IL DIRETTORE GENERALE
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art.  17,  comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della  indicazione  geografica  protetta  «Radicchio Rosso di
Treviso»;
  Visti  gli  articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento (CE) n.
510/2006 concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali,  sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta  al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile
della vigilanza sulla stessa;
  Visto   il  decreto  12  giugno  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 151 del 2
luglio 2003, con il quale l'organismo denominato «CSQA Certificazioni
Srl»  con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, e' stato autorizzato
ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione  geografica protetta
«Radicchio Rosso di Treviso»;
  Visti   il  decreto  9  maggio  2006  e  successivi,  con  i  quali
l'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo denominato «CSQA
Certificazioni  Srl»  ad  effettuare  i  controlli  sulla indicazione
geografica  protetta «Radicchio Rosso di Treviso», e' stata prorogata
fino   all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'organismo stesso;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ha trasmesso ai servizi comunitari competenti la domanda di
modifica  del disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta  di  cui  sopra ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n.
510/06;
  Visto   il  decreto  29  aprile  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 29 maggio 2004, con il
quale  l'organismo  denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»  e' stato
autorizzato  ad  effettuare  i controlli sulla protezione transitoria
accordata  a  livello  nazionale alla modifica del disciplinare della
indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso»;
  Considerato che, con regolamento (CE) n. 784/2008 della Commissione
del 5 agosto 2008, e' stata accolta la modifica di cui sopra;
  Considerato  che  il  Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e
Variegato   di  Castelfranco  ha  indicato  per  il  controllo  sulla
indicazione   geografica   protetta   «Radicchio  Rosso  di  Treviso»
l'organismo  denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene,
via San Gaetano n. 74;
  Considerato  che CSQA Certificazioni Srl ha predisposto il piano di
controllo  per la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di
Treviso» conformemente allo schema tipo di controllo;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  indicazione  geografica protetta «Radicchio Rosso di
Treviso»;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di  cui  agli articoli 10 e 11 del
regolamento  (CE)  n.  510/2006 spettano al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo ai sensi del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e  immediatamente percepibile al
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  degli  articoli  10  e  11  del  regolamento (CE) n. 510/2006,
garantendo  che  e'  stata  autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
risponda ai requisiti del disciplinare;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di
valutazione nella seduta del 6 luglio 2009;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  della  comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  L'organismo  denominato  «CSQA  Certificazioni  Srl»  con  sede  in
Thiene,  via  San  Gaetano  n.  74,  e'  autorizzato  ad espletare le
funzioni   di   controllo,  previste  dagli  articoli  10  e  11  del
regolamento  (CE)  n. 510/2006 per la indicazione geografica protetta
«Radicchio Rosso di Treviso», registrata in ambito Unione europea con
regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.