del  vino  Prosecco  di  Conegliano  Valdobbiadene e del Consorzio di
Tutela  dei  vini  Montello  e  Colli  Asolani, intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  Denominazione  di Origine Controllata dei vini
«Prosecco»   e   il   riconoscimento   della   D.O.C.G.   «Conegliano
Valdobbiadene»  e  della  D.O.C.G.  «Colli  Asolani» o «Asolo» per le
relative  sottozone  storiche della citata D.O.C. «Prosecco», nonche'
la  domanda presentata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in nome e
per  conto  della filiera vitivinicola della Regione medesima, intesa
ad   ottenere   il  riconoscimento  della  Denominazione  di  origine
controllata dei vini «Prosecco»;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  sulle citate richieste dal
Comitato   Nazionale   per   la  Tutela  e  la  Valorizzazione  delle
Denominazioni  di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei
Vini,  nella  riunione del 18 e 19 marzo 2009, e le relative proposte
di  disciplinari  di  produzione  formulate  dallo  stesso  Comitato,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 87, del 15 aprile 2009;
  Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 con il quale sono state
apportate  modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite
e,  in  particolare, e' stato riconosciuto il sinonimo «Glera» per la
varieta'  di  vite  «Prosecco»  ed  il  sinonimo «Glera lunga» per la
varieta' di vite «Prosecco lungo»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  luglio  2009  concernente  il
riconoscimento  della  Denominazione  di Origine Controllata dei vini
«Prosecco»,   il   riconoscimento   della  Denominazione  di  Origine
Controllata   e   Garantita  dei  vini  «Conegliano  Valdobbiadene  -
Prosecco»   e   il  riconoscimento  della  Denominazione  di  Origine
Controllata  e Garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo
-Prosecco»  per le rispettive sottozone e l'approvazione dei relativi
disciplinari di produzione.
  Considerato   che,   a   seguito   dell'entrata   in  vigore  delle
disposizioni del predetto decreto, ai sensi dell'art. 42, par. 3, del
citato   regolamento   n.   479/2008,  il  riconoscimento  della  DOC
«Prosecco»  e  delle  DOCG  «Conegliano  Valdobbiadene  - Prosecco» e
«Colli   Asolani   -  Prosecco»  o  «Asolo  -  Prosecco»  esclude  la
possibilita' di utilizzare, in etichettatura e presentazione, il nome
della varieta' di vite «Prosecco» per altri vini, ivi compresi i vini
ad indicazione geografica tipica sopra richiamati;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover apportare le opportune modifiche ai
disciplinari  di  produzione delle richiamate indicazioni geografiche
tipiche  «Alto  Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca
Trevigiana», «Veneto», «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti», al
fine  di  sostituire,  per la relativa tipologia di vino, il nome del
vitigno  «Prosecco»  con  il  sinonimo  «Glera»,  conformemente  alle
richieste  formulate  dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed
al  citato  parere  del  Comitato nazionale tutela per la tutela e la
valorizzazione dei vini DO e IGT;
  Viste  le richieste pervenute dalle Regioni Veneto e Friuli-Venezia
Giulia, presentate rispettivamente in data 29 giugno 2009 e 24 giugno
2009,  per  conto  dei  produttori  interessati, intese a consentire,
successivamente  al  riconoscimento della DOC «Prosecco» e delle DOCG
«Conegliano  Valdobbiadene - Prosecco» e «Colli Asolani - Prosecco» o
«Asolo  -  Prosecco»,  lo smaltimento delle giacenze delle produzioni
dei  vini  IGT  provenienti  dalla  campagna  vendemmiale 2008/2009 e
precedenti,  designabili  con  il  nome  del  vitigno  «Prosecco», in
conformita' alla relativa normativa generale ed alle disposizioni dei
preesistenti disciplinari di produzione;
  Ritenuto in accoglimento delle predette istanze regionali, di dover
prevedere  talune  disposizioni  transitorie al fine di consentire lo
smaltimento  delle giacenze delle produzioni dei vini IGT provenienti
dalla campagna vendemmiale 2008/2009 e precedenti;
  Ritenuto  altresi' di dover procedere all'aggiornamento dell'elenco
dei  codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art.
7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

                              Decreta:


                               Art. 1.


Modifica  ai  disciplinari di produzione dei vini IGT «Alto Livenza»,
«Colli  Trevigiani»,  «delle  Venezie», «Marca Trevigiana», «Veneto»,
             «Venezia Giulia», «Vigneti delle Dolomiti»

  1. A decorrere dall'inizio della campagna vendemmiale 2009/2010:
   a)  nei  disciplinari  di produzione delle Indicazioni Geografiche
Tipiche  «Alto  Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca
Trevigiana»,  «Veneto»,  «Venezia  Giulia», «Vigneti delle Dolomiti»,
approvati  o modificati con i decreti richiamati in premessa, il nome
della varieta' di vite «Prosecco», per la relativa tipologia di vino,
e' sostituito con il sinonimo «Glera»;
   b)  nell'elenco  dei  codici  dei  vini  di cui all'allegato 4 del
decreto ministeriale 28 dicembre 2006, per le Indicazioni Geografiche
Tipiche  di  cui  alla  lettera  a),  il riferimento varieta' di vite
«Prosecco»,  per  la relativa tipologia di vino, e' sostituito con il
sinonimo «Glera».