IL CAPO DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  giugno 2009, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 148 del 29 giugno 2009, con
il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Torgiano»;
  Vista  la  richiesta  del Consorzio di tutela dei vini di Torgiano,
intesa  ad  ottenere che le modifiche approvate con il citato decreto
possano  essere applicabili anche ai quantitativi di vino provenienti
dalla vendemmia 2008 e precedenti;
  Vista la nota n. 0121290 datata 29 luglio 2009 della regione Umbria
a sostegno della richiesta medesima formulata dal Consorzio di tutela
dei vini di Torgiano;
  Ritenuto   in   accoglimento  della  predetta  istanza,  di  dovere
procedere  alla  modifica del decreto ministeriale 15 giugno 2009, al
fine  di  prevedere  che  ai  quantitativi di vino a denominazione di
origine  controllata  o  atti  a  divenire a denominazione di origine
controllata «Torgiano» provenienti dalla vendemmia 2008 e precedenti,
siano   applicate  le  disposizioni  contenute  nel  disciplinare  di
produzione  approvato  con il predetto decreto ministeriale 15 giugno
2009  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148
del  29 giugno 2009, fermo restando che le nuove tipologie «Torgiano»
Vin  Santo e «Torgiano» Vendemmia Tardiva, dovranno essere utilizzate
a decorrere dalla vendemmia 2009;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  A  titolo  di  modifica  del  decreto  ministeriale  15 giugno 2009
richiamato in premessa, l'art. 1 e' integrato dal seguente comma 2:
   2.   Le   disposizioni   contenute  nell'annesso  disciplinare  di
produzione,  con  esclusione  di quelle relative alle nuove tipologie
«Torgiano» Vin Santo e «Torgiano» Vendemmia Tardiva, sono applicabili
anche  ai  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  o atti a
divenire   a   denominazione   di   origine  controllata  «Torgiano»,
provenienti  dalla  vendemmia  2008 e precedenti, a condizione che le
relative   partite  rispondano  ai  requisiti  previsti  dall'annesso
disciplinare  e  che  le ditte produttrici interessate comunichino al
soggetto    autorizzato   al   controllo   sulla   produzione   della
denominazione  di  origine  in  questione,  ai  sensi della specifica
vigente  normativa,  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in
vigore  del  decreto  di  approvazione  della  presente  modifica,  i
quantitativi di prodotto in questione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 3 agosto 2009

                                          Il capo Dipartimento: Nezzo