L'AUTORITA'  PER  LA  VIGILANZA  SUI  CONTRATTI  PUBBLICI  DI LAVORI,
                         SERVIZI E FORNITURE

   Premessa.
  Sono  pervenuti  all'Autorita'  numerosi  quesiti interpretativi in
merito  alle  problematiche  applicative della nuova disciplina delle
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione introdotta nel decreto
legislativo  n.  163  del 12 aprile 2006 (d'ora innanzi «Codice») dal
decreto  legislativo  n.  152/2008  (cd.  terzo  decreto correttivo).
Stante  la  complessita'  del  tema,  l'Autorita'  ha  deliberato  di
adottare   un   atto  a  carattere  generale  contenente  indicazioni
applicative  relativamente  alla  disciplina  delle  opere a scomputo
degli  oneri  di  urbanizzazione.  A  tal  fine sono state svolte due
audizioni  in data 9 e 24 giugno 2009 con gli operatori del mercato e
le  amministrazioni  competenti  ed i rappresentanti della conferenza
dei Presidenti delle regioni.
Il quadro giuridico-normativo.
  1.  La materia delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione
e'  stata  negli  ultimi  anni ripetutamente oggetto di intervento da
parte del legislatore nazionale nella materia degli appalti pubblici,
dalla legge Merloni-quater al Codice dei contratti (questo ultimo con
tre discipline diverse); e cio' a seguito dell'intervento della Corte
di giustizia con la sentenza 12 luglio 2001 C399/1998, «Scala 2001».
  La  regolamentazione  dell'istituto delle opere di urbanizzazione a
scomputo  risale  alla  normativa  in materia urbanistica, secondo la
quale  la  realizzazione  di  tali  opere  condiziona il rilascio del
permesso  di  costruire. L'art. 31 della legge n. 1150/1942 (ora art.
12  del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
-  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
materia   edilizia)   stabilisce,  infatti,  che  il  rilascio  della
concessione  edilizia e' in ogni caso subordinato all'esistenza delle
opere  di  urbanizzazione  primaria  o  alla previsione, da parte dei
Comuni,  dell'attuazione  delle  stesse  nel  successivo  triennio  o
all'impegno  dei  privati  di procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione.
  Si   puo',  pertanto,  affermare  che  la  preventiva,  necessaria,
urbanizzazione  delle  aree  in  funzione  delle costruzioni edilizie
costituisca  un  principio  fondamentale che la normativa urbanistica
italiana  ha  progressivamente consolidato (legge n. 1150/1942; legge
n.   765/1967;   legge  n.  10/1977,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  380/2001); non diversamente hanno disposto le diverse
leggi  regionali,  sulle  quali, peraltro, la presente analisi non si
sofferma espressamente.
  L'obbligo   di  pagare  gli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria  in  caso di esecuzione di un certo tipo di opere edilizie
e' sorto con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 numero 765
(art.  8),  al  quale  si  e'  aggiunto quello inerente il contributo
commisurato  al  costo  di  costruzione  con  l'art. 6 della legge 28
gennaio  1977,  numero  10  (la  cosiddetta  legge Bucalossi). Queste
disposizioni  sono  state tutte trasfuse nell'art. 16 del Testo unico
sull'edilizia  che,  ai commi 7, 7-bis e 8 del decreto del Presidente
della  Repubblican.  380/2001, stabilisce la suddivisione in oneri di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria.  Il rilascio del permesso di
costruire  da parte di una amministrazione comporta, pertanto, per il
privato «la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli  oneri di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione» (art.
16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblican. 380/2001).
Come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono
dovuti  «in  ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi
delle  opere  di trasformazione del territorio» (Cons. Stato, Sez. V,
23 gennaio 2006, n. 159).
  Il  legislatore ha previsto con l'art. 11, primo comma, della legge
n.  10/1977,  ora  trasfusa  con  modifiche nell'art. 16, comma 2 del
Testo Unico dell'edilizia, la possibilita' di scomputare la quota del
contributo  relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il
titolare  del permesso di costruire o attuatore del piano si obblighi
a    realizzarle    direttamente.    Tra    l'operatore   privato   e
l'amministrazione  viene  stipulata  una  convenzione  che  accede al
permesso  di  costruire  nella  quale  vengono  regolate  le opere da
realizzare,  i  tempi,  le  modalita'  della loro esecuzione, la loro
valutazione  economica  e  le  garanzie  dell'adempimento, imprimendo
cosi'   una  connotazione  negoziale  al  rapporto  tra  la  pubblica
amministrazione  ed  il  privato.  Lo  stesso  art.  16  sopra citato
stabilisce,  poi,  che  le  opere  cosi' realizzate sono acquisite al
patrimonio indisponibile del Comune.
  La  ratio  dell'istituto, che ha avuto una vasta applicazione nella
pratica,     va     individuata     nella     possibilita'    offerta
all'amministrazione  locale  di  dotarsi  di  opere di urbanizzazione
senza assumere direttamente i rischi legati alla loro realizzazione.
  Come,  quindi,  previsto  dall'art.  16,  comma  2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001, il privato attuatore del
piano e/o titolare del permesso di costruire, debitore del versamento
degli  oneri di urbanizzazione, puo' adempiere all'obbligo costituito
dal  pagamento  del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione,
mediante l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione.
  2.  Su  tale  assetto  normativo e' intervenuta la citata pronuncia
della  Corte Europea «Scala 2001» che ha affermato: «La direttiva del
Consiglio  14  giugno 1993, n. 93/37/CE, che coordina le procedure di
aggiudicazione   degli  appalti  pubblici  di  lavori,  osta  ad  una
normativa  nazionale  in  materia  urbanistica che, al di fuori delle
procedure  previste  da  tale  direttiva, consenta al titolare di una
concessione  edilizia  o  di  un  piano di lottizzazione approvato la
realizzazione diretta di un'opera di urbanizzazione a scomputo totale
o  parziale  del contributo dovuto per il rilascio della concessione,
nel  caso  in  cui il valore di tale opera eguagli o superi la soglia
fissata  dalla  direttiva  di  cui trattasi. La Corte di giustizia ha
precisato  che  «Sulla  scorta  delle  considerazioni  che precedono,
occorre  concludere  che  la  realizzazione  diretta  di  un'opera di
urbanizzazione  secondo  le  condizioni e le modalita' previste dalla
normativa  italiana  in  materia urbanistica costituisce un ''appalto
pubblico  di  lavori''  ai  sensi  della  direttiva»  (punto  97). In
sostanza,  la  Corte ha sostenuto che le opere di urbanizzazione sono
da  ritenere  pubbliche  sin  dalla  loro  origine  (quindi  anche se
eseguite su proprieta' privata e se formalmente di proprieta' privata
prima  del  passaggio al patrimonio pubblico); la realizzazione delle
opere in luogo del loro pagamento conferma la natura patrimoniale del
contratto, con riflessi sui pubblici interessi.
  A seguito di tale pronuncia, dopo la circolare 18 dicembre 2001, n.
462  del  Ministero  delle infrastrutture e trasporti, il legislatore
italiano  e'  intervenuto  piu'  volte  cercando  di  contemperare le
finalita'  ed  i  principi  della  normativa nazionale con i principi
enunciati dalla Corte di giustizia.
  Venne  modificato,  dapprima,  l'art.  2,  comma 5, della legge. n.
109/1994,  introducendo  l'obbligo,  per  i  privati  che  si fossero
impegnati  a  realizzare  opere a scomputo, di affidare le stesse nel
rispetto  delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE.
Tale obbligo, tuttavia, era limitato al caso (raro) in cui le singole
opere di urbanizzazione superavano la soglia comunitaria.
  Con  l'approvazione del codice dei contratti il quadro normativo si
e'  evoluto  nella  direzione di un piu' esteso assoggettamento delle
opere a scomputo alle procedure di evidenza pubblica.
  La  Corte  costituzionale  con sentenza 28 marzo 2006, n. 129 e con
sentenza  13  luglio  2007,  n.  269  ha  affermato  l'illegittimita'
costituzionale  delle  norme regionali che non prevedono l'obbligo di
affidamento  mediante  procedure  di  evidenza  pubblica,  di tutti i
lavori   infrastrutturali   di   interesse   generale,   da  chiunque
effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
  L'Autorita'  con  la  determinazione  n.  4  del  2008 ha esteso la
portata dell'art. 32, comma 2, lettera g), del codice dei contratti a
tutti  i  piani  urbanistici  e  agli accordi convenzionali, comunque
denominati,  stipulati  tra  privati  e  amministrazioni  (cosiddetti
«accordi complessi», compresi gli accordi di programma) che prevedano
l'esecuzione  di opere destinate a confluire nel patrimonio pubblico,
con  la  sola eccezione di «accordi complessi» stipulati in seguito a
procedura  di  evidenza pubblica originaria per la scelta del privato
sottoscrittore  dell'accordo, nel qual caso non e' richiesta una gara
di «secondo livello» per la scelta dell'esecutore delle opere.
  Il  legislatore  e'  da  ultimo  intervenuto  sulla  materia con il
decreto legislativo n. 152/2008, cd. terzo decreto correttivo che, in
linea generale, introduce due novita' fondamentali:
   a)  non  c'e'  piu' alcuna distinzione tra opere di urbanizzazione
primaria  e  opere  di  urbanizzazione secondaria, unificate sotto la
medesima disciplina;
   b) tutte le opere, a prescindere dal loro importo (inferiore, pari
o   superiore   alla   soglia  comunitaria),  sono  ricondotte  nella
disciplina   del  Codice  dei  contratti  e  differenziate,  in  base
all'importo,   esclusivamente   sotto   il  profilo  della  procedura
applicabile.
Le questioni controverse.
  3.  Dubbi interpretativi sono stati sollevati nei quesiti pervenuti
all'Autorita' e nelle osservazioni emerse nel corso delle audizioni.
  Con  riguardo  alle  opere  di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria,  l'art.  32,  comma 1, lettera g) dispone l'applicazione
dei  Titoli  I, IV e V del codice, ai «lavori pubblici da realizzarsi
da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che
assumono  in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a
scomputo  totale  o  parziale del contributo previsto per il rilascio
del  permesso,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  2,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28,
comma  5  della  legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che
rilascia  il  permesso  di costruire puo' prevedere che, in relazione
alla  realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a
richiedere  il  permesso  di  costruire  presenti all'amministrazione
stessa,  in  sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto
preliminare  delle  opere  da  eseguire,  con l'indicazione del tempo
massimo  in  cui  devono  essere  completate, allegando lo schema del
relativo  contratto  di  appalto.  L'amministrazione,  sulla base del
progetto  preliminare,  indice  una  gara  con  le modalita' previste
dall'art. 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto
definitivo  in  sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le
esecuzioni   di   lavori.   L'offerta   relativa   al  prezzo  indica
distintamente   il   corrispettivo  richiesto  per  la  progettazione
definitiva  ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri
di sicurezza».
  La  disciplina  sopra  riportata,  per  le  opere  a scomputo sopra
soglia,  prevede  quindi sia l'ipotesi della gara indetta dal privato
per  la  realizzazione  delle  opere di urbanizzazione, sia l'ipotesi
dell'esercizio   da  parte  dell'amministrazione  delle  funzioni  di
stazione  appaltante. Infatti, la norma dispone che l'amministrazione
che  rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che il soggetto
che  richiede  tale  permesso  presenti  con  la  relativa istanza un
«progetto  preliminare»  delle opere da eseguire, allegando lo schema
del   contratto   di   appalto;   sulla   base   di   tale   progetto
l'amministrazione  potra' quindi indire una gara. In sostanza, quando
il  privato  sceglie  di  eseguire  opere di urbanizzazione invece di
pagare  i  relativi  oneri,  si puo' prevedere che lo stesso gestisca
interamente  la  procedura  ovvero che una parte del procedimento (la
gara) sia da gestita dall'amministrazione.
  Occorre,   anzitutto,   analizzare   il  profilo  soggettivo  della
disciplina in questione. Al riguardo, si puo' ritenere che l'art. 32,
comma  1,  lettera  g),  configuri  una  titolarita'  «diretta» della
funzione  di  stazione  appaltante  in  capo  al privato titolare del
permesso  di  costruire (ovvero titolare del piano di lottizzazione o
di altro strumento urbanistico attuativo contemplante l'esecuzione di
opere   di   urbanizzazione),   che,   in   quanto   «altro  soggetto
aggiudicatore»,  e'  tenuto  ad  appaltare  tali  opere  a terzi, nel
rispetto  del  codice. La disciplina delle opere di urbanizzazione «a
scomputo»  e'  infatti  inserita nell'art. 32 che identifica l'ambito
soggettivo  di  applicazione  del  Codice dei contratti, indicando le
amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  altri soggetti aggiudicatori
tenuti  all'applicazione  di  tale  disciplina. E', quindi, lo stesso
codice  ad  individuare  l'esecutore  delle  opere  a  scomputo quale
diretto  destinatario,  al  pari  degli altri soggetti privati di cui
alla   lettera   d),   della   normativa  sulle  gare  pubbliche.  Di
conseguenza,  il  privato,  in  qualita'  di  stazione appaltante, e'
esclusivo responsabile dell'attivita' di progettazione, affidamento e
di  esecuzione delle opere di urbanizzazione, fermi restando i poteri
di  vigilanza  e di controllo che spettano all'amministrazione e che,
tra  l'altro, comportano l'approvazione del progetto in linea tecnica
ed  economica  e delle eventuali varianti in corso di esecuzione e la
possibilita'  di  chiedere al privato informazioni circa le modalita'
di svolgimento della gara d'appalto.
  Il  quadro  degli  strumenti  di  vigilanza  puo'  essere  definito
nell'ambito  della  convenzione  urbanistica o altro atto, pattizio o
unilaterale,  d'obbligo  in  relazione all'attuazione dello strumento
urbanistico.
  Per  l'individuazione dell'appaltatore, il privato dovra' applicare
le  medesime  norme  cui  e'  tenuta  l'amministrazione quando affida
l'esecuzione  di  lavori  pubblici  di  corrispondente  tipologia  ed
importo,  escluse  le  sole  disposizioni  specificatamente  indicate
dall'art. 32, comma 2, secondo il quale non si applicano gli articoli
63, 78, comma 2, 90, comma 6, 92, 128. Trovano, quindi, applicazione,
ad  esempio,  le  procedure  di  gara  previste dal Codice (procedura
aperta  o  ristretta  e,  solo nei casi tassativamente indicati dagli
articoli  56 e 57, la procedura negoziata) le norme sulla pubblicita'
(articoli 66 e 67), quelle sul rispetto dei termini (articoli 70-72),
sui   requisiti  di  partecipazione  (articoli  38-49),  la  cauzione
provvisoria (art. 75), i criteri di aggiudicazione (prezzo piu' basso
o  offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  articoli  81-84),  la
disciplina  delle offerte anomale (articoli 86-88), la corresponsione
del   contributo   all'Autorita',   le   comunicazioni   obbligatorie
all'Autorita'  per la vigilanza sui contratti pubblici. Va ricordato,
inoltre,  che  anche  su  tali  appalti l'Autorita' esercita i propri
compiti e poteri di vigilanza.
  Il  contenuto  del  contratto  d'appalto  e' invece determinato dal
privato  che agisce in qualita' di stazione appaltante ai sensi degli
articoli 1322 e 1323 del codice civile ed e' disciplinato dalle norme
del  diritto  civile, nel rispetto delle disposizioni contenute nella
convenzione   urbanistica,   nel   rispetto   dei  principi  generali
dell'ordinamento  e  delle  disposizioni  sulla procedura di gara (ad
esempio  la  normativa  antimafia,  la  normativa sulla sicurezza nei
cantieri)  fermo  restando  che  e' sempre ammissibile il rinvio alla
disciplina  pubblicistica dell'appalto di lavori, almeno con riguardo
alle varianti, alle garanzie.
  4.   Si  deve,  poi,  tenere  presente  che,  per  quanto  riguarda
l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 2, si applicano
le  norme  che  disciplinano  il  collaudo  al  fine  di garantire la
corretta   esecuzione   del   contratto.   Cio'  puo'  interpretarsi,
coerentemente   con   quanto   gia'  affermato  dall'Autorita'  nella
determinazione  n.  2  del  2009,  nel senso che spetta alla stazione
appaltante  privata  la  nomina dei collaudatori, mentre va riservato
all'amministrazione  ,  nell'ambito  della  funzione di vigilanza, il
potere  di  approvare  gli atti di collaudo, dal momento che le opere
realizzate  devono  essere cedute all'amministrazione e confluire nel
patrimonio  pubblico.  Tale assetto va disciplinato dalla convenzione
urbanistica  che  puo'  prevedere,  ad  esempio, al fine di garantire
l'interesse  pubblico  ad  una  corretta  esecuzione  delle  opere di
urbanizzazione,  che  fino  alla  data  di  approvazione del collaudo
rimangono  in  vigore  le  garanzie  prestate  dal privato all'esatto
adempimento della realizzazione delle opere.
  La  gara  puo'  avere  ad  oggetto  la  sola  esecuzione  ovvero la
progettazione e l'esecuzione dei lavori. Si deve tenere presente che,
ai  sensi  dell'art.  253, comma 1-quinquies del Codice, l'art. 53 si
applica  ai bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del regolamento
ex  art.  5.  Di  conseguenza,  ai  sensi del suddetto articolo, fino
all'entrata  in vigore del regolamento, si continuano ad applicare le
disposizioni  dell'art.  19  (appalto  integrato:  gara  sul progetto
definitivo)  e 20 della legge n. 109/1994 (appalto concorso, gara sul
progetto preliminare).
  Non si ritiene ammissibile la partecipazione alla gara del titolare
del  permesso  di  costruire o del piano urbanistico attuativo, anche
qualora  sia  un'impresa  qualificata  ex  art.  40  del  codice, per
evidenti  ragioni  di conflitto di interesse tra il ruolo di stazione
appaltante e di concorrente alla gara, ne' si ritiene ammissibile una
partecipazione  indiretta  attraverso soggetti con i quali sussistano
rapporti  di  controllo  ex  art.  2359 del  codice  civile o tali da
configurare un unico centro decisionale.
  5.  Si  pone,  poi,  il  problema  di  stabilire se degli eventuali
risparmi  di  spesa,  ad esempio per ribasso del prezzo a base d'asta
ottenuto  in  sede di gara, debba beneficiare il privato titolare del
permesso  di costruire che ha assunto l'obbligo di realizzare l'opera
a   scomputo,  ovvero  l'amministrazione  locale.  Se  si  muove  dal
presupposto  sopra  delineato  che  il  privato  adempie  all'obbligo
eseguendo  la diversa prestazione della realizzazione delle opere, si
puo'  concludere  che  gli  eventuali  ribassi debbano rimanere nella
disponibilita'  del  privato,  cosi'  come eventuali costi aggiuntivi
sono   a   carico   dello   stesso  secondo  una  logica  di  rischio
imprenditoriale. In sostanza, fatte salve pattuizioni diverse in sede
di  convenzione  urbanistica, il costruttore adempie compiutamente il
proprio obbligo con la realizzazione dell'opera a regola d'arte ed il
suo  trasferimento  al  Comune,  con  la  conseguenza che l'eventuale
risparmio  sui  costi  dell'esecuzione  dell'opera stessa rispetto al
valore stimato ex ante ai fini dello scomputo degli oneri, come anche
gli    eventuali    costi    aggiuntivi,   rimane   irrilevante   per
l'amministrazione.
  6. Si pone, inoltre, la questione dell'individuazione del valore di
riferimento sia ai fini della determinazione dell'importo degli oneri
da  scomputare,  sia  per  accertare  il  superamento della soglia di
rilievo  comunitario.  Si  ritiene  che  il valore delle opere su cui
commisurare  l'importo  degli  oneri da scomputare sia costituito dal
quadro  economico  del  progetto  presentato  dal  privato  (ai sensi
dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999)
ed approvato dall'amministrazione .
  Per  quanto  riguarda  l'individuazione  della  soglia  di  valore,
secondo  quanto  affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza 21
febbraio  2008  (C-412/2004),  l'importo  di  stima  che  deve essere
considerato  e'  rappresentato  dal  valore  globale  dei  differenti
lavori,  sommando  i  valori  dei  diversi lotti, qualora le opere da
realizzare siano suddivise in lotti, fatta salva l'applicazione della
regola  prevista dall'art. 29, comma 7, lettera c) del Codice. Devono
dunque   essere   cumulativamente   considerati  tutti  i  lavori  di
urbanizzazione  primaria e secondaria anche se appartenenti a diversi
lotti,  la cui esecuzione e' in capo al singolo titolare del permesso
di  costruire.  Rimane  comunque  possibile, ove esigenze temporali o
tecniche  lo  richiedano, l'effettuazione di distinte gare d'appalto,
fermo restando che la normativa di riferimento e' individuata in base
all'importo  complessivo  delle  opere  da appaltarsi. Si deve tenere
presente,  inoltre,  che  l'art.  29, comma 4, vieta il frazionamento
dell'appalto  solo laddove lo stesso sia artificiosamente finalizzato
ad evitare l'applicazione delle norme comunitarie.
  7.  La seconda procedura indicata dall'art. 32, comma 1, lettera g)
del  codice  per la realizzazione delle opere a scomputo, prevede che
il privato:
   a) presenti un «progetto preliminare»;
   b) indichi il termine massimo per l'esecuzione dei lavori;
   c) depositi un schema di contratto di appalto.
  L'Amministrazione  procede  in  qualita'  di stazione appaltante ad
indire  una  gara  per  l'affidamento  in appalto, mediante procedura
aperta o ristretta, dei lavori definiti nel progetto preliminare. Per
partecipare   alla  gara  i  concorrenti  debbono  presentare,  oltre
all'offerta   economica,   il  progetto  definitivo  delle  opere  di
urbanizzazione,   e   l'offerta   deve   indicare   distintamente  il
corrispettivo  richiesto  per  la  progettazione  definitiva e quella
esecutiva,  per  l'esecuzione dei lavori, nonche' per gli oneri della
sicurezza.  Si  tratta  dell'appalto  previsto dall'art. 53, comma 2,
lettera  c)  del  codice  che,  come  sopra ricordato, e' attualmente
sospeso,  ma  essendone il contenuto sostanziale riprodotto nell'art.
32, si puo' ritenere applicabile alla fattispecie in esame.
  Per  quanto  riguarda  la  qualificazione  del concorrente, poiche'
l'oggetto  dell'appalto  e' la progettazione esecutiva e l'esecuzione
dei lavori, si ritiene che lo stesso deve possedere i requisiti per i
progettisti,  ovvero  avvalersi  di  progettisti  qualificati  per la
progettazione,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma  3,  del  codice dei
contratti.
  Dal momento che deve essere valutato in sede di offerta il progetto
definitivo,  ne  discende  la  necessita'  di  utilizzare il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, secondo quanto previsto
dagli   articoli   83  e  84  del  Codice.  L'amministrazione  potra'
utilizzare la procedura aperta o ristretta, fermo restando che l'art.
55, comma 2, del codice prevede che le stazioni appaltanti utilizzino
di  preferenza  la procedura ristretta quando il contratto non ha per
oggetto la sola esecuzione.
  8.  Con  riguardo alla procedura in esame ci si e' chiesto, poi, se
il privato (attuatore del piano o titolare del permesso di costruire)
vi  possa  prendere  parte  o  debba  invece  essergli  interdetta la
partecipazione.  Al riguardo, se da un parte si deve fare riferimento
alla  regola  sancita dall'art. 90, comma 8, del Codice, per cui «gli
affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali
subappalti  o  cottimi,  per  i  quali  abbiano  svolto  la  suddetta
attivita' di progettazione», dall'altra tale regola appare di stretta
interpretazione in quanto limitativa della liberta' di iniziativa dei
privati (cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia 3 marzo 2005
C-21/03  e C-34/03 che ha ritenuto non conforme una norma con cui non
viene  ammessa la presentazione di una domanda di partecipazione o la
formulazione  di  un'offerta  per  un  appalto pubblico di lavori, di
forniture  o  di  servizi,  da  parte  di  una  persona chi sia stata
incaricata della ricerca, della sperimentazione, dello studio o dello
sviluppo  di  tali  lavori, forniture o servizi, senza che si conceda
alla  medesima  la possibilita' di provare che, nelle circostanze del
caso  di specie, l'esperienza da essa acquisita non ha potuto falsare
la  concorrenza).  Quindi,  tale divieto si puo' considerarsi violato
solo   qualora   la   progettazione   preliminare   delle  opere   di
urbanizzazione  sia  stata  direttamente curata dall'impresa titolare
del  permesso di costruire (o del piano urbanistico attuativo), e non
anche  qualora  quest'ultima  abbia  semplicemente svolto il ruolo di
committente di tale progettazione preliminare.
  All'esecuzione  delle  opere realizzate a scomputo con la procedura
dell'appalto     di     progettazione     ed    esecuzione    indetta
dall'amministrazione si applica il disposto dell'art. 32, comma 2, in
base  al  quale  l'esecuzione  del contratto per i lavori affidati ai
sensi  della lettera g) del comma 1 e' regolata dal Codice unicamente
per  quanto  attiene  al collaudo dell'opera. La norma non distingue,
infatti, tra le due ipotesi alternative di affidamento previste.
  Sulla  base  della  previsione  sopra ricordata si deve considerare
ammissibile  la stipula del contratto di appalto da parte del privato
titolare  del  permesso  di  costruire  con  l'impresa esecutrice dei
lavori.  Tale soluzione risulta del resto coerente con la circostanza
che  la disposizione in esame disciplina la realizzazione di lavori a
scomputo  da  parte  del  privato titolare del permesso di costruire,
identificando cosi' in tale soggetto il committente di tali opere.
  9.  L'art.  122,  comma  8,  del  Codice  dispone  che  le opere di
urbanizzazione  di  importo inferiore ad euro 5.150.000 sono affidate
mediante  la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, cioe' mediante
procedura   negoziata,   senza  preventiva  pubblicazione  di  bando,
individuando   almeno   cinque   operatori  economici,  adeguatamente
qualificati,  da  invitare  simultaneamente  a presentare offerta. Il
rinvio  operato  dall'art. 122, comma 8, all'art. 32, richiama le due
distinte  modalita'  di realizzazione delle opere a scomputo previste
dalla norma citata ovvero:
   a)  il  privato  titolare del permesso di costruire applica per la
realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione la
procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del codice;
   b) la pubblica amministrazione acquisisce dal privato titolare del
permesso  di costruire il progetto preliminare e bandisce la gara per
la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione
e procede applicando la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del
codice.
  La  disposizione  rientra, infatti, nel Titolo I della Parte II del
decreto  legislativo  n. 163/2006, introdotto dall'art. 121, il quale
stabilisce  che  ai  contratti  pubblici  aventi  per oggetto lavori,
servizi,  forniture,  di  importo  inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,  si  applicano,  oltre  alle disposizioni della parte I,
della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II,
in quanto non derogate dalle norme della stesso titolo. Le previsioni
definite  dall'art.  122,  comma  8,  del  Codice hanno quindi natura
derogatoria  rispetto  al  quadro  di  disciplina  complessiva  delle
procedure di gara stabilito nella parte II e nello stesso art. 122.
  10.  Si  pone, altresi', la questione delle regole che deve seguire
il  privato  per  l'affidamento della progettazione, problematica che
riguarda tutte le procedure previste per la realizzazione delle opere
a scomputo.
  Al  riguardo,  in  linea  generale,  le  ragioni  individuate dalla
giurisprudenza comunitaria per l'applicazione delle regole della gara
pubblica  sembrano  valide  anche  per  l'affidamento  dei servizi di
ingegneria  e  di  architettura.  Se da un parte, infatti, l'art. 32,
lettera  g), si riferisce ai «lavori pubblici» realizzati a scomputo,
dall'altra  il  comma  2  dell'articolo  32  esclude  per  le opere a
scomputo  la  sola  applicazione dell'art. 90, comma 6, e l'art. 92 e
non  l'art.  91 sull'affidamento della stessa. Qualora, tuttavia, non
sussista,  ne'  il  presupposto  contrattuale  ne'  il  carattere  di
onerosita'  della  prestazione  poiche' il valore della progettazione
non   e'  compensato  con  gli  oneri  di  urbanizzazione  in  quanto
predisposto  in un momento antecedente alla stipula della convenzione
urbanistica, non sembra possano ricorrere i principi che impongono la
gara.  Se  il costo del «progetto preliminare» va, invece, a scomputo
degli  oneri  di  urbanizzazione, evidentemente lo stesso deve essere
affidato  nel  rispetto  delle procedure dell'articolo 91 del codice.
Qualora  il privato intenda realizzare le opere mediante un contratto
di  sola  esecuzione  (art. 53, comma 2, lettera a), la progettazione
definitiva  e  la progettazione esecutiva, poiche' redatte a cura del
titolare  del  permesso di costruire dopo il rilascio del permesso di
costruire  o  dopo  la  stipula  della convenzione urbanistica, vanno
affidate a progettisti ai sensi dell'art. 91 del codice.
  11.  Infine, il decreto legislativo n. 152/2008 non contiene alcuna
disposizione  volta  a delineare il regime transitorio delle opere di
urbanizzazione  a  scomputo,  contrariamente  a  quanto  fatto con la
versione  originaria  del Codice che, invece, in ordine alle opere di
urbanizzazione  secondarie  sotto soglia comunitaria, aveva prrevisto
specifiche norme.
  In assenza di disposizioni transitorie specifiche, per disciplinare
i rapporti giuridici pendenti (cioe' gia' sorti sotto il vigore della
legge  precedente  ma non ancora esauriti nel momento in cui entra in
vigore quella nuova) occorre fare riferimento ai principi generali in
materia  di  successione  delle  leggi  nel tempo ed in particolare a
quello   del   «tempus   regit  actum»,  di  cui  all'art.  11  delle
disposizioni  preliminari  al  codice  civile. Pertanto, le procedure
avviate  con  la  pubblicazione  del  bando in vigenza del precedente
regime  possono  proseguire  e  restano  insensibili  alla disciplina
introdotta dal terzo decreto correttivo.
  La  questione  appare  particolarmente  rilevante  per  le opere di
urbanizzazione  primaria  a  scomputo d'importo inferiore alla soglia
comunitaria,  in  quanto  in  questo  caso  si  passa da un regime di
affidamento  «diretto»  ad  una  procedura  negoziata che, seppur non
preceduta   dalla   pubblicazione  di  un  bando,  e'  caratterizzata
dall'invito  rivolto  ad  almeno  cinque  potenziali  concorrenti. Si
ritiene, al riguardo, che occorra fare riferimento alla stipula della
convenzione  urbanistica, quale momento in cui si sostanzia l'accordo
di  volonta' tra il Comune ed il titolare del permesso di costruire o
del  piano  urbanistico,  che  contiene anche l'impegno del privato a
realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione.
  Sulla base di quanto sopra considerato:
                      Il Consiglio ritiene che:

  1.  l'art.  32,  comma  1,  lettera  g),  primo periodo, del Codice
configura  una  titolarita'  «diretta»,  ex  lege,  della funzione di
stazione  appaltante  in  capo  al  privato  titolare del permesso di
costruire  (ovvero  titolare  del  piano  di lottizzazione o di altro
strumento urbanistico attuativo contemplante l'esecuzione di opere di
urbanizzazione)  che  in  quanto  «altro  soggetto  aggiudicatore» e'
tenuto  ad  appaltare le opere di urbanizzazione a terzi nel rispetto
della  disciplina  prevista  dal  Codice  e,  in qualita' di stazione
appaltante,    e'    esclusivo    responsabile    dell'attivita'   di
progettazione,   affidamento   e   di   esecuzione   delle  opere  di
urbanizzazione  primarie e secondarie, ferma restando la vigilanza da
parte      dell'amministrazione     consistente,     tra     l'altro,
nell'approvazione del progetto e di eventuali varianti;
  2.  gli  eventuali risparmi di spesa rimangono nella disponibilita'
della   stazione  appaltante  privata,  cosi'  come  eventuali  costi
aggiuntivi sono a carico dello stesso privato;
  3.  il  collaudo, come gia' affermato nella determinazione n. 2 del
25  febbraio  2009,  costituisce  attivita'  propria  della  stazione
appaltante  e,  quindi, del soggetto privato titolare del permesso di
costruire,   ferma   restando  la  funzione  di  vigilanza  da  parte
dell'amministrazione che va esplicata nell'approvazione degli atti di
collaudo;
  4.  nell'ipotesi in cui, ai sensi dal secondo periodo dell'art. 32,
comma   1,   lettera   g)   del   codice,   la   gara   sia   bandita
dall'amministrazione pubblica, non e' preclusa la partecipazione alla
stessa  del  privato  titolare del premesso di costruire (o del piano
urbanistico  attuativo)  purche'  qualificato ex art. 40 del codice e
purche'   non   abbia   direttamente   curato   la   redazione  della
progettazione preliminare;
  5.  nell'ipotesi  di  cui  al punto 4, il contratto d'appalto viene
stipulato  dal  titolare  del  premesso  di  costruire  (o  del piano
urbanistico attuativo);
  6.  l'affidamento  delle  opere  di  urbanizzazione  a  scomputo di
importo  inferiore  alla  soglia comunitaria, secondo quanto previsto
dall'art.  122,  comma  8  del  Codice, avviene mediante la procedura
negoziata  prevista dall'art. 57, comma 6 del Codice, sia nel caso in
cui  le funzioni di stazione appaltante siano svolte dal privato, sia
nel caso le stesse siano in capo all'amministrazione;
  7.  il  privato, ai fini dell'affidamento della progettazione, deve
rispettare  l'art.  91  del Codice, eccezion fatta per i casi in cui,
non  sussistendo  ne' il presupposto contrattuale ne' il carattere di
onerosita'  della  prestazione, poiche' il valore del progetto non e'
compensato  con  gli oneri di urbanizzazione in quanto predisposto in
un  momento  antecedente  alla stipula della convenzione urbanistica,
non ricorrono i principi che impongono la gara;
  8.  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria a scomputo di importo
inferiore   alla   soglia   comunitaria  comprese  nelle  convenzioni
urbanistiche  stipulate  prima  dell'entrata  in  vigore  del decreto
legislativo n. 152/2008, si applica la disciplina previgente;
  9.  l'affidamento e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione sono
sottoposti alla vigilanza dell'Autorita';
  10. i dati riguardanti l'affidamento e la realizzazione delle opere
di  urbanizzazione  sono  compresi  nelle  comunicazioni obbligatorie
all'Osservatorio dei contratti pubblici.
    Roma, 16 luglio 2009
                                           Il presidente: Giampaolino