IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge  14  luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi  376  e  377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244» e, in
particolare l'art. 1, comma 5;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme in materia di accessi
ai  corsi universitari» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera
a),  modificato  dalla  legge  8  gennaio  2002, n. 1 «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
  Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state
determinate  le  classi delle lauree specialistiche delle professioni
sanitarie;
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni
sanitarie  infermieristiche,  tecniche,  della  riabilitazione, della
prevenzione  nonche'  della  professione ostetrica» e, in particolare
l'art. 7;
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 39,
comma 5;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art. 26;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione»;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali in data 16 maggio 2008 con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;
  Visto  il  contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno
accademico 2009-2010, riferito alle predette disposizioni;
  Considerato  che  alla  data  del  presente  decreto la rilevazione
effettuata  dal  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali  ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legislativo n. 502/1992
e  successive  modifiche non si e' ancora tradotta in accordo formale
in  sede  di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome;
  Considerata  la  necessita'  di  tener  conto  anche del fabbisogno
sanitario delle singole regioni e delle province autonome di Trento e
di  Bolzano,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, della citata legge n.
264/1999;
  Considerati  i  dati  acquisiti  dal  predetto  Ministero  in vista
dell'accordo Stato-regioni;
  Vista   l'offerta  potenziale  formativa  deliberata  dagli  organi
accademici  con  espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3,
comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999;
  Tenuto conto  delle  osservazioni  e  delle  proposte formulate dal
gruppo   tecnico   insediato  presso  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ai fini della programmazione dei
corsi  universitari  per  il  prossimo  anno accademico, di cui fanno
parte i rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione
del   sistema   universitario,  dell'Osservatorio  delle  professioni
sanitarie,  i  presidenti delle Conferenze dei presidi delle facolta'
di  medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione
nazionale  degli  ordini  dei  medici chirurghi e odontoiatri e della
Federazione degli ordini dei veterinari italiani;
  Vista  la  nota  del  presidente  del  Comitato  di valutazione del
sistema  universitario  in  data  19  giugno  2009  che  conferma  le
considerazioni   espresse   dai   componenti  dello  stesso  Comitato
nell'ambito del predetto gruppo tecnico;
  Considerato  che  la  predetta rilevazione mette in luce per alcuni
corsi  di  laurea  specialistica  carenze  o  eccedenze  tra  offerta
formativa ed esigenze regionali;
  Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni
atenei rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale e
regionale per alcune figure professionali, stante l'impossibilita' di
programmare  gli  accessi  nelle  universita'  in  cui  i  corsi  non
risultano attivati;
  Ritenuto,  in  particolare,  di  considerare  che  la formazione e'
direttamente  legata  alle  richieste  di funzioni dirigenziali nella
relativa area professionale di ciascun territorio;
  Ritenuto a tal fine di fare riferimento alle esigenze delle singole
regioni   e  province  autonome  ed  alle  proposte  formative  delle
universita';
  Ritenuto  di  determinare per l'anno accademico 2009/2010 il numero
dei  posti  disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi
di  laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre la
ripartizione degli stessi fra le universita';
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.   Limitatamente   all'anno   accademico   2009/2010,  il  numero
complessivo   dei  posti  disponibili  a  livello  nazionale  per  le
immatricolazioni  ai  corsi di laurea specialistica delle professioni
sanitarie e' determinato per gli studenti comunitari e non comunitari
residenti  in  Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002,
n.  189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come
di  seguito  indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di
corso:
Classe di afferenza e tipologia di corso:
   classe  SNT-SPEC/1  -  Scienze  infermieristiche e ostetriche - n.
934;
   classe  SNT-SPEC/2  -  Scienze  delle  professioni sanitarie della
riabilitazione - n. 365;
   classe  SNT-SPEC/3  - Scienze delle professioni sanitarie tecniche
diagnostiche -  n. 366;
   classe  SNT-SPEC/3  - Scienze delle professioni sanitarie tecniche
assistenziali - n. 135;
   classe  SNT-SPEC/4  -  Scienze  delle  professioni sanitarie della
prevenzione - n. 202.
  2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189,  sono  destinati  i  posti  secondo  la ripartizione di cui alla
tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente
decreto,  mentre  agli  studenti  stranieri residenti all'estero sono
destinati  i posti secondo la riserva, di cui al contingente definito
per l'anno 2009-2010 richiamato in premesse.