IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni e da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  2  del  suddetto decreto
legislativo n. 286/1998 che prevede l'applicazione delle norme di cui
al  decreto  medesimo  ai  cittadini  degli  Stati membri dell'Unione
europea qualora si tratti di norme piu' favorevoli al richiedente;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti in un paese non comunitario;
  Vista la domanda con la quale il sig. Raphael Baptista De Oliveira,
cittadino   italiano,   ha   chiesto  il  riconoscimento  del  titolo
«Fisioterapeuta»  conseguito  in  Brasile  ai  fini dell'esercizio in
Italia della professione di fisioterapista;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute  nel  comma  5,  dell'art.  16  del  decreto  legislativo 9
novembre 2007, n. 206;
  Visto  il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle
regioni  a  compiere  gli  atti  istruttori per il riconoscimento dei
titoli   abilitanti   dell'area   sanitaria   conseguiti   in   paesi
extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge
12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge
8 gennaio 2002, n. 1», e successive modificazioni;
  Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Piemonte;
  Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente
in Brasile con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  «Fisioterapeuta»  rilasciato  nell'anno  2008 dalla
«Universidade  Estadual de Londrina» situata a Londrina (Brasile), al
sig.  Raphael  Baptista  De Oliveira, nato a Maringa' (Brasile) il 19
giugno  1984,  e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione  di  fisioterapista  ai  sensi  del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206.
  2.   Il  sig.  Raphael  Baptista  De  Oliveira  e'  autorizzato  ad
esercitare in Italia la professione di fisioterapista.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 15 luglio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi