IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il decreto direttoriale 10 agosto 2008 con il quale e' stata
riconosciuta  la denominazione di origine controllata e garantita del
vino  «Cesanese  del  Piglio»  o  «Piglio»  ed  e' stato approvato il
relativo   disciplinare  di  produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 2008;
  Vista l'istanza presentata dall'ARSIAL - regione Lazio, il 9 luglio
2009,  con  la  quale  e'  stato rilevato che all'art. 5, comma 8 del
citato  disciplinare di produzione, limitatamente alla indicazione di
decorrenza  del  periodo  di  invecchiamento  obbligatorio,  e' stato
erroneamente omesso il riferimento alla tipologia «superiore»;
  Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere alla rettifica del predetto
comma,  con l'inserimento del riferimento alla tipologia «superiore»,
conformemente  al  preesistente  parere del Comitato nazionale tutela
vini  espresso  in  data  14  maggio 2008 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11
giugno 2008;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  A  titolo di rettifica, il comma 8, dell'art. 5 del disciplinare di
produzione   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  «Cesanese  del Piglio» o «Piglio» riconosciuto con decreto
direttoriale  10  agosto  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale - n. 192 del 18 agosto 2008, e' sostituito per intero
dal  testo  di  seguito  riportato:  «per il vino “Cesanese del
Piglio”  o  “Piglio”  l'immissione  al  consumo  e'
consentita  non  prima  del  primo febbraio dell'anno successivo alla
vendemmia;  per il vino “Cesanese del Piglio” superiore o
“Piglio” superiore, l'immissione al consumo e' consentita
non prima del primo luglio dell'anno successivo alla vendemmia».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 2009
                                          Il capo Dipartimento: Nezzo