IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai prodotti vegetali, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005, n. 214, recante:
«Attuazione  della  direttiva  2002/29/CE  concernente  le  misure di
protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
  Considerato  che  la  direttiva  n. 2000/29/CE del Consiglio lascia
agli  Stati  membri la facolta' di effettuare ispezione fitosanitarie
sui  cereali e le leguminose secche in granella in importazione e che
l'Italia  ha  adottato  detta ispezione con il decreto legislativo n.
241/2005;
  Considerato  che  i  cereali  e  le  leguminose  secche in granella
provenienti  da  Paesi  terzi,  qualora  siano introdotti nell'Unione
europea  attraverso  i  Paesi membri che non adottano tale ispezione,
arrivano  nel  territorio  nazionale  in  luoghi diversi dai punti di
entrata  elencati  nell'allegato  VIII  del  decreto  legislativo  n.
241/2005;
  Considerato  necessario  effettuare  le ispezioni fitosanitarie sui
cereali  e  le  leguminose  secche  in  granella provenienti da Paesi
terzi;
  Considerato  che i servizi fitosanitari regionali, nella seduta del
Comitato fitosanitario nazionale del 18 novembre 2008, hanno espresso
la  necessita' di effettuare le ispezioni fitosanitarie sui cereali e
le leguminose secche in granella provenienti da Paesi terzi in luoghi
diversi  dai punti di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto
legislativo n. 241/2005;
  Accertato  che  i  servizi fitosanitari regionali, nella seduta del
Comitato   fitosanitario   nazionale  del  18  novembre  2008,  hanno
confermato   la   disponibilita'   delle   strutture   tecniche   per
l'effettuazione dei controlli fitosanitari previste dalla Commissione
U.E.,  definendo  di  volta  in volta il luogo di effettuazione delle
ispezioni  fitosanitarie  sui  cereali  e  le  leguminose  secche  in
granella  provenienti  da  Paesi  terzi,  anche in luoghi diversi dai
punti  di entrata elencati nell'allegato VIII del decreto legislativo
n. 241/2005;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  L'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
e' modificato come segue: Il punto 3, «Ulteriori punti di entrata per
i  vegetali,  prodotti  vegetali ed altre voci indicati nell'allegato
XXI»,  e'  cosi'  sostituito:  «Tutte  le  dogane  concordate  con il
servizio fitosanitario regionale competente per territorio».