IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,   recante   organizzazione   comune   dei  mercati  agricoli  e
disposizioni  specifiche  per  taluni prodotti agricoli ("regolamento
unico  OCM"),  come  modificato  dal regolamento (CE) n. 361/2008 del
Consiglio  del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti
(CE)   del   Consiglio   n.  2200/96,  n.  2201/96  e  n.  1182/2007,
incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo di cui ai
precitati  regolamenti  abrogati secondo la tavola di concordanza ivi
contenuta;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1580/2007 della Commissione del 21
dicembre  2007  e  successive  modificazioni, recante le modalita' di
attuazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n.
1182/2007, come recepiti nel richiamato regolamento (CE) n. 1234/2007
e  che  abroga,  tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1148/2001 del 12
giugno 2001 della Commissione sui controlli di conformita' alle norme
di  commercializzazione  applicabili nel settore degli ortofrutticoli
freschi;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2257/94  della Commissione del 16
settembre 1994 e successive modificazioni, che stabilisce le norme di
qualita'  delle banane nella fase di immissione in libera pratica sul
territorio comunitario;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2898/95  della Commissione del 15
dicembre  1995  e successive modificazioni, che fissa le disposizioni
relative  al  controllo  del  rispetto  delle  norme  di qualita' nel
settore delle banane;
  Visto  l'art.  4,  comma  3,  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria  per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1,
del   decreto-legge   24   giugno   2004,  n.  157,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  3  agosto 2004, n. 204, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito  di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione
nel  territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati dalla Comunita'
europea;
  Visto  il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18  maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell'art. 1;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
  Visto  il decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive
modificazioni,  recante  disposizioni sanzionatorie in attuazione del
regolamento (CE) n. 1148/2001;
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la
soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per
le  erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  99,  recante
disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 2, della
citata  legge  7  marzo  2003,  n.  38  ed  in particolare, l'art. 18
concernente  l'armonizzazione  e  la  razionalizzazione in materia di
controlli e di frodi agroalimentari;
  Vista  la  legge 25 febbraio 2008, n. 34, (legge comunitaria 2007),
ed  in  particolare l'art. 7 che sostituisce il comma 1-bis dell'art.
18  del  richiamato  decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con i
commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies;
  Visti  i richiamati commi 1-bis e 1-quater, di cui all'art. 7 della
citata   legge   25   febbraio   2008,   n.   34,  che  stabiliscono,
rispettivamente  che 1'AGEA e' autorita' nazionale responsabile delle
misure   necessarie   per  assicurare  l'osservanza  delle  normative
comunitarie  relative  ai  controlli  di  conformita'  alle  norme di
commercializzazione  nel  settore  degli  ortofrutticoli, avvalendosi
dell'Agecontrol  Spa  e  assume  l'incarico  di  coordinamento  delle
attivita'  dei  controlli  di  conformita'  degli  organismi  di  cui
all'art. 18, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 99/2004;
  Visti  i  richiamati  commi  1-ter e 1-quinquies, di cui all'art. 7
della  citata  legge  25  febbraio  2008,  n.  34,  che stabiliscono,
rispettivamente che il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali   puo',   con   proprio   decreto,  sentita  la  Conferenza
Stato-Regioni,   individuare   ulteriori  organismi  di  controllo  e
aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis,
una   volta  verificata  la  compatibilita'  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.;
  Vista  la  nota  ministeriale E-597 del 14 giugno 1996 con la quale
l'Istituto  nazionale  per  il  Commercio con l'estero (ICE) e' stato
designato  a svolgere l'attivita' di controllo alle norme di qualita'
nel settore delle banane;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1°  agosto 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  12  settembre  2005,  n. 212, modificato da
ultimo  con  il  decreto  ministeriale  n.  2555  dell'8 agosto 2008,
recante  disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n.
1148/2001  in  materia  di  controlli  di  conformita'  alle norme di
commercializzazione  applicabili  nel  settore  degli  ortofrutticoli
freschi  e  ,  in  particolare,  riguardo agli Organismi designati al
coordinamento ed al controllo;
  Visto  il  decreto ministeriale del 9 marzo 2006, con il quale sono
state  stabilite le modalita' di versamento delle somme dovute per le
sanzioni  irrogate  dall'Agecontrol SpA agli operatori ortofrutticoli
ai  sensi  del  decreto  legislativo  10  dicembre  2002,  n.  306  e
successive modificazioni;
  Considerato  che  il  citato  regolamento  (CE)  n. 1580/2007, come
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2008, ha modificato
sostanzialmente  la  normativa  comunitaria  concernente  le norme di
commercializzazione  nel  settore  degli  ortofrutticoli  freschi e i
relativi  controlli di conformita', riducendo sensibilmente il numero
di  prodotti sottoposti a norma di commercializzazione specifica, con
l'abrogazione di 24 regolamenti della Commissione;
  Considerato  che  le  organizzazioni  comuni di mercato del settore
ortofrutticolo  e  delle  banane sono state unificate nel regolamento
(CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio  e,  pertanto,  e'  opportuna una
gestione   unitaria  delle  attivita'  di  controllo  alle  norme  di
commercializzazione;
  Considerato che l'ICE, con note n. 1062 del 6 luglio 2006 e n. 1368
del  17  marzo 2009, ha chiesto di essere esonerata dal continuare ad
effettuare  i  controlli  di qualita' sulle banane a decorrere dal 1°
luglio 2009;
  Considerato  che  per  gli effetti dell'entrata in applicazione del
regolamento (CE) n. 1221/2008 e la conseguente riduzione dei prodotti
ortofrutticoli  soggetti  a  controlli obbligatori, le risorse umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  di AGEA e Agecontrol S.p.a.
consentono,  a  decorrere  dal  1°  luglio  2009, di aggiungere altri
settori merceologici, quali le banane, ai sensi della citata legge 25
febbraio  2008, n. 34, anche attribuendo all'AGEA le somme dovute per
le sanzioni irrogate dall'Agecontrol;
  Considerato  che  sullo schema di provvedimento, con il quale si da
attuazione  al  nuovo sistema di norme di commercializzazione per gli
ortofrutticoli in vigore dal 1° luglio 2009, ai sensi del regolamento
(CE) n. 1580/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008,
assegnando  all'AGEA  anche i controlli di qualita' nel settore delle
banane, il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di
agricoltura,  in  data 9 giugno 2009, ha espresso l'avviso favorevole
alla  stipula  dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  Considerato  che la riunione della Conferenza Stato-Regioni dell'11
giugno  2009  e' stata rinviata e che la prossima seduta del medesimo
Organo  e'  fissata il 2 luglio 2009, data successiva alla entrata in
applicazione  delle  nuove  norme  comunitarie, di cui al regolamento
(CE) n. 1221/2008;
  Ravvisata  l'urgenza  di procedere all'emanazione del provvedimento
di  cui trattasi prima della scadenza del termine del 30 giugno 2009,
fatta  salva  la  emanazione  del  decreto  confermativo  ad avvenuta
acquisizione della intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                              Finalita'


  1.  Il  presente decreto reca norme di applicazione del regolamento
(CE)  n.  1580/2007  della  Commissione  del  21  dicembre 2007, come
modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008, limitatamente al Titolo
II  (classificazione  dei  prodotti),  con  particolare  riguardo  ai
seguenti aspetti:
   a)   individuazione   delle   competenze   degli   organismi   che
intervengono   nell'applicazione   della  normativa  sulle  norme  di
commercializzazione  applicabili  nel  settore  degli  ortofrutticoli
freschi e nei relativi controlli di conformita';
   b)  gestione  e aggiornamento della banca dati degli operatori del
settore;
   c)   definizione   degli   elementi   applicativi  previsti  dalle
disposizioni comunitarie;
   d)  individuazione  delle  attivita'  e procedure dei controlli di
conformita'  sul  mercato  interno  e  nelle  fasi di importazione ed
esportazione.