IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni  pubbliche,  ed in particolare l'articolo 16, lettera
d);
  Visto  il  decreto 11 gennaio 2008 relativo alla designazione della
Camera  di  commercio  industria  artigianato  e agricoltura di Roma,
quale   autorita'   pubblica   ad   effettuare   i   controlli  sulla
denominazione  «Abbacchio Romano» protetta transitoriamente a livello
nazionale con decreto 6 novembre 2003;
  Visto  il decreto 5 giugno 2008 concernente la modifica del decreto
6  novembre  2003,  relativo  alla protezione transitoria accordata a
livello nazionale alla denominazione «Abbacchio Romano»;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  507/2009 della Commissione del 15
giugno  2009  con  il  quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla
registrazione   della   indicazione  geografica  protetta  «Abbacchio
Romano»;
  Considerato  che  la  Camera  di  commercio industria artigianato e
agricoltura  di  Roma,  ha  adeguato il piano gia' predisposto per il
controllo   della  denominazione  «Abbacchio  Romano»  apportando  le
modifiche  rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come
indicazione  geografica  protetta mediante il gia' citato Regolamento
(CE) n. 507/2009 del 15 giugno 2009;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'autorizzazione  concessa  con  decreto dell'11 gennaio 2008, alla
Camera  di commercio industria artigianato ed agricoltura di Roma, ad
effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta
transitoriamente   a  livello  nazionale  «Abbacchio  Romano»  e'  da
considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Abbacchio
Romano»,  registrata  in ambito europeo con regolamento (CE) 507/2009
del 15 giugno 2009.