IL COMITATO NAZIONALE
               dell'Albo nazionale gestori ambientali

  Visto  il  decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n. 151, recante
attuazione  delle  direttive  2002/95/CE,  2002/96/CE  e  2003/108/CE
relative   alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose  nelle
apparecchiature  elettriche  ed elettroniche nonche' allo smaltimento
dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406,
recante   la   disciplina   dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che
effettuano  la  gestione  dei  rifiuti,  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  8  ottobre  1996,
modificato   con   decreto  23  aprile  1999,  recante  modalita'  di
prestazione  delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte
delle imprese esercenti attivita' di trasporto dei rifiuti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri
di  raccolta  dei  rifiuti  urbani raccolti in modo differenziato, di
attuazione   dell'art.   183,  comma  1,  lettera  cc),  del  decreto
legislativo  3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di
raccolta;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 2, comma 4, del predetto decreto 8
aprile  2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro
di  raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella
categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art.
8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
  Visto  altresi',  l'art.  2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile
2008,  il  quale  prevede che il Comitato nazionale dell'albo gestori
ambientali  stabilisca  con  propria  delibera, entro sessanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le
modalita'  e i termini per la dimostrazione della idoneita' tecnica e
della  capacita'  finanziaria  per l'iscrizione all'Albo dei soggetti
che gestiscono i centri di raccolta;
  Vista la propria deliberazione 29 luglio 2008, prot. n. 02/CN/ALBO,
recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria
1  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di  gestione  dei  centri di
raccolta,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre
2008;
  Considerato che l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. GAB - 2008
-  16947  del  4  novembre 2008, ha reso noto che il decreto 8 aprile
2008, al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
28  aprile  2008  non poteva produrre effetti in quanto era privo dei
necessari  riscontri  da  parte  degli  organi  di  controllo  (visto
dell'UCB acquisito in data 27 luglio 2008 - registrato alla Corte dei
conti il 29 agosto 2008);
  Considerato   che   con   la  medesima  nota  il  predetto  ufficio
legislativo ha precisato che l'inefficacia del decreto 8 aprile 2008,
sussistendo  al  momento  dell'adozione  della  deliberazione  del 29
luglio   2008,  si  e'  riverberata  sulla  deliberazione  stessa  e,
pertanto, ha invitato il Comitato nazionale a volerne formalizzare il
ritiro in autotutela;
  Considerato,  altresi', che con successiva nota prot. n. GAB - 2008
-  18806  del  20  novembre 2008, l'ufficio legislativo ha comunicato
l'avvio  del  lavoro  di  revisione  del  decreto  8  aprile  2008 e,
pertanto,   allo   scopo   di   evitare   il  potenziale  effetto  di
disorientamento  nei  destinatari  del  deliberato,  ha  invitato  il
Comitato   nazionale  a  voler  attendere  l'emanazione  della  nuova
disciplina  ai  fini  degli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 2
del decreto medesimo;
  Vista   la   propria   deliberazione  25  novembre  2008  prot.  n.
03/CN/ALBO, di revoca della deliberazione del 29 luglio 2008;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  e del mare 13 maggio 2009, recante modifica del decreto 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio
2009;
  Visto,  in  particolare, l'art. 1, comma 4, del predetto decreto 13
maggio  2009,  il  quale  dispone  che  i centri di raccolta che sono
operanti  sulla  base  di  disposizioni regionali o di enti locali si
devono  conformare  alle  disposizioni  del decreto medesimo entro il
termine  di sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
e,  pertanto, entro lo stesso termine i gestori di tali centri devono
essere iscritti all'albo;
  Ritenuto  di  fissare  i  requisiti minimi dei soggetti iscritti al
registro  delle  imprese  e  al  repertorio  economico amministrativo
(REA),  in  prosieguo  denominati  soggetti, che intendono iscriversi
all'albo  nella  categoria  1  per  lo  svolgimento dell'attivita' di
gestione dei centri di raccolta;
  Considerato  opportuno  precisare  che  la  presente  deliberazione
intende  individuare  i  requisiti  minimi per l'iscrizione, salvo in
ogni caso l'obbligo di disporre della piu' ampia dotazione di mezzi e
di  personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria
per lo svolgimento dei servizi;
  Ritenuto  di  adottare  disposizioni  transitorie  in  ordine  alle
modalita'  e  ai  termini  per  l'iscrizione dei soggetti gestori dei
centri  di  raccolta  di  cui  all'art.  2,  comma 7, del decreto del
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare 8
aprile  2008,  come  sostituito  dall'art. 1, comma 4, del decreto 13
maggio 2009;
                              Delibera:


                               Art. 1.


                     Requisiti per l'iscrizione


  1.  I  soggetti che intendono iscriversi all'albo nella categoria 1
per  lo svolgimento dell'attivita' di gestione dei centri di raccolta
devono:
   a)  essere  iscritti  al  registro  delle  imprese o al repertorio
economico amministrativo (REA);
   b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata
nell'allegato 1;
   c)  dimostrare  la  qualificazione e l'addestramento del personale
addetto secondo le modalita' di cui all'allegato 2;
   d)  nominare  almeno  un responsabile tecnico munito dei requisiti
stabiliti  per  la  categoria  1  dalla  deliberazione  del  Comitato
nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO;
   e)  dimostrare  il  requisito  di  capacita'  finanziaria  con gli
importi individuati nell'allegato 3. Tale requisito e' dimostrato con
le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998,
n.   406,   ovvero  mediante  attestazione  di  affidamento  bancario
rilasciata  da  imprese  che esercitano attivita' bancaria secondo lo
schema riportato nell'allegato 4.
  2.  I  soggetti  gia'  iscritti  nella  categoria  1  che intendono
integrare  l'iscrizione  nella  categoria  stessa  per lo svolgimento
dell'attivita'  di  gestione  dei  centri  di  raccolta  dimostrano i
requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).