IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  Visto  l'art.  2,  comma  36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,
come  modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge 10
febbraio  2009,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
  Visto  l'art.  19,  comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come  modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del  decreto-legge 10
febbraio  2009,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del  lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 24 marzo
2009,  relativo  alla  societa'  Tessitura  Monti S.p.a. per la quale
sussistono  le  condizioni  previste dalla normativa sopra citata, ai
fini  della concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa;
  Vista  l'istanza  di  concessione  del trattamento straordinario di
integrazione   salariale   presentata  dall'azienda  Tessitura  Monti
S.p.a.;
  Visto  lo  stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo
per  l'occupazione  di  cui  all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
  Vista  la  tabella  allegata che individua, tra l'altro, sulla base
dei dati INPS, l'ammontare medio della contribuzione figurativa e del
trattamento CIGS;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale in favore dei
lavoratori interessati;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Ai  sensi  dell'art.  2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203  e  dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185,  convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come  modificato  dall'art.  7-ter,  comma  5,  del  decreto-legge 10
febbraio  2009,  n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile  2009,  n.  33,  e' autorizzata, per il periodo dal 9 febbraio
2009   al   31   dicembre   2009,   la  concessione  del  trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo
intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  in  data  24  marzo  2009, in favore di un numero
massimo  di  230  unita'  lavorative  della  societa' Tessitura Monti
S.p.a., unita' di Maserada sul Piave (Treviso), cosi' suddivise:
   190 unita' lavorative dal 9 febbraio 2009 al 5 aprile 2009;
   230 unita' lavorative dal 6 aprile 2009 al 31 dicembre 2009.
  A  valere  sullo  stanziamento  di  cui all'art. 2, comma 36, della
legge  22  dicembre  2008,  n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene
imputata  l'intera  contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al
reddito   spettante   al  lavoratore  calcolato  secondo  la  vigente
normativa.
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione  a  percorsi  di  politica attiva del lavoro di misura
pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regione
Veneto.
  Fermo   restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento  FSE
calcolato  secondo  la  predetta percentuale, la percentuale medesima
puo'  essere  calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo
del  sostegno  al reddito, con conseguente integrazione verticale dei
fondi nazionali.
  Il  trattamento di CIGS, sulla base dell'allegata tabella, da porsi
a  carico  del  Fondo per l'Occupazione e' determinato sulla base dei
seguenti riferimenti:

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                     CIGS 2009                    | PRIMA CONCESSIONE
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                                                  |
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1) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA (valore medio)        |     € 747,42
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2) ANF                                            |      € 50,00
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3) SOSTEGNO AL REDDITO                            |     € 901,95
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4) SOSTEGNO AL REDDITO (70%)                      |     € 631,37
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                                                  |
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VALORE MEDIO MENSILE PER OGNI LAVORATORE A CARICO |
DEL FONDO PER L'OCCUPAZIONE (1+2+4)               |   € 1.428,79

  In  applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo
per  l'Occupazione  sono  disposti  nel limite massimo complessivo di
euro 3.393.628,70.
  Matricola INPS: 8400969868.
  Pagamento diretto: no.