IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare del 10
giugno  1995,  n.  17  (S.O.  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995),  concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visti  il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  legislativo  28  luglio  2004,  n. 260, e il
decreto  ministeriale  3  aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive   1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,  relative  alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    28    marzo    2003,   n.   129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
  Visto  l'art.  1,  comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 14 luglio 2008, n. 121,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali le funzioni del Ministero
della  salute  con  le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
  Visto  l'art.  21-quinquies  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 24 maggio 2004 dall'impresa
Sepran  S.a.s.  con  sede  legale in via Brenta, 20 - Isola Vicentina
(Vicenza)   diretta   ad   ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario  denominato  Agrorat  B,  contenente la sostanza attiva
bromadiolone - denatonium benzoate;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  15  dicembre  2008,  con il quale
l'impresa  Sepran  S.a.s.  con  sede legale in via Brenta, 20 - Isola
Vicentina (Vicenza) e' stata autorizzata a porre in commercio, con il
codice di registrazione n. 14092, il prodotto fitosanitario esente da
classificazione  di pericolo denominato Agrorat B con la composizione
e   alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  decreto
medesimo;
  Viste  le  decisioni  della  Commissione europea del 5 e 8 dicembre
2008,  rispettivamente n. 2008/934/CE e n. 2008/941/CE concernenti la
non  iscrizione  di  alcune  sostanze  attive  nell'allegato  I della
direttiva  91/414/CEE  del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni
di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze;
  Considerato   che   la   sostanza  attiva  contenuta  nel  prodotto
fitosanitario  denominato  Agrorat  B  e'  inserita  nella  decisione
2008/941/CE sopra richiamata;
  Vista  l'ordinanza  cautelare  del  T.A.R. del Lazio, sezione Terza
Quater,  registro  ordinanze  n.  2011/2009,  emessa  nella Camera di
Consiglio del 6 maggio 2009;
  Visto il decreto dirigenziale 11 giugno 2009, con il quale e' stata
disposta la sospensione del decreto dirigenziale 15 dicembre 2008;
  Vista  l'ordinanza  del Consiglio di Stato, sezione sesta, registro
ordinanze n. 3486/2009, emessa nella Camera di Consiglio del 7 luglio
2009, di riforma dell'ordinanza del T.A.R. del Lazio sopra indicata;
                              Decreta:

  E'  revocato il decreto dirigenziale di sospensione 11 giugno 2009,
di cui in premessa.
  Ai sensi della decisione della Commissione europea, n. 2008/941/CE,
indicata in premessa, l'autorizzazione di cui al decreto dirigenziale
15  dicembre  2008  e'  limitata al 31 dicembre 2010 e l'utilizzo dei
prodotti  al  31  dicembre  2011.  Il prodotto dovra' essere posto in
commercio con l'etichetta allegata al presente decreto.
  Il  presente  provvedimento  verra'  notificato  all'impresa Sepran
S.a.s.   e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 5 agosto 2009
                                      Il direttore generale: Borrello