IL DIRETTORE GENERALE
                     della prevenzione sanitaria

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante  «Disposizioni  urgenti  per l'adeguamento delle strutture di
Governo  in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre  2007,  n.  244»,  convertito  in  legge, con modificazioni,
dall'art.  1,  comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce,
tra  gli  altri,  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali;
  Vista  la legge 9 febbraio 1982, n. 106, concernente l'approvazione
ed  esecuzione  del  regolamento sanitario internazionale, adottato a
Boston  il  25  luglio  1969,  modificato da regolamento addizionale,
adottato a Ginevra il 23 maggio 1973;
  Visto in particolare l'art. 73 della suddetta legge che attribuisce
all'Amministrazione  sanitaria territoriale il compito di abilitare i
centri sanitari per la vaccinazione antiamarillica;
  Visto   il  decreto  ministeriale  24  maggio  1963,  e  successive
modifiche, concernente gli uffici sanitari autorizzati a praticare la
vaccinazione  contro  le  malattie  quarantenarie  ed  a rilasciare i
relativi certificati validi per uso internazionale;
  Visto   il   decreto  ministeriale  16  marzo  1998,  e  successive
integrazioni,  concernente  l'individuazione  degli  uffici  sanitari
autorizzati   a   praticare   la  vaccinazione  antiamarillica  ed  a
rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;
  Visto  l'art.  16,  comma  1, lettera d) del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165, in base al quale spetta ai dirigenti di uffici
dirigenziali    generali   l'adozione   di   atti   e   provvedimenti
amministrativi;
  Visto da ultimo il decreto dirigenziale 30 giugno 2008 con il quale
sono   stati   autorizzati   nuovi  centri  di  vaccinazione  nonche'
aggiornati i dati relativi ad alcuni centri gia' autorizzati;
  Viste le istanze presentate dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Calabria  per  l'estensione  a  nuovi  Centri  dell'autorizzazione  a
praticare la sopra citata vaccinazione;
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  accogliere  le  suddette istanze,
anche  in considerazione dell'aumento del numero di richieste di tale
vaccinazione,  legato  all'incremento dei viaggi internazionali verso
zone  endemiche  per  febbre  gialla  e  verso  Paesi  che richiedono
obbligatoriamente la vaccinazione per l'ingresso sul loro territorio;
  Preso  atto  pertanto  della necessita' di integrare l'elenco degli
uffici  sanitari e della opportunita' di fornire un elenco aggiornato
dei centri gia' autorizzati e dei relativi indirizzi;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  L'autorizzazione  a  praticare  la  vaccinazione  contro  la febbre
gialla  ed  a  rilasciare  i  relativi  certificati  validi  per  uso
internazionale e' estesa ai seguenti Uffici sanitari:
Regione Calabria.
  Vibo  Valentia  -  Centro Medicina dei Viaggi - ASP Vibo Valentia -
c/o Struttura di Medicina Preventiva - Via Carmine - tel 0963/962561.
  Locri  -  Centro  di  Medicina del Viaggiatore c/o Ufficio Medicina
Preventiva A.S. Locri - Via De Gasperi - Ardore - tel 0964 628179.
Regione Emilia-Romagna.
  Rimini  -  Azienda  USL Rimini 2 - Riccione - Via Cortemaggiore 6 -
tel 0541 668386.
  Rimini  - Azienda USL Rimini 3 - Cattolica - P.zza della Repubblica
18 - tel 0541 834242.
  Rimini  -  Azienda  USL Rimini 4 - Santarcangelo di Romagna - P.zza
Suor Angela Molari - tel 0541 326557.
Regione Toscana.
  Siena  -  Ambulatorio  del viaggiatore - Unita' funzionale igiene e
sanita'   pubblica   zona   Val  D'Elsa  -  Poggibonsi  -  Via  della
Costituzione - tel 0577 994017/994022.