IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  l'art. 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla
procedura  a  livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP,
ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista la domanda presentata dall'Associazione per la valorizzazione
del  prodotto  tradizionale  del Friuli Venezia Giulia «Brovada», con
sede   in   Udine,   via  Morpurgo  n.  34,  intesa  ad  ottenere  la
registrazione  della  denominazione Brovada, ai sensi dell'art. 5 del
citato regolamento 510/2006;
  Vista  la  nota protocollo n. 10842 del 13 luglio 2009 con la quale
il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal
regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario
competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla
documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con la quale l'Associazione per la valorizzazione
del  prodotto  tradizionale  del  Friuli Venezia Giulia «Brovada», ha
chiesto  la  protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art.   5,  comma  6  del  predetto  Regolamento  (CE)  510/2006,
espressamente  esonerando  lo Stato italiano, e per esso il Ministero
delle   politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita',   presente  e  futura,  conseguente  all'  eventuale
mancato  accoglimento  della  citata  istanza di riconoscimento della
denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente
sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio
faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6,  del  citato
Regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione Brovada, in
attesa   che   l'organismo   comunitario   decida  sulla  domanda  di
riconoscimento della denominazione di origine protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione per la
valorizzazione  del  prodotto  tradizionale del Friuli Venezia Giulia
«Brovada»,  assicuri  la  protezione a titolo transitorio e a livello
nazionale  della  denominazione  Brovada,  secondo il disciplinare di
produzione  consultabile  nel  sito istituzionale di questo Ministero
all'indirizzo www.politicheagricolegov.it.;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  E accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale,
ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6,  del predetto Regolamento (CE) n.
510/2006, alla denominazione Brovada.