IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, ed in particolare l'art. 10
relativo ai Sottosegretari di Stato;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione
del  Governo,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
ed in particolare gli articoli 7, 49 e 50;
  Visto   il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e,  in
particolare,  l'art.  4,  che  individua  le  funzioni  di competenza
dell'organo  di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole
dagli  atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli
ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art,  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»
e, in particolare, l'art. 1, commi 1, 5 e 11;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 maggio 2008,
recante,  tra  gli  altri,  la  nomina dell'on. Mariastella Gelmini a
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 12 maggio
2008,  recante,  tra  gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato
all'istruzione,  all'universita'  e  alla  ricerca del prof. Giuseppe
Pizza;
  Ritenuto  di  dover  delegare  la  trattazione di alcune materie al
suddetto Sottosegretario di Stato;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Al prof. Giuseppe Pizza, Sottosegretario di Stato del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e' conferita la
delega  a  trattare,  sulla  base delle indicazioni del Ministro, gli
affari  inerenti  le  materie relative ad aree e progetti indicati al
successivo art. 2.
  2.   Resta   ferma   la   competenza  del  Ministro  sugli  atti  e
provvedimenti  per  i  quali  una espressa disposizione di legge o di
regolamento  escluda  la  possibilita' di delega, nonche' quelli che,
sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o
comunque direttamente compiuti.
  3. Nelle materie di cui all'art. 2, gli atti e i provvedimenti sono
inviati  alla  firma  del  Sottosegretario  di  Stato  per il tramite
dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.