IL  DIRETTORE  GENERALE  della  sicurezza  degli  alimenti  e   della
                             nutrizione 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  17  marzo  1995,  n.  194,  di
attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo  alla  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto in particolare l'allegato I del citato decreto legislativo n.
194/1995,  che  riporta  le  sostanze  attive  che   hanno   superato
positivamente la revisione  comunitaria  nell'elenco  delle  sostanze
attive che possono essere utilizzate nei prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del sopra  citato  decreto
n. 290/2001 che prevede la  concessione  di  una  proroga  temporanea
dell'autorizzazione  di  prodotti  fitosanitari  per  procedere  alle
verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive numeri 1999/45/CE, 2001/60/CE e  2006/8/CE,  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva  n.
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al  Ministero  del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Visti i decreti ministeriali di recepimento delle  direttive  della
Commissione  relativi  all'iscrizione  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, delle sostanze attive componenti; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego per un numero limitato di anni, dei prodotti fitosanitari
riportati in allegato al presente decreto, contenenti sostanze attive
che sono state iscritte in allegato I del citato decreto  legislativo
n. 194/1995 al termine della revisione comunitaria; 
  Considerato che tutti i prodotti fitosanitari riportati in allegato
al presente decreto hanno superato positivamente la prima fase  delle
verifiche previste per  l'adeguamento  dei  prodotti  fitosanitari  a
seguito  dell'iscrizione  in  allegato  I   delle   sostanze   attive
componenti; 
  Considerato che per essi sono in corso  di  emanazione  i  relativi
provvedimenti  di  ri-registrazione  provvisoria  fatti   salvi   gli
adeguamenti e gli adempimenti stabiliti in applicazione dei  principi
uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo  n.  194/1995
con le modalita' che sono  state  definite  dalle  singole  direttive
d'iscrizione delle sostanze attive componenti; 
  Considerato altresi'  che  per  alcuni  dei  prodotti  fitosanitari
riportati in allegato al presente decreto e' attualmente in corso  di
valutazione la documentazione predisposta conformemente  all'allegato
III del decreto legislativo n. 194/95 in  applicazione  dei  principi
uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo; 
  Considerato  inoltre  che  sara'  comunque   necessario   procedere
all'integrazione  dell'elenco  allegato  al  presente   decreto   con
l'inserimento di analoghi prodotti fitosanitari attualmente in  corso
di individuazione e verifica; 
  Ritenuto di conseguenza di dover procedere ad una proroga  fino  al
31 dicembre  2010  delle  autorizzazioni  dei  prodotti  fitosanitari
riportati in allegato al presente  decreto,  al  fine  di  portare  a
termine le valutazioni e le verifiche sopra  citate  assicurando  nel
contempo la legittima continuita' delle  relative  autorizzazioni  al
commercio e all'impiego; 
                              Decreta: 
  Sono  prorogate  fino  al  31  dicembre  2010   le   autorizzazioni
all'immissione in commercio e all'impiego dei  prodotti  fitosanitari
riportati in allegato al presente decreto, contenenti sostanze attive
iscritte in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 e conformi
alle relative condizioni di iscrizione. 
  Sono fatti salvi gli adeguamenti e  gli  adempimenti  stabiliti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995  con  le  modalita'  definite  dalle  singole
direttive d'iscrizione delle sostanze attive componenti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  avra'  valore  di  notifica  alle   imprese
interessate. 
    Roma, 31 luglio 2009 
                                      Il direttore generale: Borrello