IL DIRETTORE GENERALE per la qualita'  e  la  tutela  del  paesaggio,
                l'architettura e l'arte contemporanee 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  a
norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  250  del  26
ottobre 1998; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge  6  luglio  2002,  n.  137»  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  45  del  24  febbraio  2004  e
successive modificazioni  e  integrazioni  ed,  in  particolare,  gli
articoli 136, 137, 138, 139 e 140; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 1, comma 404,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296» ed, in particolare, l'attribuzione  a
questa Direzione generale, delle istruttorie relative ai procedimenti
di valutazione ambientale strategica di competenza statale; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali
del  18  giugno  2008  concernente   l'articolazione   degli   uffici
dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale  e
periferica del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
luglio 2008  concernente  l'attribuzione  dell'incarico  di  funzione
dirigenziale  di   livello   dirigenziale   generale   all'architetto
Francesco Prosperetti, come direttore generale per la qualita'  e  la
tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee; 
  Considerato che il Ministero per i beni e le attivita' culturali in
data 1° marzo 1999, 10 marzo 1999 e 2 aprile 1999  emetteva  appositi
decreti di dichiarazione  di  notevole  interesse  pubblico  relativi
all'intero territorio dei comuni di Cercepiccola, Cercemaggiore e San
Giuliano del Sannio, in provincia di Campobasso; 
  Visto che, a seguito dei ricorsi  al  TAR  Molise  da  parte  delle
amministrazioni comunali di Cercemaggiore e Cercepiccola, e da  parte
di un privato cittadino residente nel  comune  di  San  Giuliano  del
Sannio, con sentenze n. 73, 72 e 74 dell'11  febbraio  2002,  il  TAR
Molise accoglieva i suddetti ricorsi annullando i  succitati  decreti
di dichiarazione di notevole interesse pubblico; 
  Visto che in data 26 aprile 2004, con note prot. n.  5508,  5509  e
5510,  veniva  formulata  una  nuova  proposta  di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico, da parte della competente Soprintendenza
per i beni A.P.S.A.E del Molise, ai sensi  della  procedura  prevista
dall'allora vigente decreto legislativo  n.  490/1999,  con  relativa
trasmissione  ai  comuni  per  l'affissione  della  stessa   all'albo
pretorio e con pubblicazione dell'avviso al pubblico  sui  quotidiani
effettuato nelle date del 19, 21 e 25 giugno 2004; 
  Considerato  che  con  nota  n.  31130  del  4  ottobre   2004   il
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici,  a  seguito  delle
osservazione inviate dai comuni di  Cercemaggiore  e  Cercepiccola  e
dalla regione Molise e a seguito dell'entrata in vigore, in  data  1°
maggio 2004, del decreto legislativo n. 42/2004 recante  «Codice  dei
beni  culturali  e  del  paesaggio»,  manifestava  la  necessita'  di
perfezionare  l'iter  secondo  le  previsioni  del  suddetto   Codice
interrompendo l'iter avviato ai sensi della previgente normativa; 
  Considerato che la Direzione  regionale  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici del Molise, con  nota  prot.  n.  844/34.13.00  del  21
ottobre 2004, evidenziava alla  regione  Molise  l'esigenza  di  dare
esito ai procedimenti di vincolo avviati con la normativa  previgente
(decreto  legislativo  n.   490/1999)   ed   interrotti   a   seguito
dell'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
decreto legislativo n. 42/2004, chiedendo alla  medesima  Regione  di
voler provvedere  rapidamente  alla  costituzione  delle  commissioni
regionali ai sensi dell'art. 137 del Codice, al fine  di  avviare  la
nuova procedura; 
  Considerato che, a fronte del protrarsi dell'inerzia regionale,  la
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del  Molise,
con nota prot. n. 4170  del  31  ottobre  2007,  ha  sottoposto  alla
Direzione  generale  competente  la  proposta  di  dichiarazione   di
notevole interesse pubblico  per  l'intero  territorio  comunale  dei
suddetti comuni, avanzata dalla competente Soprintendenza per i  beni
architettonici e P.S.A.E. del Molise, proposta, in quella  fase,  non
corredata della disciplina d'uso del territorio considerato, come  da
nota prot. n. DG BAP del 23 novembre 2007  n.  20971  della  suddetta
Direzione generale; 
  Considerato che la Direzione regionale, con nota prot. n. 4170  del
31 ottobre 2007, aveva evidenziato come  la  regione  Molise  non  si
fosse mai attivata per esaminare la proposta di vincolo e non  avesse
ritenuto di  dover  procedere  alla  convocazione  della  Commissione
regionale ex art. 137 del Codice, nonostante fosse stata  interessata
con precedenti richieste nonche' con  un'ennesima  richiesta  inviata
dalla stessa Direzione regionale con nota prot. n. 2790 del 12 luglio
2007,  nella  quale  si  precisava  che  la  dichiarazione   presenta
«carattere di estrema urgenza in quanto  i  territori  in  questione,
attualmente privi di riconoscimenti e di tutela, esclusi da forme  di
pianificazione paesaggistica e oggetto di una considerevole attivita'
di trasformazione in atto, sono in particolare minacciati nella  loro
incontaminata  bellezza  dall'ormai  prossima  realizzazione  di  una
estesa  centrale  per  la  produzione  di   energia   elettrica   con
aerogeneratori di notevoli dimensioni,  la  cui  deturpante  presenza
risulterebbe visibile dalla  valle  del  Tammaro  con  gravi  effetti
lesivi anche dei pregevolissimi caratteri e  valenze  dell'importante
sito archeologico di Atilia-Sepino»; 
  Considerato che la  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici del Molise, con nota  n.  10520  del  3  dicembre  2008
indirizzata alla Direzione generale per  la  qualita'  e  tutela  del
paesaggio, l'architettura e  l'arte  contemporanee,  ai  sindaci  dei
comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio e per
conoscenza alla regione Molise, alla provincia Molise, alla Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici,  alla  Soprintendenza
archeologica per il Molise e alla Soprintendenza per i  beni  storici
artistici ed etnoantropologici del Molise,  non  essendo  stato  dato
seguito nei tempi previsti  dal  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio alla richiesta di riunione della  Commissione  provinciale,
ha trasmesso alla citata Direzione generale la proposta di sottoporre
a  tutela   paesaggistica   l'intero   territorio   dei   comuni   di
Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio; 
  Considerato che la  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici del Molise, con nota  n.  10530  del  3  dicembre  2008
indirizzata  alla  Direzione  regionale  per  i  beni   culturali   e
paesaggistici del Molise e per  conoscenza  alla  suddetta  Direzione
generale, trasmetteva la  documentazione  completa  finalizzata  alla
predisposizione  del  provvedimento  di   tutela,   ai   fini   della
trasmissione degli atti da parte  della  stessa  Direzione  regionale
alla Direzione generale competente; 
  Considerato che la Direzione  regionale  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici del Molise con nota n. 4391 del  10  dicembre  2008  ha
inoltrato alla Direzione generale  la  documentazione  necessaria  ad
avviare la procedura di dichiarazione di notevole interesse  pubblico
per le aree di cui trattasi; 
  Considerato  che  la  documentazione  suddetta,   inoltrata   dalla
Soprintendenza citata, tramite la  Direzione  regionale  per  i  beni
culturali e paesaggistici del Molise, contiene motivazioni congrue  e
puntuali relative alle valenze  storico-culturali  e  naturalistiche,
tali da supportare il riconoscimento di notevole  interesse  pubblico
per l'ambito paesaggistico  in  argomento  costituito  dai  territori
comunali di Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del Sannio, in
provincia di Campobasso, coincidenti  con  i  confini  amministrativi
degli stessi e contigui e confinanti tra di loro, per cui  l'area  da
assoggettare a dichiarazione di notevole interesse pubblico  ai  fini
paesaggistici,   coincide   con   la   sommatoria   delle   superfici
amministrative dei suddetti comuni, come da cartografie allegate; 
  Considerato  che  dall'analisi  paesaggistica  dell'area  presa  in
considerazione, prodotta dalla Soprintendenza competente,  si  evince
l'omogeneita'  delle   caratteristiche   storico   -   paesaggistiche
dell'intero ambito territoriale da  assoggettare  a  tutela,  la  cui
morfologia e' caratterizzata  da  piccole  valli  generate  da  corsi
d'acqua e torrenti e tra queste la valle del Tammaro, parallela  allo
sviluppo  Nord-Sud  del  Massiccio  del  Matese  che  costituisce  la
cerniera piu' evidente  del  territorio  regionale,  utilizzata  gia'
anticamente per i traffici interregionali e storicamente attraversata
dalle  principali   linee   di   comunicazione   come   il   tratturo
Pescasseroli-Candela e la romana via Minucia. 
  Proprio in quella  valle,  infatti,  si  affacciavano  insediamenti
sannitici tra i piu' importanti e correva  la  strada  borbonica  tra
Caserta e Termoli. Tutto il territorio e' caratterizzato da una ricca
vegetazione arborea - residuo storico di una ben piu' vasta selva  di
querce che, nei secoli passati, copriva un territorio  di  circa  150
kmq., in gran parte smembrata ed abbattuta fra la fine del XVII e gli
inizi  del  XIX  secolo,  in  concomitanza  di   grossi   cambiamenti
politico-sociali,  per  sopperire  alla  crisi  economica  di  intere
comunita', che dal taglio della legna ricevevano un lavoro temporaneo
ed un pur minimo introito - e da un sistema  agricolo  costituito  da
coltivazioni diversificate,  con  l'alternarsi  continuo  di  piccoli
campi  dedicati  alle  numerose  e  disparate  culture  tipiche   del
territorio, frammiste a pascoli e piccole e  grandi  macchie  boscate
con le molteplici essenze tipiche dell'Appennino. 
  L'economia  rurale  del  territorio  stratificata  nei  secoli   si
manifesta nelle tipicita' colturali, dai  segni  nel  territorio  che
costituiscono la fitta rete di strade sul sedime di antichi percorsi,
mulattiere, stradine  e  sentieri,  sempre  segnati  e  definiti  nel
paesaggio da siepi ed alberi ombrosi, e  dalle  architetture  rurali,
residenze e fattorie, isolate o raggruppate in piccoli borghi, frutto
di tecniche costruttive e tecnologie antiche  e  tradizionali,  tutti
elementi che configurano quell'aspetto tradizionale dei luoghi tra  i
piu' distintivi del paesaggio molisano, degno  di  essere  conservato
quale  «paesaggio  agrario  antico»,  autentico  bene  culturale   di
particolare significato paesaggistico, frutto di una  antropizzazione
«a misura d'uomo», sapiente e sempre in un  rapporto  simbioticamente
rispettoso della natura. 
  Tra gli insediamenti rurali  sparsi  si  puo'  ancora  rilevare  la
presenza  di  resti  di  mulini  ad  acqua  le  cui  strutture   sono
riconducibili  agli  schemi  canonici  delle  piccole  industrie   di
trasformazione, con a monte una vasca di  raccolta  dell'acqua  ed  a
valle le bocche di uscita che riportano la stessa nell'alveo. 
  In tale ambito territoriale la  naturalita'  dei  luoghi,  con  una
biodiversita' di indubbio interesse, costituisce un «unicum»  con  le
rilevanti presenze culturali, lascito di un passato ricco di  storia,
quali le emergenze paesaggistiche costituite dai centri  storici  dei
comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola  e  San  Giuliano  del  Sannio,
incluse in vedute panoramiche di notevole  interesse  percettivo  con
valenze di carattere storico culturale e identitario. 
  Le numerose emergenze monumentali e  archeologiche,  molte  con  un
riconosciuto specifico interesse di  carattere  storico-artistico  da
parte  del  Ministero  per  i  beni   e   le   attivita'   culturali,
attribuiscono al contesto territoriale in questione ulteriori valenze
di carattere testimoniale in relazione alle forme di  antropizzazione
presenti nel corso dei secoli,  come  piu'  puntualmente  esplicitato
nelle  relazioni  della  Soprintendenza  allegate  alla  proposta  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, predisposte per  ognuno
dei  Comuni  che  lo  costituiscono,  che  motivano   l'esigenza   di
sottoporre a tutela paesaggistica tale contesto; 
  Considerate le valutazioni della Soprintendenza competente riferite
allo  stato  attuale  dei  luoghi  -   nell'insieme   sostanzialmente
omogenei, che  presentano  caratteristiche  di  interesse  percettivo
inalterati nella loro continuita' e meritevoli pertanto di  specifica
tutela prevista per le bellezze naturali  e  paesaggistiche  -  dalle
quali risulta che, malgrado si evidenzino in  tali  luoghi  parti  di
territorio di minore pregio paesaggistico e siano rilevabili forme di
antropizzazione prodotte nel corso  del  tempo  e  soprattutto  negli
ultimi 50 anni, principalmente nelle zone dove sono state  realizzate
strutture   produttive   artigianali   o   legate   alle    attivita'
agro-pastorali  e   siano   dunque   presenti   alcuni   insediamenti
potenzialmente   capaci   di   alterare   i   caratteri   storici   e
naturalistici,  tali  elementi  intrusivi  non  hanno  modificato  in
maniera  irreversibile  la  complessiva  qualita'  del  paesaggio   e
risultano comunque integrati o efficacemente integrabili nel contesto
complessivo  dell'intero  territorio  in   cui   sono   organicamente
inseriti. Valutato dunque che tutto cio' rende urgente  la  messa  in
atto di opportune disposizioni, misure e criteri di gestione volti ad
orientare e rendere compatibile con le  preesistenze  l'attivita'  di
trasformazione, al fine di meglio  tutelare  l'insieme,  anche  nella
prospettiva di operare recuperi o riqualificazioni di aree  degradate
e perseguire il ripristino dei valori paesaggistici nel rispetto  dei
contenuti della  Convenzione  europea  del  paesaggio,  recepita  dal
decreto legislativo n. 42/2004 citato in premessa,  attraverso  forme
di tutela attiva, che tengano conto delle esigenze  economico-sociali
delle comunita' locali; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  138,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i., sono state definite le  prescrizioni
d'uso, intese ad assicurare la  conservazione  dei  valori  espressi,
come di seguito riportate: 
  «Disciplina di tutela paesaggistica da adottare nel territorio  del
comune di Cercemaggiore,  Cercepiccola  e  San  Giuliano  del  Sannio
(Provincia di Campobasso)». 
  La seguente normativa intende precisare e stabilire le modalita' di
gestione delle attivita' di trasformazione del territorio dei  comuni
di San Giuliano del Sannio,  al  fine  di  garantire  la  tutela  del
paesaggio e delle bellezze naturali, attraverso l'individuazione  dei
comportamenti da adottare nei vari contesti  territoriali  a  seconda
delle tipologie operative e dei singoli beni. 
  Il rispetto delle seguenti norme e'  tassativo  anche  se  in  casi
particolari ed in presenza  di  comprovate  esigenze  tecniche  o  di
pubblica  utilita'  o  di  opportunita'  di  ulteriore  miglioramento
estetico  e  valorizzazione  dei  luoghi,  con  l'atto  autorizzativo
dell'organo preposto, rilasciato dopo esplicito parere positivo degli
organi  territoriali  del  Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali, potranno consentirsi interventi in deroga alle stesse. 
  Si intendono comunque richiamati e fatti salvi, anche in  relazione
alla disciplina delle modalita' operative e di gestione,  i  principi
della  Convenzione  europea  del  paesaggio,  del  Codice  dei   beni
culturali  e  del  paesaggio   ed   i   contenuti   della   Relazione
paesaggistica di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 12 dicembre 2005. 
  Art. 1 (Contesto del Centro). - Ogni attivita' edilizia avente  per
oggetto fabbricati costruiti prima  del  1950,  dovra'  garantire  la
conservazione  della  composizione  delle  facciate,  dei   caratteri
edilizi,  delle  specificita'   strutturali   significative   e   dei
particolari architettonici e decorativi che caratterizzano il sistema
edilizio in esame. 
  Nel caso di interventi pregressi che  hanno  alterato  l'originaria
composizione delle facciate o che hanno determinato la perdita  degli
originari caratteri architettonici, in  occasione  di  interventi  di
manutenzione o  ristrutturazione,  si  tendera'  alla  reintegrazione
della originaria  composizione  e  caratterizzazione  architettonica,
attraverso atti tecnici culturalmente e criticamente  consapevoli  al
fine di evitare interventi acritici inevitabilmente  falsificatori  e
distruttivi.  In  tale  prospettiva,  nei  casi  in  cui   precedenti
interventi hanno determinato l'asportazione,  dei  seguenti  elementi
significativi: pavimentazioni di strade o di androni  di  edifici  in
pietra calcarea o in mattoni, portali in pietra, mattoni  o  semplice
intonaco, cornici e mensole di finestre e balconi in pietra,  cornici
angolari e superfici bugnate in pietra, gradini di scale e soglie  di
porte  e  portoni,  cornicioni,  romanelle  e  intonaci  lavorati  di
qualunque tipo, manti  di  copertura  in  cotto,  portoni  in  legno,
infissi di balconi  e  finestre,  ringhiere,  cancellate,  comignoli,
antiche insegne di  esercizi  e  botteghe,  si  provvedera'  al  loro
ripristino, se ancora reperibili, oppure, nel caso di  manufatti  non
piu' esistenti, si operera' attraverso l'uso attento di  materiali  e
forme simili all'originale. 
  Le finiture delle pareti esterne  degli  edifici  si  raccorderanno
alla tradizione  edilizia  privilegiando  l'intonaco  colorato  negli
antichi colori tipici riscontrabili ancora nell'abitato; solo in casi
molto particolari determinati dalla storia, dallo specifico carattere
architettonico del  fabbricato  e  dal  ruolo  da  esso  assunto  nel
contesto, potra' essere consentita  la  presentazione  del  paramento
murario faccia vista. Il comune provvedera' alla ricognizione ed alla
realizzazione di  un  abaco  dei  colori  dell'edilizia  storica  che
costituira' la base dei futuri interventi  manutentivi.  In  caso  di
interventi di manutenzione o di ristrutturazione  sara'  obbligo  dei
proprietari  rimuovere  eventuali  infissi  in  alluminio  anodizzato
sostituendoli con altri in legno. 
  Non sono ammissibili canne fumarie costituite da semplici  tubi  di
metallo o altro materiale sintetico; grondaie e pluviali in p.v.c.  o
altro materiale plastico; tubi di scarico o di adduzione di  acqua  o
gas o energia e bauletti per contatori  sovrapposti,  a  vista,  alle
murature. 
  Le insegne di negozi  e  botteghe  dovranno  essere  progettate  in
carattere con l'architettura dell'edificio evitando di sovrapporle ad
elementi architettonici o  decorativi.  Non  si  ammetteranno  sagome
eccessivamente ingombranti e l'uso di materiali e colori impattanti. 
  Nel caso di inevitabili interventi  di  demolizione  di  fabbricati
fatiscenti  costituenti  accertato  e  comprovato  pericolo  per   la
pubblica incolumita', si procedera' al preventivo rilievo  grafico  e
fotografico dello stesso ed al recupero e conservazione di tutti  gli
elementi architettonici, decorativi e di finitura, in prospettiva  di
un futuro possibile ripristino dell'immobile demolito che non  potra'
essere sostituito da altro immobile dissimile. 
  Art. 2 (Contesto di nuova espansione urbana). - Nella redazione  di
nuovi  strumenti  urbanistici  o  di  varianti,  le   Amministrazioni
provvederanno a  stabilire  limiti  di  altezza  dei  fabbricati  non
superiori a m 10 dal filo di  gronda  superiore,  intesa  come  media
delle altezze di due fronti opposti. 
  Provvedera'   inoltre   a    stabilire    un'attenta    valutazione
dell'inserimento  delle   costruzioni   contemporanee   nella   nuova
espansione urbana, che dovra' basarsi su criteri di congruita'  nelle
forme, nei rapporti volumetrici, nei colori e nei materiali adottati. 
  Art. 3 (Contesto rurale). - In tale contesto,  andranno  rispettate
tutte le disposizioni di tutela contenute al  punto  precedente  «A»,
per tutte le architetture esistenti antecedenti al 1950. 
  Per le nuove costruzioni siano esse civili,  rurali  o  produttive,
varranno le seguenti norme di tutela:  ogni  intervento  tendera'  al
massimo  rispetto  della  morfologia  del  sito  evitando   eccessivi
sbancamenti e quindi eccessive opere  di  contenimento  del  terreno;
qualora lo sbancamento  fosse  necessario  per  la  realizzazione  di
volumi  interrati,  esso  dovra'  essere  ricolmato  ai  fini   della
riconfigurazione della preesistenza morfologia del  terreno;  modeste
sistemazioni  del  terreno  di  pertinenza  delle  nuove  costruzioni
saranno consentite, nei limiti del possibile e  senza  stravolgimenti
eccessivi dell'assetto dei luoghi; i nuovi edifici non potranno avere
piu' di un piano oltre il piano terra; l'altezza media,  al  filo  di
gronda superiore non potra' superare i m 7,50; le  coperture  saranno
di norma del tipo a capanna; il manto  di  copertura  dei  fabbricati
civili e annessi agricoli sara'  realizzato  di  norma  con  coppi  o
tegole  laterizie;  la  coloritura  dei  fabbricati  rispettera'   la
tradizione dei luoghi soprattutto nel caso di costruzioni  vicine  ad
edifici antichi; le recinzioni esterne strutturate con muretti o  con
ringhiere, saranno limitate agli  spazi  immediatamente  prossimi  al
fabbricato, evitando di estenderle a spazi eccessivamente estesi;  le
recinzioni piu' estese  o  di  interi  lotti  e  dei  fondi  agricoli
verranno essere realizzate con siepi o con semplice  rete  e  paletti
metallici; nell'impianto di essenze arboree in giardini  e  spazi  di
pertinenza dell'immobile si eviteranno le conifere, ad eccezione  del
pino domestico, preferendo essenze autoctone ed in particolare alberi
da  frutto  e  caducifoglie  in  genere;  nell'immediato  intorno  di
capannoni per l'allevamento di  animali  o  comunque  produttivi,  si
realizzeranno, in maniera discontinua, macchie alberate  con  diverse
essenze locali di medio e alto fusto, in modo da ridurre l'impatto di
tali strutture, essi verranno ubicati in zone  poco  visibili  e  non
panoramiche; nelle zone rurali non saranno ammessi l'installazione di
impianti industriali o artigianali di notevole ingombro o  inquinanti
o esteticamente deturpanti,  di  qualunque  tipo  essi  siano;  nella
realizzazione  o   manutenzione   di   strade   comunali,   vicinali,
interpoderali o mulattiere sono vietate modifiche eccessive  al  loro
sviluppo planimetrico e altimetrico; sono vietati eccessivi movimenti
di terra e comunque tali da determinare la necessita'  di  realizzare
muri di contenimento;  eventuali  modeste  scarpate  dovranno  essere
naturalmente stabili, con pendenze  non  maggiori  di  45  gradi;  e'
generalmente vietata la realizzazione  di  muri  di  contenimento  ed
anche di cunette e zanelle con spalletta in cemento a meno  che  essi
non risultino assolutamente  indispensabili  per  risolvere  limitati
problemi di manutenzione o di gestione;  in  tale  ottica,  eventuali
indispensabili opere d'arte  saranno  realizzati  in  pietra  e  solo
eccezionalmente in cemento armato; esse andranno sempre rivestite con
paramento in pietra; in caso di  manutenzioni  o  allargamenti  della
sede stradale, dovra'  essere  conservata  la  vegetazione  esistente
lungo  il  percorso  evitando  allargamenti  nei  punti  alberati   o
allargamenti  lungo  un  solo  lato;   sara'   obbligatorio   inoltre
piantumare nuova vegetazione, del tipo  di  quella  esistente,  lungo
tutto il percorso interessato dai lavori con particolare  riferimento
alle scarpate di monte e di valle ai fini della loro  stabilizzazione
e contenimento; e vietata l'installazione  di  guard-rails  metallici
preferendosi quelli in legno o i piu' classici parapetti in pietra. 
  Art. 4. (Aree boscate). - A tutela  delle  zone  boscate  non  sono
ammessi interventi di riduzione delle  superfici  boscate  con  tagli
definitivi, sono ammessi solo tagli colturali; esse  dovranno  essere
mantenute in buono stato  di  conservazione  mediante  interventi  di
manutenzione e riforestazione; non sono ammesse nuove costruzioni  in
aree boscate, se non in caso di pubblica utilita' ed in  presenza  di
comprovata mancanza di  alternative  fattibili;  tali  norme  restano
valide anche in caso di incendio, nel senso che, ai fini  legali,  la
superficie interessata dal fuoco  si  considerera'  comunque  boscata
anche se il bosco fosse stato distrutto. 
  Art. 5. (Corsi d'acqua pubblici).  -  Sono  vietati  interventi  di
costruzione di nuove opere di qualunque  forma  e  dimensione  o  che
arrechino modifiche al corso, alle  sponde  e  all'immediato  intorno
(per una fascia di m 10)  di  corsi  d'acqua  pubblici,  compreso  il
taglio della vegetazione che non abbia il solo scopo  colturale;  non
sono ammesse nuove costruzioni produttive di carattere non agricolo a
meno di m 30  da  qualunque  corso  d'acqua  pubblico;  sono  ammessi
interventi  puntuali  di  prevenzione  dissesti   (briglie)   purche'
eseguiti in pietra, con tecniche  tradizionali;  eventuali  opere  di
difesa spondale saranno eseguiti di norma  attraverso  consolidamenti
naturalistici  delle  sponde;   gli   enti   pubblici   promuoveranno
interventi tesi alla manutenzione  dei  corsi  d'acqua  ed  anche  di
ripristino  naturalistico  in  caso  di   pregressi   interventi   di
cementificazione o che hanno arrecato danno e deturpamento alle  loro
sponde. 
  Art.   6   (Contesto   interessato   da   emergenze   culturali   o
paesaggistiche). - Particolare attenzione e' dovuta a quei  luoghi  e
contesti  caratterizzati  dalla  presenza  di  importanti   emergenze
culturali.  In  essi-bisognera'  adottare  regole   e   comportamenti
particolarmente restrittivi  delle  possibilita'  di  trasformazione,
stante  l'alto  interesse  pubblico  rivestito  da  tali   beni.   In
particolare dovra' essere garantito che il  loro  decoro  e  la  loro
immagine non vengano  compromesse  da  eccessive  trasformazioni  dei
luoghi derivate dalla realizzazione nel loro intorno  di  lavori  e/o
opere particolarmente impattanti per forma, dimensione,  carattere  e
connotazione. A tale fine, sara' compito del comune di San  Giuliano,
stabilire attraverso precise  delimitazioni  planimetriche  contenute
nei rispettivi strumenti urbanistici, gli spazi di rispetto  di  tali
particolari beni, nell'ambito dei quali  proibire  l'edificazione  di
nuove costruzioni. Ai fini di tale operazione la Soprintendenza per i
beni architettonici  e  per  il  Paesaggio  e  per  i  beni  storici,
artistici e etnoantropologici del Molise fornira' tutta la necessaria
collaborazione nell'individuazione delle emergenze culturali presenti
nel contesto territoriale in questione. 
  Art. 7 (Cartellonistica). - Nell'intero territorio rurale  e  lungo
le strade, non e' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari
o altri mezzi pubblicitari, anche temporanei, di dimensione superiore
ad 1,00 x 0,30 metri, ad eccezione delle indicazioni stradali e della
segnaletica stradale obbligatoria, delle indicazioni  di  pubblica  e
privata sicurezza e  cantieristica,  delle  indicazioni  di  beni  di
interesse storico, artistico o naturalistico. 
  Non potranno essere rinnovate le autorizzazioni giunte  a  scadenza
di cartelli pubblicitari esistenti che non rientrano  nelle  suddette
categorie. 
  Visto  che  la  Soprintendenza  per   i   beni   architettonici   e
paesaggistici del Molise, con nota n. 2000 del 23  febbraio  2008  ha
comunicato alla Direzione generale competente  l'avvenuta  affissione
all'albo Pretorio del comune avvenuta in data 29 dicembre 2008, e  la
pubblicazione sui quotidiani per il comune di Cercemaggiore  in  data
15 gennaio 2009 sul «Il Tempo» edizione nazionale il 13 gennaio  2009
sul «Il quotidiano del Molise» e il 10 gennaio 2009 sul «Primo  piano
Molise» comunicando, con  la  medesima  nota,  l'avvenuta  affissione
all'albo Pretorio del comune di Cercepiccola in data 24 gennaio 2009,
mentre la relativa pubblicazione sui quotidiani in data  16  febbraio
2009 sul «Il Tempo» edizione nazionale il 13 febbraio  2009  sul  «Il
quotidiano del Molise»  e  il  13  febbraio  2009  sul  «Primo  piano
Molise». 
  Visto che la stessa Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici del Molise, con nota prot. n. 2000 del 23 febbraio 2009
ha comunicato che l'affissione all'albo pretorio  del  comune  di  S.
Giuliano del Sannio era stata effettuata in data 26 gennaio 2009 e la
pubblicazione sui quotidiani e' avvenuta in data 19 febbraio 2009 sul
«Il Tempo» edizione nazionale il 17 febbraio 2009 sul «Il  quotidiano
del Molise» e il 19 febbraio 2009 sul «Primo piano Molise». 
  Considerato  che  sono  pervenute  osservazioni,  in  merito   alla
proposta di vincolo,  da  parte  delle  amministrazioni  comunali  di
Cercemaggiore con nota n. 2037 del 27 aprile  2009,  di  Cercepiccola
con nota n. 1958 del 25 maggio 2009 e di San Giuliano del Sannio  con
nota n. 1926 del 23 maggio 2009; 
  Visto che, in merito  alle  suddette  osservazioni,  la  competente
Soprintendenza ha trasmesso  le  proprie  controdeduzioni,  con  nota
prot. n. 5410 del 25 maggio 2009, acquisita agli atti della Direzione
generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura  e
l'arte contemporanee prot. n. 7407 del 5  giugno  2009,  evidenziando
che il notevole pregio del territorio  del  comune  di  Cercemaggiore
risiede nella diversita' e  molteplicita'  degli  interessi  diffusi.
Precisamente «La proposta di vincolo in questione e' finalizzata alla
tutela del  bene  paesaggio,  ossia  del  territorio  cosi'  come  e'
caratterizzato dopo secoli di storia. 
  Esso e' l'insieme di elementi naturali immodificati nel  tempo,  di
trasformazioni indotte dagli usi antropici e da manufatti  singoli  o
aggregati. Il loro insieme, cosi' come si presenta alla vista  di  un
osservatore, cosi' come viene percepito dai piu'  svariati  punti  di
vista e' un bene unico, il paesaggio per l'appunto, che  viene  cosi'
individuato e in quanto tale da assoggettare alla specifica finalita'
della tutela paesaggistica.». 
  Vista la nota n. 6112 del 9 giugno 2009, acquisita agli atti  della
Direzione generale  per  la  qualita'  e  la  tutela  del  paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee prot. n.  8304  del  23  giugno
2009, con la quale la Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici del Molise ha trasmesso, preso atto delle  osservazioni
alla proposta di vincolo prodotte  dal  comune  di  Cercepiccola,  le
controdeduzioni ritenendo che la necessita' di estendere  il  vincolo
all'intero  territorio  comunale  e'  dovuta  proprio  alla  presunta
disomogeneita' degli interessi presenti sul  territorio,  precisando,
tra l'altro che «la legge non dice che i  beni  paesaggistici  devono
essere  vincolati  per  singolo  interesse  (singolarita'  geologica,
bellezza naturale, valore  tradizionale,  punti  panoramici,  memoria
storica, ecc.), cosa che se, per assurdo,  fosse  vera  comporterebbe
una serie innumerevole di singoli vincoli per singolo  interesse,  di
imprecisa  e  problematica  perimetrazione  e  ancor  piu'  difficile
gestione. La proposta di vincolo in questione pertanto e' finalizzata
alla tutela del bene  paesaggio  ossia  dell'aspetto  del  territorio
cosi' come e' venuto caratterizzandosi dopo secoli di  storia,  anche
recente, caratterizzato da un insieme di interessi  (tutti  contenuti
nel dettato dell'art. 136), che senza  soluzione  di  continuita'  si
dipanano sul e nel territorio comunale. 
  Si tratta dell'insieme di elementi naturali immodificati nel tempo,
di trasformazioni indotte dagli usi antropici e da manufatti  singoli
o aggregati piu' o meno antichi e anche di  epoca  contemporanea.  Il
loro insieme, cosi' come si presenta alla vista  di  un  osservatore,
cosi' come viene percepito senza soluzioni di continuita',  dai  piu'
svariati punti di vista e' un bene unico, il paesaggio per l'appunto,
che viene cosi' individuato nei suoi caratteri di bellezza panoramica
avente valore estetico e tradizionale e, in quanto tale,  omogeneo  e
da   assoggettare   alla    specifica    finalita'    della    tutela
paesaggistica.». 
  Viste le controdeduzioni della  stessa  Soprintendenza  competente,
trasmesse con nota n. 6111 del 9 giugno  2009,  acquisita  agli  atti
della Direzione generale per la qualita' e la tutela  del  paesaggio,
l'architettura e l'arte contemporanee prot. n.  8305  del  23  giugno
2009, nelle quali oltre ad affermare la necessita'  di  estendere  il
vincolo all'intero territorio comunale di  San  Giuliano  del  Sannio
caratterizzato  dalla  dichiarata  disomogeneita'   degli   interessi
presenti sul territorio, si precisa, tra l'altro,  che  «i  territori
dei tre comuni interessati dalla proposta di  vincolo,  peraltro  non
eccessivamente estesi, sono confinanti tra loro e sono  parte  di  un
molto piu' vasto comprensorio caratterizzato dagli  stessi  caratteri
paesaggistici, dalla  stessa  storia  politica  ed  economica,  dagli
stessi usi del territorio, dove vivono  popolazioni  culturalmente  e
socialmente identiche che hanno sviluppato comportamenti economici  e
culturali identici che sono  scaturiti  nelle  stesse  espressioni  a
livello urbanistico e  architettonico.  In  ragione  di  cio',  se  i
caratteri paesaggistici sono simili o uguali  addirittura,  non  deve
suscitare  meraviglia  ne'  essere  motivo  di   contrasto   se   per
descriverli si usano le stesse espressioni». 
  Visto che la citata Direzione generale, con nota n. DGPAAC/8912 del
6 luglio 2009,  ha  inviato  con  propria  relazione  istruttoria  la
documentazione relativa  alla  questione  in  argomento  al  Comitato
tecnico scientifico per i beni  architettonici  e  paesaggistici  per
l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 141,  comma
2, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.; 
  Considerato che il suddetto  Comitato  tecnico  ha  trasmesso  alla
stessa Direzione generale il verbale n. 26 della seduta del 13 luglio
2009, con parere relativo alla proposta di dichiarazione di  notevole
interesse pubblico ex art. 136 decreto legislativo 22  gennaio  2004,
n. 42 e  s.m.i.  per  l'intero  territorio  comunale  dei  comuni  di
Cercemaggiore, Cercepiccola e di San Giuliano del  Sannio,  acquisiti
agli atti della Direzione generale per la qualita' e  la  tutela  del
paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee  prot.  n.  DG  PARC
9606 del 21 luglio 2009, nel quale si afferma, tra l'altro,  che  «il
territorio interessato dalla proposta, caratterizzato da un paesaggio
ricco di valori paesistici e  naturalistici,  costituisce  una  delle
aree piu' pregevoli e incontaminate della regione Molise, situato  in
un ambito fortemente caratterizzato, dal punto di vista ambientale  e
paesaggistico,  dall'imponente  massiccio  del  Matese;  e'  altresi'
caratterizzato da piccole valli generate da corsi d'acqua e  torrenti
e tra questi la valle del Tammaro, che giace parallela allo  sviluppo
nord-sud dello stesso massiccio del Matese, costituisce  la  cerniera
piu' evidente del territorio regionale, utilizzata  gia'  anticamente
per i  traffici  interregionali  e  storicamente  attraversata  dalle
principali    vie    di    comunicazione,    come     il     tratturo
Pescasseroli-Candela  e  la  romana  via  Minucia»  e  che   «ritiene
condivisibile la necessita' di un vincolo  di  tutela  per  i  motivi
contenuti nelle relazioni illustrative  dell'interesse  paesaggistico
presentate dagli Uffici periferici,  secondo  quanto  indicato  negli
allegati documenti di disciplina di tutela paesaggistica da  adottare
nel territorio dei comuni  interessati»  ed  inoltre  che  «Nel  fare
proprie le conclusioni  espresse  con  relazione  istruttoria,  dalla
Direzione generale per la qualita' e la tutela del paesaggio, di  cui
alle premesse, il comitato ritiene, inoltre, opportuno suggerire  che
contestualmente   alla   formalizzazione   del    provvedimento    di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, in considerazione delle
peculiarita'   e    delle    componenti    storiche,    urbanistiche,
architettoniche, ambientali e paesaggistiche riscontrate e che ancora
caratterizzano l'intero territorio,  sia  tenuto  conto  anche  degli
elementi caratterizzanti le tipologie di architettura rurale presenti
nel territorio stesso e aventi interesse storico e  etnoantropologici
quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale». 
  Considerato che, da quanto  sopra  esposto,  appare  indispensabile
sottoporre a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue successive  modificazioni  e
integrazioni, l'area  sopra  descritta,  al  fine  di  garantirne  la
conservazione  e  di  preservarla  da   interventi   che   potrebbero
comprometterne   irreparabilmente   le   pregevoli    caratteristiche
paesaggistiche  e  il  valore  identitario   rispetto   al   contesto
territoriale di appartenenza; 
  Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza  di  sottoporre  l'area
sopraindicata  ad  un  idoneo  provvedimento  di  tutela  secondo  la
procedura di cui all'art. 141 del suddetto decreto  legislativo,  per
le  motivazioni  manifestate  dalla  competente  Soprintendenza,   in
precedenza sinteticamente riportate; 
  Considerato che il vincolo comporta  in  particolare  l'obbligo  da
parte del proprietario, possessore o  detentore  a  qualsiasi  titolo
dell'immobile ricadente nell'ambito paesaggistico sottoposto a tutela
di presentare alla  Regione  o  all'Ente  dalla  stessa  delegato  la
richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146,  147  e  159
del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi  intervento
che modifichi lo stato dei  luoghi,  secondo  la  procedura  prevista
rispettivamente   dalle   citate   disposizioni,   attenendosi   alle
disposizioni, misure  e  criteri  di  gestione,  per  l'area  di  cui
trattasi, enunciati nel presente decreto; 
                              Decreta: 
  L'intero territorio dei comuni di Cercemaggiore, Cercepiccola e San
Giuliano  del  Sannio,  in  provincia  di  Campobasso,   nei   limiti
sopradescritti, coincidenti con i limiti  amministrativi  comunali  e
indicati nelle allegate cartografie, depositate presso  i  competenti
uffici comunali, che  costituiscono  parte  integrante  del  presente
decreto, e'  dichiarato  di  notevole  interesse  pubblico  ai  sensi
dell'art. 136 del decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e
successive modificazioni e integrazioni, ed e' quindi  sottoposto  ai
vincoli e alle prescrizioni contenute nella Parte terza del  medesimo
decreto legislativo. 
  La Soprintendenza per i beni  architettonici  e  paesaggistici  del
Molise provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il
presente decreto venga affissa ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
140, comma 5 del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  e   dell'art.   12   del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'Albo pretorio dei  comuni  di
Cercemaggiore, Cercepiccola e San Giuliano del  Sannio  e  che  copia
della Gazzetta Ufficiale  stessa,  con  relative  cartografie,  venga
depositata presso i competenti uffici dei suddetti Comuni. 
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti   al   tribunale   amministrativo   regionale
competente per territorio o, a  scelta  dell'interessato,  avanti  al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio secondo le modalita'  di
cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, cosi' come modificata  dalla
legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero e' ammesso ricorso straordinario
al Capo dello Stato,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente
atto. 
    Roma, 23 luglio 2009 
                                   Il direttore generale: Prosperetti