IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30  aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno
1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 23 giugno 1995)
concernenti  «Aspetti  applicativi  delle  nuove  norme in materia di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il  decreto  legislativo  14  marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  23  febbraio  2005  e successivi aggiornamenti di cui
l'ultimo  il  Regolamento  (CE)  n.  839/2008  del  31  luglio  2008,
concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui
prodotti  alimentari  e  mangimi  di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
  Visto  il  decreto  29  aprile  2008 di recepimento della direttiva
2008/41/CE   della   Commissione   del   31   marzo   2008,  relativo
all'iscrizione  della  sostanza  attiva  cloridazon,  nell'allegato I
della decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  citato decreto ministeriale 29 aprile
2008,  secondo  il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  cloridazon,  dovevano
presentare  al  Ministero  della salute entro il 31 dicembre 2008, in
alternativa:
   a)  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194 o in alternativa
l'autorizzazione  rilasciata  da  altro  titolare  per  l'accesso  al
proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II
del citato decreto;
   b)  la  proposta  di  etichetta  adeguata a quanto stabilito nella
parte A dell'allegato al presente decreto.
  Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto 29 aprile 2008, secondo
il  quale  le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza attiva cloridazon non aventi i
requisiti  di  cui  all'art.  1  e  all'art. 2, comma 2, del medesimo
decreto  si  intendono  automaticamente  revocate  a decorrere dal 1°
gennaio 2009;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del decreto
ministeriale  29  aprile  2008,  nei  tempi  e  nelle  forme  da esso
stabiliti;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  pubblicazione dell'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  cloridazon,
revocati   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  citato  decreto
ministeriale 29 aprile 2008;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  Viene  pubblicato  in  allegato  al  presente  decreto l'elenco dei
prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva cloridazon, la
cui    autorizzazione    all'immissione   in   commercio   e'   stata
automaticamente   revocata   a   far   data   dal  1°  gennaio  2009,
conformemente  a  quanto  disposto  dall'art. 2, comma 3, del decreto
ministeriale 29 aprile 2008.