IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca; Considerata l'urgenza di provvedere immediatamente a porre in essere tutte le idonee misure di messa in sicurezza dell'area interessata dagli eventi sopra citati; Ravvisata, quindi, la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dalla esplosione e dall'incendio in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 5 agosto 2009; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della giunta regionale della Toscana e' nominato commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, provvede: a) al rimborso delle spese sostenute dal comune di Viareggio per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, per la quota non finanziata dalla regione Toscana, nonche' per le spese relative alle esequie solenni delle vittime; b) al completamento, per quanto necessario, degli interventi di cui alla lettera a), nonche' dei primi ulteriori interventi necessari ad assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e la ripresa delle attivita' produttive mediante la concessione di contributi in favore dei titolari di imprese i cui immobili siano stati distrutti, danneggiati o resi inagibili dagli eventi del 29 giugno 2009 o comunque non piu' disponibili a causa di provvedimenti dell'autorita' competente, per la locazione di immobili da destinare temporaneamente allo svolgimento delle attivita' produttive e per il riacquisto dei beni mobili strumentali e mobili registrati indispensabili per la ripresa dell'attivita' produttiva; c) alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza ed alla eventuale bonifica del territorio interessato; d) all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza ed eventuale bonifica che interessano le aree pubbliche o, comunque, di competenza della pubblica amministrazione; e) alla definizione della tempistica e delle modalita' di esecuzione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica nelle parti di proprieta' privata dell'area perimetrata; f) alla predisposizione, entro il 20 settembre 2009 di un piano degli interventi relativi al ripristino degli edifici e dei beni mobili privati nonche' delle infrastrutture e dei beni di proprieta' del comune di Viareggio distrutti o danneggiati dalla catastrofe nonche' alla complessiva risistemazione dell'area coinvolta dagli eventi del 29 giugno 2009 con relativo cronoprogramma e stimato fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti ed alla relativa attuazione, nei limite delle risorse finanziarie disponibili; g) all'espletamento di tutte le altre attivita' strettamente connesse al superamento del contesto emergenziale. 3. I progetti di bonifica sono predisposti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sono approvati dal commissario delegato. 4. Ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera f) relativo agli edifici privati, il commissario delegato definisce: a) le condizioni per il ripristino e/o ricostruzione ovvero la delocalizzazione degli immobili in base alle prescrizioni normative vigenti, all'economicita' dell'intervento da porre in essere ed alle esigenze derivanti dal mantenimento della coerenza edilizia complessiva dell'area colpita dagli eventi del 29 giugno 2009; b) il fabbisogno delle risorse finanziarie occorrenti per la concessione di contributi in favore della popolazione le cui unita' immobiliari siano state distrutte o danneggiate dagli eventi del 29 giugno 2009. 5. Il commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente ordinanza si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti pubblici anche locali, nonche' in conformita' a quanto previsto dalla normativa regionale e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato puo' conferire incarichi professionali per attivita' di collaborazione coordinata e continuativa fino ad un massimo di tre unita', per una durata non superiore alla vigenza dello stato d'emergenza, con oneri a carico dei fondi di cui all'art. 7. 6. Per l'espletamento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori. Con separati provvedimenti il commissario delegato provvede alla nomina ed alla individuazione dei compiti affidati ai soggetti attuatori. 7. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato opera nel rigoroso rispetto delle misure giurisdizionali assunte e delle iniziative giudiziarie in atto, nonche' di quelle eventualmente adottate o da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della presente ordinanza, esperendo, nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti. 8. Le aree di risulta degli immobili distrutti o non ripristinabili sono acquisiti al patrimonio del comune di Viareggio. Il commissario delegato provvede alle eventuali demolizioni necessarie per il ripristino in sicurezza delle medesime aree nonche' al loro recupero in conformita' a quanto previsto nel piano di cui al comma 2, lettera f).