IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 3 della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n.  41,  dall'art.  11  della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
dall'art.  14  del  decreto-legge  22 maggio 1993, n. 155, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Visto  il  decreto-legge  3  ottobre  2006, n. 262, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  24  novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare  l'art.  2, comma 114, concernente la semplificazione del
procedimento  di  cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000,  n.  38,  in  materia  di  rivalutazione  della retribuzione di
riferimento  per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate
dall'INAIL;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1°  luglio  di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione  effettiva dei prezzi al consumo delle
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10%  fissata nell'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28
febbraio  1986,  n.  41,  rispetto alla retribuzione presa a base per
l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  luglio  2008  concernente  la
rivalutazione  delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio
2008 per il settore agricoltura;
  Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 79
del  27  aprile  2009,  nonche'  la  relazione del Direttore generale
dell'INAIL   e  la  relazione  tecnica  della  Consulenza  statistico
attuariale dell'INAIL, allegate alla citata delibera;
  Visto  che  si  e' verificata una variazione pari al 3,23 per cento
tra  la  retribuzione  media  giornaliera  dell'anno  2008 rispetto a
quella dell'anno 2007;
  Visto che non si e' verificata la variazione retributiva minima non
inferiore  al  10  per  cento  di  cui  all'art. 11, primo comma, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  Visto  il parere del Ministero dell'economia e delle finanze del 15
maggio 2009, n. 0053250;
  Vista  la conferenza dei servizi tenuta in data 25 maggio 2009, ove
e'  stato  acquisito  l'assenso  del  Ministero dell'economia e delle
finanze per l'adozione del presente provvedimento;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, modificato dall'art. 3 della
legge  10  maggio  1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n.
243  e  dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite
per  inabilita' permanente e per morte e' fissata, a decorrere dal 1°
luglio 2009, in euro 21.655,81.
  A  norma  dell'art.  14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n.
243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite per inabilita permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno
1993,  in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera
b),  del  citato  testo  unico, e' fissata dal 1° luglio 2009 in euro
14.349,30  pari  al  minimale  di  legge  previsto  per  i lavoratori
dell'industria.