IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro 
  Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale all'art. 10,  ultimo
comma, stabilisce che gli importi delle sanzioni  amministrative  ive
previste sono adeguati ogni tre anni con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale in base alla variazione dell'indice
del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 9 maggio 1989 e successivi decreti direttoriali  di  adeguamento,
nonche' da  ultimo  il  decreto  direttoriale  del  24  luglio  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2006; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 4, comma  2,   che  attribuisce  ai  dirigenti  la
competenza   ad   adottare   atti   di   gestione    che    impegnano
l'amministrazione verso l'esterno; 
  Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica  prot.
n. 4136 del 19 giugno 2009 da cui risulta che nel periodo maggio 2006
- maggio 2009 la variazione dell'indice del costo della vita e' stata
pari a + 5,7 %; 
                              Decreta: 
                               Art. 1 
  1. Gli importi di cui al primo comma dell'art. 10  della  legge  28
marzo  1985,  n.  113,  cosi'  come  rideterminati  dal  decreto   di
adeguamento del 24 luglio 2006,  sono  aumentati  rispettivamente  da
euro 112,14 ad euro 118,53 e da euro 2.242,31 a 2.370,12. 
  2. Gli importi di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge  29
marzo  1985,  n.  113,  cosi'  come  rideterminati  dal  decreto   di
adeguamento del 24 luglio 2006,  sono  aumentati  rispettivamente  da
euro 22,41 ad euro 23,68 e da euro 89,68 ed euro 94,79.