IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Mazza Claudio, cittadino italiano, nato a Teramo il 22 giugno 1975, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Universita' degli studi di Teramo in data 16 ottobre 2000 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 20 agosto 2008 dal «Ministerio de Ciencia y Innovacion»; Considerato che e' iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 13 gennaio 2009; Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di certificato di compimento della pratica forense, rilasciato il 6 aprile 2009 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Teramo; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Decreta: Art. 1. Al sig. Mazza Claudio, cittadino italiano, nato a Teramo il 22 giugno 1975, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.