IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti  il  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440, riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale  dello Stato, e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che
ha approvato il relativo regolamento;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 29
maggio  2007,  con  il quale sono state approvate le nuove Istruzioni
sul Servizio di tesoreria dello Stato;
  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del tesoro 22 novembre 1985, come
modificato  dal  decreto  del  Ragioniere  generale  dello  Stato  26
settembre  2005,  con  il  quale  e' stata disciplinata la misura del
tasso  d'interesse  riconosciuto  ai  tesorieri o cassieri degli enti
sottoposti al regime di tesoreria unica;
  Visto   il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  e  in
particolare  l'art.  7, che ha dettato norme per il superamento della
tesoreria unica;
  Visto  l'art.  77-quater  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito  con  modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che
ha introdotto modifiche al regime di tesoreria unica;
  Visto  l'art.  44 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che disciplina
le  modalita'  di  trasferimento  dei  fondi tra enti che hanno conti
aperti presso la tesoreria statale;
  Visto  l'art. 19, ventesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887,  recante  disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 1985), con il quale il
Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad emanare appositi decreti in
materia  di  tenuta  e  funzionamento  delle contabilita' speciali in
relazione all'uso di supporti elettronici e di evidenze magnetiche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro 26 luglio 1985, come
modificato  dai  decreti  del Ministro del tesoro 14 novembre 1987, 8
settembre  1989 e 13 marzo 1997, con il quale sono state disciplinate
le  condizioni,  i  criteri  e le modalita' per l'effettuazione delle
operazioni  e  per  il  regolamento  dei  rapporti  tra i tesorieri o
cassieri  degli enti e organismi pubblici, assoggettati al sistema di
tesoreria  unica  ed  elencati nella tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e la Tesoreria dello Stato;
  Visto  l'art. 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di
attuazione  della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini
immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;
  Visto  l'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativo alla
possibilita'  di  rilasciare  delegazioni  di pagamento a garanzia di
mutui, debiti e altri impegni da parte delle province e dei comuni;
  Considerata la necessita' di modificare le modalita' di regolamento
dei  rapporti  tra i tesorieri o cassieri e la Tesoreria dello Stato,
previste  dal decreto ministeriale 26 luglio 1985, per adeguarle alle
esigenze  scaturenti  dall'introduzione  di  strumenti di regolamento
telematico;
                              Decreta:


                               Art. 1.


                        Disposizioni generali


  1. Presso la tesoreria statale sono attive contabilita' speciali di
tesoreria  unica  intestate  agli  enti  e  organismi  elencati nella
tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
  2. Le banche tesoriere o cassiere eseguono le operazioni di incasso
e  di  pagamento per conto dei suddetti enti ed organismi avvalendosi
delle  disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali di cui al
precedente comma con le modalita' contenute nel presente decreto.
  3.  Le  entrate  degli  enti  e organismi inseriti nella tabella A,
allegata  alla  legge 29 ottobre 1984, n. 720, e sottoposti al regime
di   tesoreria   unica  tradizionale,  sono  versate  nel  sottoconto
fruttifero o infruttifero con le seguenti modalita':
   a)  nel  sottoconto  fruttifero devono affluire le entrate proprie
degli   enti  ed  organismi,  costituite  da  introiti  tributari  ed
extratributari,  proventi  per vendita di beni e servizi, per canoni,
sovracanoni  ed  indennizzi,  o  da  altri  introiti  provenienti dal
settore privato;
   b)  nel  sottoconto infruttifero devono affluire le altre entrate,
comprese  quelle provenienti da mutui assistiti da garanzia statale e
devono  esservi  versate  le assegnazioni, i contributi e quant'altro
proveniente  a  qualsiasi  titolo  dal bilancio dello Stato, oltre ai
trasferimenti  provenienti dagli enti e organismi di cui alle tabelle
A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.
  4.  Nelle contabilita' speciali infruttifere sono tenuti vincolati,
a  cura  del  tesoriere  o  cassiere,  in  attesa  del loro specifico
utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un
vincolo  di  destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui
assistiti da garanzia statale.
  5.  I  tesorieri  o  cassieri sono tenuti a evidenziare in apposite
scritture i movimenti e i saldi delle contabilita' speciali, distinti
per   sottoconto  fruttifero  e  infruttifero,  tenendo  conto  delle
operazioni  da  essi  disposte  e  di quelle eseguite dalla tesoreria
statale   per  i  versamenti  che  affluiscono  presso  la  tesoreria
medesima,  oggetto  di  informativa  ai  tesorieri  o cassieri con le
modalita' di cui al successivo art. 8.
  6.  I  tesorieri  o cassieri sono tenuti ad evidenziare in apposite
scritture  gli  importi  relativi  alle  garanzie rilasciate ai sensi
dell'art.  3  della  legge  21  dicembre 1978, n. 843, e quelli per i
quali e' previsto un vincolo di destinazione, ai sensi del precedente
comma 4.
  7.  Le  contabilita'  speciali  intestate  agli  enti  e  organismi
inseriti  nella  tabella  A,  allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.
720,   e   sottoposti   al  regime  di  tesoreria  unica  mista  sono
infruttifere.  Il  loro  funzionamento  e'  regolato  dall'art. 7 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.