IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 87, comma 2, lett. g) del suddetto
provvedimento  che,  fra  l'altro,  ha recepito le disposizioni della
legge  n.  327/2000,  in  ordine  al  costo  del  lavoro  determinato
periodicamente  in  apposite  tabelle dal Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  sulla  base dei valori economici previsti dalla
contrattazione  collettiva  stipulata  dai sindacati comparativamente
piu'   rappresentativi,  delle  norme  in  materia  previdenziale  ed
assistenziale,  dei  diversi  fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
  Visto  l'art. l, comma 266, lett. a), della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo
fiscale;
  Visto  l'art. l, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge  finanziaria  2008),  in  ordine alla riduzione delle aliquote
IRES e IRAP;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  giugno 2008, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  159  del  9  luglio  2008,  concernente  la
determinazione  del  costo  medio  orario del lavoro per il personale
dipendente   da   imprese   esercenti   attivita'  di  installazione,
manutenzione  e  gestione  di  impianti,  riferito al mese di gennaio
2008;
  Esaminato il rinnovo contrattuale del 20 gennaio 2008 stipulato tra
Federmeccanica,  Assistal  e  FIM,  FIOM  e  UILM,  con decorrenza 1°
gennaio 2008;
  Accertato  che  il  campo  di  applicazione  del suddetto contratto
comprende   anche   l'industria  dell'installazione,  manutenzione  e
gestione   di  impianti  industriali,  di  impianti  e  di  complessi
meccanici,   idraulici,   termici,  elettrici,  telefonici,  di  reti
telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa
la  installazione  di impianti e di apparecchiature di segnalamento e
di  segnaletica stradale; la fornitura di servizi generali, logistici
e tecnologici alle imprese; l'esecuzione presso terzi delle attivita'
regolate dal suddetto contratto;
  Considerata  la  necessita'  di  aggiornare  il  suddetto costo del
lavoro,  nonche'  l'indennita'  di  trasferta,  a  valere dai mesi di
gennaio, marzo e settembre 2009;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  dei  datori di lavoro e dei
lavoratori  firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire  dati  sugli  elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
  Accertato  che  nell'ambito  del  suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  Il  costo  medio  orario  del lavoro per il personale dipendente da
imprese  esercenti  le  attivita',  come  individuate in premessa, e'
determinato,  nelle  allegate  tabelle, distintamente per gli operai,
per  gli  impiegati  e  per l'indennita' di trasferta, con decorrenza
gennaio 2009, marzo 2009 e settembre 2009.