IL DIRETTORE GENERALE
             delle risorse umane e professioni sanitarie

  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Pulgar Solano Carmen Elena
ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in
Colombia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18
ottobre  2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i
limiti  temporali  per  l'autorizzazione  all'esercizio in Italia, da
parte   dei   cittadini  non  comunitari,  delle  professioni  ed  il
riconoscimento dei relativi titoli;
  Visti,  in  particolare,  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto
del   Presidente  della  Repubblica  n.  394  del  1999,  cosi'  come
modificato  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 334 del
2004,  che  disciplinano  il  riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti  all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in
un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992,  n.  115  e  nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319;
  Visto  il  decreto  dirigenziale DGRUPS/IV/17290 del 29 aprile 2005
con  il  quale e' stato riconosciuto il titolo di Enfermera, ai sensi
dell'art.  50,  comma  8 del sopracitato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394  del  1999, cosi' come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;
  Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia
ai  sensi dell'art. 50, comma 8-bis del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394 del 1999 in quanto sono trascorsi due anni
dal  suo  rilascio  senza che la sig.ra Pulgar Solano Carmen Elena si
sia iscritta all'albo professionale;
  Vista  la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto
dirigenziale avanzata dalla sig.ra Pulgar Solano Carmen Elena in data
22 aprile 2009;
  Acquisita  la denuncia di smarrimento del decreto di riconoscimento
n.   prot.   DGRUPS/IV/17290   rilasciato  in  data  29  aprile  2005
dall'allora  Ministero  della  salute  effettuata dalla sig.ra Pulgar
Solano Carmen Elena;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n. 206 recante
«Attuazione  della  direttiva  2005/36  del  Parlamento europeo e del
Consiglio  del  7  settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche  professionali,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva
2006/100/CE del 20 novembre 2006»;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di  Enfermera  conseguito  nell'anno 1999 presso la
Universidad  del Norte di Barranquilla (Colombia) dalla sig.ra Pulgar
Solano  Carmen  Elena,  nata  a  Sabanalarga  (Colombia)  il giorno 9
gennaio  1975, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di infermiere.
  2.   La  sig.ra  Pulgar  Solano  Carmen  Elena  e'  autorizzata  ad
esercitare  in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione
al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento
da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia,  per  il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
  3.  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394,
qualora  il  sanitario non si iscriva al relativo albo professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 31 luglio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi