IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla
procedura  a  livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista la domanda presentata dall'Associazione per la promozione del
riconoscimento   I.G.P.  del  Prosciutto  Amatriciano,  con  sede  in
Cittaducale   (RI),   via   Caporio  n.  3,  intesa  ad  ottenere  la
registrazione  della  denominazione  Prosciutto Amatriciano, ai sensi
dell'art. 5 del citato regolamento 510/2006;
  Vista la nota protocollo n. 9780 del 25 giugno 2009 con la quale il
Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali ritenendo
che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con la quale l'Associazione per la promozione del
riconoscimento  I.G.P.  del  Prosciutto  Amatriciano,  ha  chiesto la
protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5,
comma   6  del  predetto  Regolamento  (CE)  510/2006,  espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole   alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',
presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento
della  citata  istanza di riconoscimento della indicazione geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  l'art. 5, comma 6, del
citato Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione Prosciutto
Amatriciano,  in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida sulla
domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la
promozione  del  riconoscimento  I.G.P.  del  Prosciutto Amatriciano,
assicuri  la  protezione  a  titolo transitorio e a livello nazionale
della  denominazione  Prosciutto Amatriciano, secondo il disciplinare
di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero
all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento
(CE) n. 510/2006, alla denominazione Prosciutto Amatriciano.