Il  Comitato  nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
   Esaminata  la  domanda  presentata  dalla  Confederazione italiana
agricoltori  di  Pistoia,  dalla  Federazione provinciale coltivatori
diretti  di Pistoia e dall'Unione provinciale agricoltori di Pistoia,
intesa  ad  ottenere  la  modifica  della  denominazione  di  origine
controllata  «Bianco  della  Valdinievole»  in  «Valdinievole»  e  la
modifica del relativo disciplinare di produzione;
   Visto  il  parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di
cui sopra;
   Ha  espresso,  nella  riunione  del  2  luglio  2009,  presente il
rappresentante  della  regione  Toscana,  parere  favorevole  al  suo
accoglimento,   proponendo,  ai  fini  dell'emanazione  del  relativo
decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo
annesso al presente parere.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare  di  produzione, in regola con le disposizione contenute
nel  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
«Disciplina   dell'imposta   di  bollo»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n.
20  -  00187  Roma  - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  citata proposta di disciplinare di
produzione.