IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Vista  la  legge 5 maggio 1976, n. 324, recante norme in materia di
diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
  Visto  il  decreto-legge  28  febbraio  1974, n. 47, convertito con
modificazioni  dalla  legge  16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito
una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;
  Visto  il  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito con
modificazioni  dalla  legge 2 dicembre 2005, n. 248, che nel definire
nuove  norme  in  materia  di  tariffazione  dei servizi aeroportuali
offerti in regime di esclusiva, ha disposto che la misura dei diritti
deve  essere determinata tenendo conto «di una quota non inferiore al
50  per  cento  del  margine  conseguito  dal gestore aeroportuale in
relazione  allo  svolgimento  nell'ambito  del sedime aeroportuale di
attivita' non regolamentate»;
  Vista  la  delibera  n.  38  adottata  dal CIPE nella seduta del 15
giugno  2007  -  come modificata con successiva delibera n. 51/2008 -
con  la  quale e' stato espresso parere favorevole alla «direttiva in
materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in
regime di esclusiva» proposta dal Ministero dei trasporti di concerto
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  (d'ora  in poi,
direttiva);
  Viste  le «linee guida», elaborate dall'ENAC, in applicazione della
direttiva, approvate con decreto interministeriale del Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle
finanze  n.  231  del  17  novembre 2008 e registrate dalla Corte dei
conti in data 20 gennaio 2009;
  Considerato che la direttiva ha fissato al limite inferiore del 50%
la   quota   del   margine   commerciale,   conseguito   dal  gestore
aeroportuale,  in  relazione  allo svolgimento nell'ambito del sedime
aeroportuale  di attivita' non regolamentate, che deve essere portata
ad  abbattimento  dei  diritti  di  cui  alle  leggi n. 324/1976 e n.
117/1974;
  Considerato che il paragrafo 4.1 della direttiva ha disposto che il
margine commerciale da portare in detrazione dei diritti aeroportuali
sia  attribuito  pro quota, in ragione dei costi totali di pertinenza
dei  diversi diritti, o «secondo linee guida emanate dal Ministro dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
  Considerato  che  tra  gli scopi dichiarati della legge n. 248/2005
rientra   quello   di   promuovere   la  competitivita'  del  sistema
aeroportuale e di razionalizzare il trasporto aereo nazionale;
  Considerate  le  esigenze  emerse,  nel  corso delle consultazioni,
condotte  dall'ENAC  con  l'utenza  aeroportuale,  per la stipula dei
contratti  di  programma, circa l'opportunita' di disporre di criteri
flessibili  nell'allocazione  del  margine  commerciale  tra  i  vari
diritti aeroportuali;
  Ritenuto  che  tali  criteri  debbano  rispondere  all'obiettivo di
massimizzare i benefici del nuovo regime di single-till, nel rispetto
delle finalita' del legislatore della legge n. 248/2005, tenuto conto
anche delle singole realta' che si intendono regolamentare attraverso
lo strumento del contratto di programma;
  Considerato  che  all'applicazione di tali criteri debba provvedere
l'ENAC  in  sede  istruttoria, dando evidenza dei benefici conseguiti
rispetto   agli   effetti  che  deriverebbero  dall'applicazione  del
criterio generale fissato dalla direttiva ministeriale;

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:

  L'ENAC,  e'  autorizzato ad utilizzare una ripartizione del margine
commerciale  che  prescinde  dalla mera applicazione del criterio pro
quota  in  ragione  dei  costi  totali  relativi  ai diversi servizi,
previsto  dal  paragrafo  4.1  della  direttiva CIPE, nei casi in cui
l'impiego  di  tale criterio ingeneri eccessive variazioni tariffarie
nei diritti aeroportuali rispetto a quelli precedentemente in vigore.
  Il  criterio che verra' individuato dall'ENAC, per l'allocazione di
detto  margine  commerciale,  dovra'  essere preventivamente valutato
favorevolmente  dal  comitato  utenti aeroportuali, nell'ambito delle
consultazioni  previste  dalla legge n. 241/1990, nonche' dal gestore
aeroportuale.
  L'ENAC   dovra'   adeguatamente  evidenziare  e  motivare  -  nelle
risultanze istruttorie trasmesse alle Amministrazioni dei trasporti e
dell'economia - le scelte effettuate.
   Roma, 31 luglio 2009

                                     Il Ministro delle infrastrutture
                                             e dei trasporti
                                                 Matteoli


Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Tremonti