L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA
                  SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI
                         SERVIZI E FORNITURE

Premessa
  Con  il precedente atto di regolazione n. 15/2000 del 30 marzo 2000
questa  Autorita',  in  risposta a quesiti e segnalazioni di stazioni
appaltanti,  ha  fornito  chiarimenti, nell'intento di far conseguire
un'applicazione  uniforme  della  norma,  in  merito  alle  questioni
interpretative  derivanti dalla applicazione della procedura prevista
dall'art.  10,  comma  1-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109
agli appalti di lavori pubblici.
  Tale  norma.  ora  abrogata  con  l'entrata  in  vigore del decreto
legislativo  12  aprile  2006. n. 163 - Codice dei contratti pubblici
relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture (d'ora innanzi «Codice»),
concerneva  il  controllo,  da  parte  della stazione appaltante, del
possesso   dei   requisiti   di   capacita'  economico-finanziaria  e
tecnico-organizzativa,  richiesti  alle imprese di costruzioni per la
partecipazione  alle  gare  di  appalto  e  di  concessione di lavori
pubblici  e  per la stipulazione dei relativi contratti, previsti nel
bando di gara. Per effettuare tale controllo, previsto su un campione
di  partecipanti,  nella misura minima del 10%, nonche' sui primi due
graduati  alla  stessa  gara,  la  stazione  appaltante richiedeva la
documentazione  indicata  nel  bando  o  nella  lettera  di invito e,
laddove  l'impresa  non  fornisse  risposta entro un termine di dieci
giorni  ovvero  non  confermasse  documentalmente  quanto  oggetto di
dichiarazione  sostitutiva,  la  stessa amministrazione provvedeva ad
escludere  il  concorrente  dalla  gara,  ad  escuterne  la  cauzione
provvisoria e a segnalare il fatto alla Autorita' di vigilanza per le
ulteriori sanzioni previste dalla norma. Nel caso piu' grave di false
dichiarazioni   rilasciate   alla  stazione  appaltante,  l'Autorita'
irrogava  le  sanzioni  nella misura piu' severa: sanzione pecuniaria
sino  a  circa  € 50.000 e sospensione dalle procedure di affidamento
dei  lavori  per  un anno, da annotare nel casellario informatico per
garantirne  la  necessaria  pubblicita'  nei confronti delle stazioni
appaltanti e delle SOA.
  Con  l'entrata  in  vigore del Codice sono sopravvenute sostanziali
modificazioni legislative. In particolare, i poteri dell'Autorita' di
vigilanza  sui  lavori  pubblici  sono  stati estesi al settore delle
forniture e dei servizi, nonche' ai settori speciali e il controllo a
campione  sul  possesso  dei  requisiti, gia' previsto dall' art. 10,
comma 1-quater, della legge n. 109/1994 e' stato mantenuto, ed esteso
ai servizi e alle forniture (art. 48).
  La  richiamata  norma  recata  dall'art.  48  prevede una procedura
analoga  a quella stabilita dalla abrogata norma della legge Merloni,
con  la  sola  differenza,  in  merito  alle  sanzioni irrogate dalla
Autorita',  che  la sospensione dalle procedure di affidamento per un
anno  e  sostituita  dalla possibilita' di graduare la sospensione da
uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento,
in base alla gravita' del caso oggetto di procedimento sanzionatorio.
  Ulteriore  integrazione alla norma originaria e' stata apportata di
recente  dall'art.  1, comma 1, lettera m) del decreto legislativo n.
152  del  2008, cosiddetto terzo correttivo al Codice, con l'aggiunta
del  comma  1-bis che prevede l'ampliamento della verifica a campione
prevista  dall'art.  48  a  tutti  gli  offerenti, nel caso in cui le
stazioni appaltanti si avvalgano della facolta' di limitare il numero
di candidati da invitare, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice.
  L'Autorita', pertanto, ritiene opportuno riesaminare la materia con
una  nuova  determinazione  che,  sostituendo  il  precedente atto di
regolazione, da un lato, consolidi quanto in precedenza affermato, in
quanto ancora attuale, dall'altro, fornisca ulteriori chiarificazioni
e  suggerimenti  agli  operatori  dei settori interessati dal Codice,
soprattutto  a  quelli di servizi e forniture per i quali la predetta
norma rappresenta una novita'.
  Sulla base di quanto sopra considerato,

                            IL CONSIGLIO

  approva le seguenti linee guida:
  «Linee   guida   per   l'applicazione   dell'art.  48  del  decreto
legislativo n. 163/2006».

   Roma, 21 maggio 2009

                                           Il presidente: Giampaolino

Il consigliere relatore: Moutier