IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  in  cui  e'  previsto che per il monitoraggio degli adempimenti
relativi  al patto di stabilita' interno e per acquisire gli elementi
informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con
popolazione  superiore a 5.000 abitanti trasmettano semestralmente al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del
periodo  di  riferimento,  utilizzando  il  sistema web appositamente
previsto    per   il   patto   di   stabilita'   interno   nel   sito
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,  le informazioni riguardanti sia la
gestione  di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto
e  con  le  modalita'  definiti  con  decreto del predetto Ministero,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15
giugno  2009  con  cui  e'  stato  definito il prospetto dimostrativo
dell'obiettivo  determinato  per  ciascun  ente  ai  sensi  dell'art.
77-bis, commi da 2 a 9, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;
  Visto il comma 5 del citato art. 77-bis che fa riferimento al saldo
finanziario  tra  le  entrate  finali e le spese finali, calcolato in
termini  di  competenza  mista,  quale  somma algebrica degli importi
risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in
conto  capitale,  al  netto, rispettivamente, delle entrate derivanti
dalle   riscossioni   di   crediti  e  delle  spese  derivanti  dalle
concessioni  di  crediti,  considerando  come  valori  di riferimento
quelli desunti dai conti consuntivi;
  Visto il comma 3 del sopra richiamato art. 77-bis che introduce, ai
fini  della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le
percentuali  di  variazione  dei saldi finanziari di competenza mista
registrati  nell'anno 2007, determinate sia in funzione del segno del
saldo  stesso  sia  in  funzione del rispetto o meno delle regole del
patto di stabilita' 2007;
  Visto il comma 7-bis dello stesso art. 77-bis, introdotto dall'art.
2,  comma  41, lettera b) della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge
finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli
accertamenti,  per  la parte corrente, e le riscossioni, per la parte
in   conto  capitale,  delle  risorse  provenienti  dallo  Stato  per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche'
gli  impegni  di  spesa  di  parte  corrente  ed i pagamenti in conto
capitale connessi alle citate risorse provenienti dallo Stato;
  Visto  altresi'  il  comma  8  dell'art.  77-bis,  come  sostituito
dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l'anno
2009,  che  prevede  l'esclusione  dal  saldo  finanziario  del 2007,
assunto  a base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi e
dei  saldi  utili  per  il  rispetto del patto di stabilita' interno,
delle  riscossioni  in  conto  capitale  derivanti  dalla cessione di
azioni  o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici
locali,   delle  riscossioni  inerenti  le  risorse  derivanti  dalla
dismissione del patrimonio immobiliare e degli accertamenti derivanti
dalla   distribuzione   dei   dividendi   determinati  da  operazioni
straordinarie poste in essere dalle predette societa' qualora quotate
sui  mercati  regolamentati,  se  tali  risorse  sono  destinate alla
realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito;
  Visto  il  comma 6 dell'art. 77-bis che stabilisce che gli enti che
presentano  un  saldo  finanziario  di competenza mista 2007 negativo
devono  conseguire,  per  ciascuno  degli  anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo  finanziario  in  termini  di  competenza  mista almeno pari al
predetto    saldo    2007    migliorato    dell'importo    risultante
dall'applicazione  delle  percentuali di cui al comma 3, lettere a) e
d),  a  seconda  che  gli  enti abbiano rispettato o meno il patto di
stabilita' per l'anno 2007;
  Visto  il  comma 7 dell'art. 77-bis che stabilisce che gli enti che
presentano  un  saldo  finanziario  di competenza mista 2007 positivo
devono  conseguire,  per  ciascuno  degli  anni 2009, 2010 e 2011, un
saldo  finanziario  di competenza mista almeno pari al predetto saldo
2007   peggiorato  dell'importo  risultante  dall'applicazione  delle
percentuali  di  cui  al  comma 3, lettere b) e c), a seconda che gli
enti  abbiano  rispettato  o  meno  il patto di stabilita' per l'anno
2007;
  Visto  il comma 9, lettera a), dell'art. 7-quater del decreto-legge
10  febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile  2009,  n. 33, che prevede l'abrogazione del comma 8 dell'art.
77-bis ;
  Visto  il  comma  10  dello  stesso  art. 7-quater, che dispone che
restano  invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa per
gli  enti  locali  che  hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo
2009,  escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma
8  sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che
dai  risultati  utili per il rispetto del patto di stabilita' interno
per il 2009;
  Ravvisata  l'opportunita'  di procedere, al fine di dare attuazione
alle  disposizioni  di  cui all'art. 77-bis, comma 14, della legge n.
133  del  2008,  all'emanazione  del  decreto ministeriale recante il
prospetto  e  le  modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del
patto  di  stabilita'  interno e, successivamente, all'emanazione del
decreto  ministeriale  concernente  la  verifica  del  rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali che ha
espresso parere favorevole nella seduta del 30 luglio 2009;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Le  province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore a 5.000
abitanti  forniscono  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze -
Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni
per  il  monitoraggio  semestrale del patto di stabilita' interno per
l'anno  2009,  di cui all'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  con  le  modalita'  e  i  prospetti definiti
dall'allegato  A  al  presente decreto. Detti prospetti devono essere
trasmessi  con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema
web  appositamente  previsto  per  il patto di stabilita' interno nel
sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
  2.  Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria  generale  dello  Stato  -  provvede, previa comunicazione
all'ANCI  e  all'UPI,  all'aggiornamento  degli allegati del presente
decreto  a  seguito  di  nuovi interventi normativi volti a prevedere
esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 2009
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio