IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  novembre 1995 con il quale e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Modena»
o   «Provincia   di   Modena»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Vista  la  domanda  del  Consorzio  tutela del Lambrusco di Modena,
presentata in data 5 marzo 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento
della  denominazione  di  origine controllata dei vini «Modena» o «di
Modena» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
  Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  a  Modena  il  27  aprile  2009, con la
partecipazione  di  rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende
vitivinicole;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine controllata «Modena» o «Di Modena», pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 136 del 15
giugno 2009 (supplemento ordinario n. 91);
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  c  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
relative al parere e alla proposta sopraindicati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
delle denominazione di origine controllata «Modena» o «Di Modena», ed
all'approvazione  del relativo disciplinare di produzione dei vini in
argomento,  in  conformita'  al  parere  espresso  ed  alla  proposta
formulata dal predetto Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Modena» o «Di Modena» ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.   La   denominazione  di  origine  controllata  «Modena»  o  «Di
Modena», e'  riservata  ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1
del  presente  articolo,  le  cui  disposizioni  entrano  in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2009/2010.
  3.  La indicazione geografica tipica dei vini «Modena» o «Provincia
di  Modena»  di  cui  al  decreto  ministeriale  18  novembre  1995 e
successive  modifiche  deve  intendersi  revocata  a  decorrere dalla
entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti
sino ad ora determinati.