IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
luglio  2009  con  il  quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2009,  lo  stato  di  emergenza  in  relazione  alla grave situazione
determinatasi  a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi
in  data  29  giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in
provincia di Lucca;
  Considerata  l'urgenza  di  provvedere  immediatamente  a  porre in
essere  tutte  le  idonee  misure  di  messa  in  sicurezza dell'area
interessata dagli eventi sopra citati;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di procedere alla realizzazione,
in  termini  di  somma  urgenza,  di tutte le iniziative di carattere
straordinario  finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita
nel  territorio  interessato  dalla  esplosione  e  dall'incendio  in
rassegna;
  Atteso  che  la  situazione  emergenziale  in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede  l'utilizzo  di  poteri  straordinari in deroga alla vigente
normativa;
  Acquisita  l'intesa  della  regione  Toscana  con nota del 5 agosto
2009;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  Il  Presidente della giunta regionale della Toscana e' nominato
commissario  delegato  per il superamento dello stato di emergenza di
cui alla presente ordinanza.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, il commissario delegato,
sulla base delle risorse finanziarie disponibili, provvede:
   a) al rimborso delle spese sostenute dal comune di Viareggio per i
primi  interventi  di soccorso ed assistenza alla popolazione, per la
quota  non  finanziata  dalla  regione  Toscana, nonche' per le spese
relative alle esequie solenni delle vittime;
   b)  al  completamento,  per quanto necessario, degli interventi di
cui alla lettera a), nonche' dei primi ulteriori interventi necessari
ad  assicurare  il  ritorno  alle  normali  condizioni  di vita della
popolazione  e  la  ripresa  delle  attivita'  produttive mediante la
concessione  di  contributi  in  favore dei titolari di imprese i cui
immobili  siano  stati  distrutti, danneggiati o resi inagibili dagli
eventi  del 29 giugno 2009 o comunque non piu' disponibili a causa di
provvedimenti dell'autorita' competente, per la locazione di immobili
da   destinare   temporaneamente  allo  svolgimento  delle  attivita'
produttive  e  per il riacquisto dei beni mobili strumentali e mobili
registrati indispensabili per la ripresa dell'attivita' produttiva;
   c)  alla  progettazione  degli interventi di messa in sicurezza ed
alla eventuale bonifica del territorio interessato;
   d)  all'esecuzione  degli  interventi  di  messa  in  sicurezza ed
eventuale  bonifica che interessano le aree pubbliche o, comunque, di
competenza della pubblica amministrazione;
   e)   alla  definizione  della  tempistica  e  delle  modalita'  di
esecuzione  degli  ulteriori  interventi  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica nelle parti di proprieta' privata dell'area perimetrata;
   f)  alla  predisposizione,  entro il 20 settembre 2009 di un piano
degli  interventi  relativi  al  ripristino  degli edifici e dei beni
mobili  privati nonche' delle infrastrutture e dei beni di proprieta'
del  comune  di  Viareggio  distrutti  o danneggiati dalla catastrofe
nonche'  alla  complessiva  risistemazione  dell'area coinvolta dagli
eventi  del  29  giugno  2009  con  relativo cronoprogramma e stimato
fabbisogno  delle  risorse  finanziarie  occorrenti  ed alla relativa
attuazione, nei limite delle risorse finanziarie disponibili;
   g)  all'espletamento  di  tutte  le  altre  attivita' strettamente
connesse al superamento del contesto emergenziale.
  3.  I  progetti  di  bonifica  sono  predisposti nel rispetto delle
disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
sono approvati dal commissario delegato.
  4.  Ai  fini della predisposizione del piano di cui alla lettera f)
relativo agli edifici privati, il commissario delegato definisce:
   a)  le  condizioni  per  il ripristino e/o ricostruzione ovvero la
delocalizzazione  degli  immobili in base alle prescrizioni normative
vigenti,  all'economicita' dell'intervento da porre in essere ed alle
esigenze   derivanti   dal   mantenimento   della  coerenza  edilizia
complessiva dell'area colpita dagli eventi del 29 giugno 2009;
   b)  il  fabbisogno  delle  risorse  finanziarie  occorrenti per la
concessione  di  contributi in favore della popolazione le cui unita'
immobiliari  siano  state distrutte o danneggiate dagli eventi del 29
giugno 2009.
  5.  Il  commissario delegato, per le attivita' di cui alla presente
ordinanza  si  avvale  della  collaborazione  degli uffici regionali,
degli  enti  pubblici  anche  locali, nonche' in conformita' a quanto
previsto  dalla  normativa  regionale e dell'agenzia regionale per la
protezione   dell'ambiente.   Per   particolari   esigenze   connesse
all'attuazione  della presente ordinanza il commissario delegato puo'
conferire  incarichi  professionali  per  attivita' di collaborazione
coordinata  e  continuativa fino ad un massimo di tre unita', per una
durata  non superiore alla vigenza dello stato d'emergenza, con oneri
a carico dei fondi di cui all'art. 7.
  6.  Per  l'espletamento  delle  iniziative  previste dalla presente
ordinanza, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di uno
o  piu' soggetti attuatori. Con separati provvedimenti il commissario
delegato  provvede  alla  nomina  ed  alla individuazione dei compiti
affidati ai soggetti attuatori.
  7. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente ordinanza il
commissario   delegato  opera  nel  rigoroso  rispetto  delle  misure
giurisdizionali  assunte  e  delle  iniziative  giudiziarie  in atto,
nonche'   di   quelle   eventualmente   adottate   o   da   adottarsi
successivamente  all'entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza,
esperendo,  nella ricorrenza dei presupposti, le eventuali necessarie
iniziative di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
  8. Le aree di risulta degli immobili distrutti o non ripristinabili
sono  acquisiti al patrimonio del comune di Viareggio. Il commissario
delegato  provvede  alle  eventuali  demolizioni  necessarie  per  il
ripristino  in sicurezza delle medesime aree nonche' al loro recupero
in conformita' a quanto previsto nel piano di cui al comma 2, lettera
f).