IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ("regolamento unico OCM"), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/96, n. 2201/96 e n. 1182/2007, incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo di cui ai precitati regolamenti abrogati secondo la tavola di concordanza ivi contenuta; Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante le modalita' di attuazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007, come recepiti nel richiamato regolamento (CE) n. 1234/2007 e che abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1148/2001 del 12 giugno 2001 della Commissione sui controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi; Visto il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994 e successive modificazioni, che stabilisce le norme di qualita' delle banane nella fase di immissione in libera pratica sul territorio comunitario; Visto il regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995 e successive modificazioni, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualita' nel settore delle banane; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive modificazioni, recante disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 2, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38 ed in particolare, l'art. 18 concernente l'armonizzazione e la razionalizzazione in materia di controlli e di frodi agroalimentari; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, (legge comunitaria 2007), ed in particolare l'art. 7 che sostituisce il comma 1-bis dell'art. 18 del richiamato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies; Visti i richiamati commi 1-bis e 1-quater, di cui all'art. 7 della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, che stabiliscono, rispettivamente che 1'AGEA e' autorita' nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie relative ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol Spa e assume l'incarico di coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' degli organismi di cui all'art. 18, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 99/2004; Visti i richiamati commi 1-ter e 1-quinquies, di cui all'art. 7 della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, che stabiliscono, rispettivamente che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individuare ulteriori organismi di controllo e aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.; Vista la nota ministeriale E-597 del 14 giugno 1996 con la quale l'Istituto nazionale per il Commercio con l'estero (ICE) e' stato designato a svolgere l'attivita' di controllo alle norme di qualita' nel settore delle banane; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, modificato da ultimo con il decreto ministeriale n. 2555 dell'8 agosto 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e , in particolare, riguardo agli Organismi designati al coordinamento ed al controllo; Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2006, con il quale sono state stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol SpA agli operatori ortofrutticoli ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive modificazioni; Considerato che il citato regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2008, ha modificato sostanzialmente la normativa comunitaria concernente le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e i relativi controlli di conformita', riducendo sensibilmente il numero di prodotti sottoposti a norma di commercializzazione specifica, con l'abrogazione di 24 regolamenti della Commissione; Considerato che le organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e delle banane sono state unificate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, pertanto, e' opportuna una gestione unitaria delle attivita' di controllo alle norme di commercializzazione; Considerato che l'ICE, con note n. 1062 del 6 luglio 2006 e n. 1368 del 17 marzo 2009, ha chiesto di essere esonerata dal continuare ad effettuare i controlli di qualita' sulle banane a decorrere dal 1° luglio 2009; Considerato che per gli effetti dell'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 1221/2008 e la conseguente riduzione dei prodotti ortofrutticoli soggetti a controlli obbligatori, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a. consentono, a decorrere dal 1° luglio 2009, di aggiungere altri settori merceologici, quali le banane, ai sensi della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, anche attribuendo all'AGEA le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol; Considerato che sullo schema di provvedimento, con il quale si da attuazione al nuovo sistema di norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli in vigore dal 1° luglio 2009, ai sensi del regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008, assegnando all'AGEA anche i controlli di qualita' nel settore delle banane, il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura, in data 9 giugno 2009, ha espresso l'avviso favorevole alla stipula dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che la riunione della Conferenza Stato-Regioni dell'11 giugno 2009 e' stata rinviata e che la prossima seduta del medesimo Organo e' fissata il 2 luglio 2009, data successiva alla entrata in applicazione delle nuove norme comunitarie, di cui al regolamento (CE) n. 1221/2008; Ravvisata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento di cui trattasi prima della scadenza del termine del 30 giugno 2009, fatta salva la emanazione del decreto confermativo ad avvenuta acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni; Decreta: Art. 1. Finalita' 1. Il presente decreto reca norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008, limitatamente al Titolo II (classificazione dei prodotti), con particolare riguardo ai seguenti aspetti: a) individuazione delle competenze degli organismi che intervengono nell'applicazione della normativa sulle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e nei relativi controlli di conformita'; b) gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori del settore; c) definizione degli elementi applicativi previsti dalle disposizioni comunitarie; d) individuazione delle attivita' e procedure dei controlli di conformita' sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione.