IL DIRETTORE GENERALE
      dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi

  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche,  in  particolare  l'art. 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli
uffici  di  livello  non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei
relativi compiti;
  Vista la nota del 3 luglio 2009, della Monsanto Agricoltura Italia,
con  la  quale  si comunica che la denominazione dell'ibrido indicato
nel dispositivo e' da considerarsi definitiva;
  Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971,  nella riunione del 17 dicembre 2008 ha
espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel relativo registro,
della varieta' di mais indicata nel dispositivo;
  Visto  il  Bollettino  delle  varieta' vegetali n. 4/2008 nel quale
sono pubblicate le nuove denominazioni proposte;
  Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta;
  Ritenuto di accogliere le proposta sopra menzionate;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973,  n.  1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a  quello  della iscrizione medesima, la sotto riportata varieta', la
cui  descrizione  e  i risultati delle prove eseguite sono depositati
presso questo Ministero:
                                MAIS

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   Il  presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 20 luglio 2009
                                         Il direttore generale: Blasi

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Avvertenza:
   Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14
gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio
centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze,
art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.