IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme  sulla condizione dello straniero», e successive modificazioni,
ed  in  particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di
ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di «persone
che,   autorizzate   a   soggiornare   per   motivi   di   formazione
professionale,  svolgono  periodi  temporanei di addestramento presso
datori   di   lavoro  italiani,  effettuando  anche  prestazioni  che
rientrano nell'ambito del lavoro subordinato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero»  come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto  in  particolare  l'art.  40, comma 9, lettera a), del citato
decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede, in
attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo
svolgimento  di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai
soggetti  di  cui  all'art.  2, comma 1, del decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale;
  Visto  il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia
di   tirocini  formativi  e  di  orientamento  per  i  cittadini  non
appartenenti all'Unione europea»;
  Visto  altresi'  l'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999,  che  prevede  che  gli ingressi nel
territorio  nazionale  degli  stranieri,  in  possesso  dei requisiti
previsti   per   il  rilascio  del  visto  di  studio  che  intendono
frequentare  corsi  di formazione professionale - organizzati da enti
di  formazione  accreditati  ex  art.  142,  comma 1, lettera d), del
decreto   legislativo   31  marzo  1998,  n.  112  -  finalizzati  al
riconoscimento  di  una  qualifica  o,  comunque, alla certificazione
delle  competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini
formativi  di  cui  all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire nell'ambito
del contingente annuale;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  del  9  luglio  2008,  che ha autorizzato, in via
transitoria,  ai  sensi  dell'art.  44-bis,  comma 6, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 334/2004, e nel limite delle quote
stabilite  per  l'anno  2007  a determinare il contingente per l'anno
2008,   nel   numero  di  5.000  ingressi  per  stranieri  ammessi  a
frequentare  i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, e nel numero di
5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi
di  cui  all'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente
della   Repubblica  n.  394/1999  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 334/2004;
  Considerato  che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della   Repubblica  n.  394/1999  prevede  che  in  caso  di  mancata
pubblicazione  entro  il  30  giugno  di  ciascun anno del decreto di
programmazione  annuale  del  contingente,  il  Ministro del lavoro e
delle   politiche  sociali,  nel  secondo  semestre  dell'anno,  puo'
provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente;
  Considerato  che  alla  data del 30 giugno 2009 non e' stato ancora
pubblicato  il  decreto  di programmazione annuale del contingente di
cui  all'art.  44-bis,  comma  6,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 394/1999;

                              Decreta:


                               Art. 1.

  1.  Per  l'anno 2009 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi
dell'art.   44-bis,   comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  agosto  1999, n. 394, come modificato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, nel limite del
contingente  fissato  per  l'anno  2008, gli ingressi in Italia degli
stranieri  in  possesso  dei  requisiti  previsti per il rilascio del
visto di studio, in:
   a)   5.000   unita'   per  la  frequenza  a  corsi  di  formazione
professionale  finalizzati  al riconoscimento di una qualifica o alla
certificazione  delle  competenze acquisite di durata non superiore a
24  mesi,  ai  sensi  dell'art.  44-bis,  comma  5,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  organizzati  da enti di
formazione  accreditati  secondo  le  norme  dell'art.  142, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
   b)  5.000  unita'  per  lo svolgimento di tirocini di formazione e
d'orientamento  promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998,  n.  142,  in  funzione  del  completamento  di  un percorso di
formazione professionale.