L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata  nel  supplemento
ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 al  supplemento  ordinario  n.
150; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 al  supplemento
ordinario n. 150/L; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008,  n.  9,  recante
«Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi  sportivi  e  relativa   ripartizione   delle   risorse»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  27
del 1° febbraio 2008, e in particolare l'art. 5, comma 3; 
  Vista la  propria  delibera  n.  307/08/CONS  del  5  giugno  2008,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in  materia
di  procedure  istruttorie  e  di  criteri  di  accertamento  per  le
attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la  «Disciplina
della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse»,  in  particolare  il
titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»; 
  Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999, recante  «Lista
degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da  trasmettere
su  canali  televisivi  liberamente  accessibili»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  119  del  24  maggio
1999, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS  del  27
luglio 1999; 
  Rilevato,  in  particolare,  che  l'art.  5  del   citato   decreto
legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni disciplini con apposito  regolamento,  sentiti  i
rappresentanti delle categorie  interessate  e  le  associazioni  dei
consumatori  e  degli  utenti  rappresentative  a  livello  nazionale
iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del  decreto  legislativo  6
settembre 2005,  n.  206,  le  modalita'  e  i  limiti  temporali  di
esercizio  del  diritto  di  cronaca,  riconosciuto  relativamente  a
ciascun evento della competizione, nonche' i requisiti  soggettivi  e
oggettivi per l'accreditamento degli  operatori  della  comunicazione
all'interno dell'impianto sportivo; 
  Vista la delibera n. 95/09/CONS con la quale e' stata  indetta  una
consultazione pubblica in vista dell'approvazione di  uno  schema  di
regolamento per l'esercizio del diritto  di  cronaca  radiofonica  ai
sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8  gennaio  2008,
n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni  dei  rappresentanti
delle categorie interessate e delle associazioni  dei  consumatori  e
degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco
di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006; 
  Avuto riguardo ai contributi pervenuti in  sede  di  consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: 
  «Art. 1 (Definizioni). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Un soggetto rispondente ritiene eccessivamente ampia la definizione
di ambito locale radiofonico. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  La definizione di ambito  locale  radiofonico  del  regolamento  e'
conforme  all'enunciato  della  normativa  primaria,  e  segnatamente
dell'art. 2, comma 1, lettera o) del Decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177. 
  Art. 3 (Disposizioni comuni). -  Un  soggetto  rispondente  ritiene
ormai datata ed eccessivamente ampia la definizione di  "trasmissioni
di contenuto informativo". 
  Un altro operatore ritiene di indicare l'ambito di applicazione del
regolamento con riferimento a tutte le discipline sportive. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  In merito alla definizione di trasmissioni contenuto informativo si
osserva come questa corrisponda alle  esigenze  legate  all'esercizio
del diritto di cronaca, e come l'indicazione di una categoria  ancora
piu' ristretta possa non risultare conforme alla  particolarita'  del
mezzo radiofonico, che rispetto al mezzo televisivo  fa  rilevare  in
misura nettamente minore differenziazioni di  genere  dei  programmi.
L'ambito di applicazione del regolamento  e'  pertinente  con  quanto
disposto dall'art. 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  gennaio
2008, n. 9. 
  Art. 4 (Modalita' e limiti temporali di esercizio  del  diritto  di
cronaca radiofonica delle competizioni calcistiche). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Un soggetto rispondente chiede di specificare che  l'esercizio  del
diritto di cronaca e' valido solo  nel  territorio  nazionale,  e  di
consentirlo solo con sistemi di protezione che  la  rendano  fruibile
esclusivamente  nell'ambito  del  territorio  nazionale.  Chiede   il
divieto di ritrasmettere la radiocronaca in  sede  televisiva  o  via
internet. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  La  proposta  di  consentire  esercizio  del  diritto  di   cronaca
vincolandolo  a  sistemi  di  protezione  che  la  rendano   fruibile
esclusivamente sul territorio nazionale non appare  coerente  con  il
dettato del decreto legislativo, che all'art. 17  prevede  l'utilizzo
di tali sistemi solo per la protezione  delle  immagini  oggetto  dei
contratti di  licenza.  In  assenza  di  una  commercializzazione  di
diritti la specifica previsione  di  sistemi  di  protezione  risulta
pertanto priva di un fondamento proprio. In relazione al  divieto  di
ritrasmissione su altri mezzi si rimanda  alle  osservazioni  di  cui
all'art. 6. 
  Art. 5 (Modalita' e limiti temporali di esercizio  del  diritto  di
cronaca radiofonica delle competizioni della pallacanestro). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Alcune associazioni chiedono di modificare i limiti previsti per le
competizioni della pallacanestro in correlazione  con  le  regole  di
base  di  questa  disciplina  sportiva,   proponendo   due   finestre
informative di un minuto ciascuna per ogni  periodo  di  gioco  e  di
un'ulteriore finestra della medesima durata per ogni eventuale  tempo
supplementare. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  La proposta e'  accoglibile  in  quanto  consente  di  adattare  le
finestre per l'esercizio del diritto di cronaca alle regole  di  base
della pallacanestro e in particolare alla ripartizione del  tempo  di
gioco in quattro periodi  di  10  minuti  ciascuno  e  gli  eventuali
periodi supplementari di 5 minuti in caso di punteggio in parita'. 
  Art. 6 (Limiti all'esercizio del diritto di cronaca). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Alcune  associazioni  propongono  di  chiarire   la   facolta'   di
esercitare il diritto di cronaca anche  alle  emittenti  radiofoniche
che effettuano la ritrasmissione del segnale audio in  simulcast  via
satellite o via internet. 
  Un altro operatore propone di specificare  che  le  regole  per  le
emittenti radiofoniche non possono essere estese ai programmi 
televisivi con commenti in studio e cronaca dallo stadio 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  La proposta per le trasmissioni in simulcast  e'  condivisibile  in
ragione  degli  interessi  dell'utenza   che   riceve   i   programmi
radiofonici delle emittenti  che  effettuano  la  ritrasmissione  del
segnale via satellite o via internet e della  equiparazione  di  tali
trasmissioni con l'emissione originale su onde radio. 
  Relativamente alla specificazione in merito al divieto di esercizio
della cronaca radiofonica in programmi televisivi la richiesta appare
condivisibile. 
  Art. 7 (Autorizzazione e accredito). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Un soggetto rispondente segnala la problematica circa il  documento
comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista, dovrebbe
essere  sostituita  con  l'espressione  utilizzata  dall'Ordine   dei
giornalisti e dall'USSI. Contesta la possibilita' di ingresso di  due
tecnici per giornalista, allorche' ne e' sufficiente solo uno. 
  Un altro operatore propone di sostituire il riferimento  al  bacino
d'utenza oggetto del titolo abilitativo con  l'  ambito  territoriale
legittimamente  servito  dalla  stessa  emittente  o   fornitore   di
contenuti. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  La proposta di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto
del  titolo  abilitativo  con  l'ambito  territoriale  legittimamente
servito e' accoglibile in quanto meglio rispondente alla normativa in
vigore e alle modalita' di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. 
  Con riferimento al documento comprovante l'attivita' propedeutica a
divenire  pubblicista  appare  opportuno,  fare  riferimento  ad  una
apposita  attestazione  rilasciata  dal   direttore   della   testata
editoriale, dal  momento  che  tale  attivita'  viene  esercitata  da
individui che possono non essere iscritti all'albo dei praticanti. 
  La presenza di due tecnici e' stata considerata indispensabile  per
il corretto esercizio dell'attivita' giornalistica. 
  Art. 8 (Ingresso agli impianti sportivi e interviste). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Un soggetto rispondente chiede di armonizzare la finestra temporale
per le interviste con quella prevista per le emittenti televisive. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  La proposta appare condivisibile al fine di rendere equo il termine
entro il quale emittenti radiofoniche e televisive possono effettuare
le interviste. 
  Art. 9 (Attivita' di controllo e sanzionatoria). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Alcune associazioni chiedono di specificare i  soggetti  sottoposti
all'attivita' sanzionatoria. Chiedono inoltre di inserire una soglia 
di tolleranza per eventuali sforamenti 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  La specifica richiesta non e'  necessaria  in  quanto  il  presidio
sanzionatorio e' gia' contemplato dal decreto legislativo  9  gennaio
2008, n. 9. Con riferimento  alla  tolleranza  l'Autorita'  valutera'
caso per caso nell'ambito delle attivita' di propria competenza»; 
  Ritenuto, pertanto, a seguito  dei  rilievi  e  delle  osservazioni
formulate nell'ambito della consultazione dei  soggetti  interessati,
che debbano essere introdotte, nei  limiti  esposti,  le  conseguenti
modifiche ed integrazioni  allo  schema  di  regolamento,  e  debbano
essere  riformulate  alcune  disposizioni  per  assicurare   maggiore
certezza,  con  cio'  rispondendo  ai  dubbi  sollevati   da   alcuni
partecipanti ed emersi in sede applicativa; 
  Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri,
relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. L'Autorita' approva ai sensi dell'art. 5, comma 3,  del  decreto
legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, il regolamento per l'esercizio  del
diritto di cronaca radiofonica allegato alla  presente  delibera,  di
cui forma parte integrante. 
  La presente delibera e' pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale  e  nel  sito  web
dell'Autorita'. 
 
   Roma, 17 luglio 2009 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
 
I commissari relatori: Lauria - Magri