IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7  settembre 2001, n. 343 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3401
del  18  febbraio  2005,  n. 3448 del 14 luglio 2005 e n. 3534 del 25
luglio 2006;
  Considerato  che  in  relazione  al  sopra  menzionato  contesto di
criticita'  sono  venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata
legge  n.  225/1992  per la concessione di un'ulteriore proroga dello
stato di emergenza;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita',  sicche'  occorre  adottare  ogni  iniziativa  utile  per
assicurare,   nella   continuita'   amministrativa,  il  monitoraggio
sull'attuazione   delle   attivita'   poste   in   essere  in  regime
straordinario  ed  il  completamento  degli interventi finalizzati al
definitivo   ritorno   alla  normalita',  anche  in  un  contesto  di
necessaria  prevenzione  da  possibili  situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumita';
  Ravvisata,  quindi,  la  necessita'  di assicurare continuita' alle
attivita'  poste  in  essere  in  regime straordinario finalizzate al
superamento del contesto critico in esame;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con
cui  consentire  al  commissario  delegato di procedere al definitivo
completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi
in  atto  nel  territorio  della regione Basilicata, fino al subentro
delle amministrazioni competenti;
  Vista  la nota del presidente della regione Basilicata del 23 marzo
2009;
  Acquisita l'intesa della regione Basilicata;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1. Il presidente della regione Basilicata - commissario delegato ai
sensi  dell'art.  1,  comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n.
3448/2005, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al
completamento,  entro  e  non  oltre  il  30 giugno 2010, di tutte le
iniziative  ancora di propria competenza gia' programmate ed in corso
di   attuazione   per  il  definitivo  superamento  del  contesto  di
criticita' conseguente agli eventi atmosferici di cui in premessa.
  2.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il commissario
delegato   provvede,   altresi',  al  successivo  trasferimento  alle
amministrazioni  ed  enti  ordinariamente competenti dei beni e delle
attrezzature  acquisiti  per l'attuazione delle finalita' connesse al
superamento   del  contesto  critico  in  rassegna,  unitamente  alla
documentazione  contabile  ed  amministrativa  relativa alla gestione
commissariale.
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
commissario delegato si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art.
1,  comma  2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3401/2005, degli
uffici tecnici della regione, nonche' della collaborazione degli enti
locali  territoriali  e  non  territoriali  e  delle  amministrazioni
periferiche dello Stato.