IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995),  concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   23   febbraio  2005,  e  successive  modificazioni,
concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  7  gennaio  2009,  con  il  quale
l'impresa  Agrimix  S.r.l., con sede legale in viale citta' d'Europa,
681  - Roma, e' stata autorizzata a porre in commercio, con il codice
di    registrazione    n.    13070,    il    prodotto   fitosanitario
Irritante-Pericoloso  per  l'ambiente denominato Ciak Plus 150 EC con
la  composizione ed alle condizioni indicate nelle etichette allegate
al decreto medesimo;
  Vista  la  decisione  della Commissione europea 5 dicembre 2008, n.
2008/934/CE,  concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive
nell'allegato  I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca
delle   autorizzazioni  di  prodotti  fitosanitari  contenenti  dette
sostanze;
  Considerato   che   la   sostanza  attiva  contenuta  nel  prodotto
fitosanitario denominato Ciak Plus 150 EC e' inserita nella decisione
2008/941/CE sopra richiamata;
  Visto il ricorso proposto da Cheminova Agro Italia S.r.l. al T.A.R.
del Lazio, con il quale e' stata chiesta la sospensione cautelare del
citato decreto dirigenziale del 7 gennaio 2009;
  Visto  che  il  T.A.R.  del  Lazio,  sezione terza quater, registro
generale n. 2799/2009, con ordinanza cautelare emessa nella Camera di
Consiglio  del  6  maggio  2009,  ha  accolto la domanda cautelare di
sospensione del predetto decreto dirigenziale del 7 gennaio 2009;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  1°  giugno 2009, con il quale, in
ottemperanza  all'ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, era stata
disposta la sospensione del decreto dirigenziale del 7 gennaio 2009;
  Visto  che  il  Consiglio  di  Stato,  sezione sesta, con ordinanza
cautelare  emessa  nella  Camera  di  Consiglio  del  7  luglio 2009,
registro  ordinanze  n.  3486/2009, in riforma della citata ordinanza
del  T.A.R.  del  Lazio,  ha respinto l'istanza cautelare proposta in
primo grado;
  Ritenuto che, in ottemperanza alla predetta ordinanza del Consiglio
di  Stato,  occorre procedere alla revoca del decreto dirigenziale di
ospensione 1° giugno 2009;
                              Decreta:

  In  ottemperanza  all'ordinanza  del  Consiglio  di  Stato, sezione
sesta,  del  7  luglio  2009,  e' revocato il decreto dirigenziale 1°
giugno 2009, di cui in premessa.
  Ai sensi della decisione della Commissione europea, n. 2008/934/CE,
indicata  in premessa l'autorizzazione di cui al decreto dirigenziale
7  gennaio  2009  e'  limitata  al  31 dicembre 2010 e l'utilizzo dei
prodotti al 31 dicembre 2011.
  Il  prodotto  dovra'  essere  posto  in  commercio  con l'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il  presente  provvedimento  verra'  notificato all'impresa Agrimix
S.r.l.   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 5 agosto 2009
                                      Il direttore generale: Borrello