IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto l'art. 32 della Costituzione;
  Visto  il  regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265 e successive
modifiche;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'istituzione del
Servizio  sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia
di  funzioni  di  igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria,
nonche' di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;
  Visto   il   decreto   legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sul
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera g)
e l'art. 117;
  Visto  il  vigente  «Piano nazionale di preparazione e risposta per
una pandemia influenzale»;
  Vista  l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009 recante «Istituzione
dell'Unita'  di  Crisi  (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di
emergenza  per  fronteggiare  i  pericoli derivanti dall'influenza da
nuovo  virus  A(H1N1)»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 30
aprile 2009, n. 99;
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e, in
particolare,   il   comma  2,  che  dispone  che,  nelle  particolari
circostanze  ivi indicate, il Ministro della salute possa autorizzare
la   temporanea  distribuzione  di  un  medicinale  per  cui  non  e'
autorizzata  l'immissione  in  commercio,  al  fine  di  fronteggiare
tempestivamente l'emergenza;
  Considerato  che  si  ritiene  sussistano le condizioni previste al
citato art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 219 del 2006;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  del  21  maggio  2009, recante «Misure urgenti in
materia  di  profilassi e terapia dell'influenza A(H1N1)», pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 119 del 25
maggio 2009;
  Ritenuto  necessario  procedere alla consegna dell'oseltamivir P.A.
incapsulato,  in  attuazione  della  predetta ordinanza del 21 maggio
2009,   dall'Agenzia   Industrie   Difesa   -   Stabilimento  chimico
farmaceutico  militare, con sede in Firenze, ai centri di riferimento
identificati dalle regioni e dalle province autonome;
  Vista  la  relazione  tecnica  sintetica  sulla  trasformazione  in
capsule di n. 3 fusti di Tamiflu in bulk per conferma dello studio su
scala  pilota della produzione, convalida del processo, protocollo di
stabilita',  presentata  dall'Agenzia Industrie Difesa - Stabilimento
chimico farmaceutico militare, il 4 giugno 2009;
  Visti  il parere tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco, in data
14  luglio  2009,  e il parere della Direzione generale dei farmaci e
dispositivi  medici  del  Ministero  del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, del 20 luglio 2009;

                               Ordina:


                               Art. 1.



  1.  Dopo  il  punto 1 dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali  in data 21 maggio 2009, recante
«Misure  urgenti  in  materia  di profilassi e terapia dell'influenza
A(H1N1)»,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 119 del 25 maggio 2009, e' inserito il seguente:
  «1-bis.   Il   principio   attivo   Oseltamivir  P.A.,  cosi'  come
incapsulato  dall'Agenzia  Industrie  Difesa  -  Stabilimento chimico
farmaceutico  militare,  con sede in Firenze, e' messo a disposizione
dei  centri  di  riferimento che le regioni e le province autonome di
Trento  e di Bolzano hanno individuato sul rispettivo territorio, con
il  nome  di  OSELTAMIVIR  FOSFATO,  capsule 75 mg, e con le medesime
controindicazioni,  interazioni  e  posologia descritte nel riassunto
delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale «Tamiflu 75 mg
capsule  rigide» per il trattamento e la profilassi dell'influenza da
virus  A/H1N1v, come indicati nella nota circolare del 22 luglio 2009
«Aggiornamento  delle  indicazioni  relative  all'impiego dei farmaci
antivirali per l'influenza da virus A/H1N1v».
  La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la
registrazione  ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 luglio 2009
                                                   p. Il Ministro
                                             Il  vice Ministro: Fazio

Registrata alla Corte dei conti il 4 agosto 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 283