IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 239, e in particolare l'art. 1,
comma 7, lettera h), che stabilisce che la funzione di programmazione
di  grandi  reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse
nazionale  ai  sensi  delle  leggi vigenti e' effettuata dallo Stato,
avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  29
settembre  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   n.  246  del  21  ottobre  2005,  che  stabilisce  in  via
transitoria,  al  fine  di  assicurare  l'efficienza e l'economicita'
nella  gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la
classificazione delle Reti di trasporto regionale;
  Visto  l'art.  4,  comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico  22  aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.160 del 10 luglio 2008, supplemento ordinario
n.  164,  che  stabilisce che i soggetti gestori di Reti di trasporto
regionale  devono  presentare  al  Ministero dello sviluppo economico
(nel  seguito  «il  Ministero»)  entro  il  31  gennaio di ogni anno,
istanza   di  aggiornamento  delle  infrastrutture  aventi  stato  di
consistenza  riferito  alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno
precedente;
  Visto  l'art.  4, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008,
che  stabilisce  che  il  Ministero si esprime entro il successivo 31
marzo,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, e la
regione o le regioni interessate;
  Visto  l'art.  4, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008,
che  stabilisce che l'aggiornamento delle Reti di trasporto regionale
entra  in  vigore  il 1° ottobre dell'anno in cui e' stata presentata
istanza  di  aggiornamento  e si riferisce alle infrastrutture aventi
stato  di  consistenza  riferito alla data di chiusura dell'esercizio
dell'anno  precedente  a  quello  relativo  alla  presentazione della
medesima istanza;
  Vista  l'istanza  in  data  10  settembre  2008  della  societa' di
trasporto  Carbotrade  S.p.A.,  cui  e'  subentrata  la  societa'  di
trasporto  Metan Alpi Energia S.r.l., con la quale e' stato richiesto
di  classificare come rete di trasporto regionale i tratti di rete di
nuova realizzazione riportati in allegato 1;
  Vista  l'istanza in data in data 21 gennaio 2009, della societa' di
trasporto  Retragas  S.r.l.,  con  la  quale  e'  stata  trasmessa la
documentazione  relativa  alla  situazione  aggiornata al 31 dicembre
2008 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di
trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati
in allegato 2;
  Vista  l'istanza  della  societa'  di  trasporto  Netenergy Service
S.r.l.  in  data  22 gennaio 2009, con la quale e' stata trasmessa la
documentazione  relativa  alla  situazione  aggiornata al 31 dicembre
2008 e in particolare e' stato richiesto di classificare come rete di
trasporto regionale i tratti di rete di nuova realizzazione riportati
in allegato 3;
  Vista l'istanza in data 26 gennaio 2009 della societa' di trasporto
SnamReteGas S.p.A., con la quale e' stata trasmessa la documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  31  dicembre  2008  e  in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale  i  tratti  di  rete  di  nuova  realizzazione  elencati in
allegato 4;
  Vista l'istanza in data 30 gennaio 2009 della societa' di trasporto
Arcalgas  Progetti  S.r.l.,  cui  e' subentrata la societa' Italcogim
Trasporto  S.r.l.,  con  la  quale e' stato richiesto di classificare
come  rete  di  trasporto  regionale  i  tratti  di rete riportati in
allegato 5;
  Vista  l'istanza  in  data  10  febbraio  2009  della  societa'  di
trasporto  S.G.I  con  la  quale e' stata trasmessa la documentazione
relativa  alla  situazione  aggiornata  al  31  dicembre  2008  e  in
particolare e' stato richiesto di classificare come rete di trasporto
regionale  i  tratti  di  rete  di  nuova realizzazione, riportati in
allegato 6;
  Sentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 22
aprile  2008,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il gas e le
regioni  interessate  e  non  essendo  emersi  elementi ostativi alla
classificazione come Reti di trasporto regionale delle infrastrutture
di  trasporto relative ai tratti di rete di nuova realizzazione sopra
citati  delle  societa'  Metan  Alpi  Energia S.r.l., Retragas S.r.l,
Netenergy  service  S.r.l.,  SnamReteGas  S.p.A., Italcogim Trasporto
S.r.l. e S.G.I. S.p.A.;
  Ritenuto  che  le  caratteristiche  tecnico funzionali dei gasdotti
sopra  citati siano riconducibili a quelli previsti all'art. 2, comma
3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005;

                              Decreta:


                               Art. 1.


           Aggiornamento della Rete regionale dei gasdotti


  1.  All'elenco  dei  gasdotti facenti parte della Rete di trasporto
regionale  allegato  al decreto del Ministro dello sviluppo economico
22  aprile 2008, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° ottobre 2009, i
tratti  di  gasdotto  di  cui  agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 aventi
stato di consistenza alla data del 31 dicembre 2008.
  2.  L'aggiornamento  delle  Reti  di  trasporto  regionale entra in
vigore  il  1° ottobre 2009, comprensivo dei tratti di rete di cui al
comma 1, ed e' riportata nei seguenti allegati:
   gasdotti della societa' Snam Rete Gas S.p.A. nell'allegato A;
   gasdotti   della   societa'   Societa'   Gasdotti   Italia  S.p.A.
nell'allegato B;
   gasdotti del Consorzio Media Valtellina nell'allegato C;
   gasdotti della societa' Retragas S.r.l. nell'allegato D;
   gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'allegato E;
   gasdotti della societa' Metanodotto Alpino S.r.l. nell'allegato F;
   gasdotti della societa' Metan Alpi Energia S.r.l. nell'allegato G;
   gasdotti della societa' Gas Plus Trasporto S.r.l. nell'allegato H;
   gasdotti  della  societa' Italcogim Trasporto S.r.l. nell'allegato
I.