L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 al supplemento ordinario n. 150; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 al supplemento ordinario n. 150/L; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2008, e in particolare l'art. 5, comma 3; Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»; Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999, recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27 luglio 1999; Rilevato, in particolare, che l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonche' i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo; Vista la delibera n. 95/09/CONS con la quale e' stata indetta una consultazione pubblica in vista dell'approvazione di uno schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006; Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: «Art. 1 (Definizioni). Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente ritiene eccessivamente ampia la definizione di ambito locale radiofonico. Osservazioni dell'Autorita'. La definizione di ambito locale radiofonico del regolamento e' conforme all'enunciato della normativa primaria, e segnatamente dell'art. 2, comma 1, lettera o) del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Art. 3 (Disposizioni comuni). - Un soggetto rispondente ritiene ormai datata ed eccessivamente ampia la definizione di "trasmissioni di contenuto informativo". Un altro operatore ritiene di indicare l'ambito di applicazione del regolamento con riferimento a tutte le discipline sportive. Osservazioni dell'Autorita'. In merito alla definizione di trasmissioni contenuto informativo si osserva come questa corrisponda alle esigenze legate all'esercizio del diritto di cronaca, e come l'indicazione di una categoria ancora piu' ristretta possa non risultare conforme alla particolarita' del mezzo radiofonico, che rispetto al mezzo televisivo fa rilevare in misura nettamente minore differenziazioni di genere dei programmi. L'ambito di applicazione del regolamento e' pertinente con quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Art. 4 (Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca radiofonica delle competizioni calcistiche). Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente chiede di specificare che l'esercizio del diritto di cronaca e' valido solo nel territorio nazionale, e di consentirlo solo con sistemi di protezione che la rendano fruibile esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale. Chiede il divieto di ritrasmettere la radiocronaca in sede televisiva o via internet. Osservazioni dell'Autorita'. La proposta di consentire esercizio del diritto di cronaca vincolandolo a sistemi di protezione che la rendano fruibile esclusivamente sul territorio nazionale non appare coerente con il dettato del decreto legislativo, che all'art. 17 prevede l'utilizzo di tali sistemi solo per la protezione delle immagini oggetto dei contratti di licenza. In assenza di una commercializzazione di diritti la specifica previsione di sistemi di protezione risulta pertanto priva di un fondamento proprio. In relazione al divieto di ritrasmissione su altri mezzi si rimanda alle osservazioni di cui all'art. 6. Art. 5 (Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca radiofonica delle competizioni della pallacanestro). Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Alcune associazioni chiedono di modificare i limiti previsti per le competizioni della pallacanestro in correlazione con le regole di base di questa disciplina sportiva, proponendo due finestre informative di un minuto ciascuna per ogni periodo di gioco e di un'ulteriore finestra della medesima durata per ogni eventuale tempo supplementare. Osservazioni dell'Autorita'. La proposta e' accoglibile in quanto consente di adattare le finestre per l'esercizio del diritto di cronaca alle regole di base della pallacanestro e in particolare alla ripartizione del tempo di gioco in quattro periodi di 10 minuti ciascuno e gli eventuali periodi supplementari di 5 minuti in caso di punteggio in parita'. Art. 6 (Limiti all'esercizio del diritto di cronaca). Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Alcune associazioni propongono di chiarire la facolta' di esercitare il diritto di cronaca anche alle emittenti radiofoniche che effettuano la ritrasmissione del segnale audio in simulcast via satellite o via internet. Un altro operatore propone di specificare che le regole per le emittenti radiofoniche non possono essere estese ai programmi televisivi con commenti in studio e cronaca dallo stadio Osservazioni dell'Autorita'. La proposta per le trasmissioni in simulcast e' condivisibile in ragione degli interessi dell'utenza che riceve i programmi radiofonici delle emittenti che effettuano la ritrasmissione del segnale via satellite o via internet e della equiparazione di tali trasmissioni con l'emissione originale su onde radio. Relativamente alla specificazione in merito al divieto di esercizio della cronaca radiofonica in programmi televisivi la richiesta appare condivisibile. Art. 7 (Autorizzazione e accredito). Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente segnala la problematica circa il documento comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista, dovrebbe essere sostituita con l'espressione utilizzata dall'Ordine dei giornalisti e dall'USSI. Contesta la possibilita' di ingresso di due tecnici per giornalista, allorche' ne e' sufficiente solo uno. Un altro operatore propone di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto del titolo abilitativo con l' ambito territoriale legittimamente servito dalla stessa emittente o fornitore di contenuti. Osservazioni dell'Autorita'. La proposta di sostituire il riferimento al bacino d'utenza oggetto del titolo abilitativo con l'ambito territoriale legittimamente servito e' accoglibile in quanto meglio rispondente alla normativa in vigore e alle modalita' di esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Con riferimento al documento comprovante l'attivita' propedeutica a divenire pubblicista appare opportuno, fare riferimento ad una apposita attestazione rilasciata dal direttore della testata editoriale, dal momento che tale attivita' viene esercitata da individui che possono non essere iscritti all'albo dei praticanti. La presenza di due tecnici e' stata considerata indispensabile per il corretto esercizio dell'attivita' giornalistica. Art. 8 (Ingresso agli impianti sportivi e interviste). Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente chiede di armonizzare la finestra temporale per le interviste con quella prevista per le emittenti televisive. Osservazioni dell'Autorita'. La proposta appare condivisibile al fine di rendere equo il termine entro il quale emittenti radiofoniche e televisive possono effettuare le interviste. Art. 9 (Attivita' di controllo e sanzionatoria). Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Alcune associazioni chiedono di specificare i soggetti sottoposti all'attivita' sanzionatoria. Chiedono inoltre di inserire una soglia di tolleranza per eventuali sforamenti Osservazioni dell'Autorita'. La specifica richiesta non e' necessaria in quanto il presidio sanzionatorio e' gia' contemplato dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Con riferimento alla tolleranza l'Autorita' valutera' caso per caso nell'ambito delle attivita' di propria competenza»; Ritenuto, pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, che debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con cio' rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa; Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. L'Autorita' approva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, il regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. La presente delibera e' pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 17 luglio 2009 Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Lauria - Magri